F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all Mario.DEL SIGNORE /A.S.D. SPORTING PONTECORVO ( 14/89 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO Roberto e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all Mario.DEL SIGNORE /A.S.D. SPORTING PONTECORVO ( 14/89 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO Roberto e Angelo AGUS L’allenatore dilettante DEL SIGNORE Mario , iscritto nei ruoli della FIGC, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. SPORTING PONTECORVO , partecipante al Campionato di Prima Categoria - Girone H -, con scrittura privata redatta e sottoscritta in data 9/10/2007 e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lazio relativo alla stagione calcio 2007/2008,propone ricorso,regolarmente depositato presso questo Collegio arbitrale. L’allenatore DEL SIGNORE Mario chiede il mancato pagamento di parte di quanto pattuito nell’accordo economico sottoscritto e depositato. In tale accordo la ASD SPORTING PONTECORVO si è impegnata a corrispondere all’allenatore la somma di euro 7.500,00, quale premio di tesseramento annuale, suddiviso in nove rate mensili di cui la prima di € 860,00, e le restanti otto di € 830,00 nei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2007 e Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2008. L’allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 13/10/2007 con comunicazione della Società motivata da incompatibilità di idee tra l’allenatore ed il Presidente. Con il presente ricorso l’allenatore DEL SIGNORE Mario,chiede che gli venga corrisposto il compenso residuo non percepito di € 5.810,00, relativo alle rate scadute dal mese di Dicembre 2007 a Giugno 2008 La ASD SPORTING PONTECORVO 1926 è stata ritualmente invitata a produrre proprie controdeduzioni in merito. Il Collegio osserva: Agli atti c’è la conferma del Comitato Regionale Lazio circa il deposito regolarmente avvenuto, dell’accordo economico sottoscritto dalle parti. Agli atti c’è la comunicazione di disponibilità dell’allenatore fino al termine della stagione sportiva 2007/2008. La ASD SPORTING PONTECORVO ha controdedotto. La stessa afferma di aver esonerato l’allenatore DEL SIGNORE Mario.Afferma però che lo stesso era stato squalificato sino al 30/06/2008 dalla Commissione disciplinare territoriale e quindi non ha potuto richiamare a svolgere il ruolo di allenatore il signor Mario DEL SIGNORE . Fa presente, inoltre, delle difficoltà in cui versa la Società priva del contributo economico del Comune di Pontecorvo. L’allenatore replica di essere stato squalificato a far data dal 2/05/2008 (la riunione della Commissione disciplinare territoriale è avvenuta in data 30/04/2008). Le controdeduzioni fornite dalle parti evidenziano tali circostanze: Il contratto è stato sottoscritto in data 9/10/2007 e l’esonero è del 13/10/2007 ( durata di soli quattro giorni!) Le Società ha regolarmente pagato le rate di Ottobre e Novembre 2007. Tanto premesso, il Collegio osserva che il ricorso merita parziale accoglimento. Va, dunque, riconosciuto all’allenatore DEL SIGNORE MARIO la somma residua di € 4.150,00 come da accordo sottoscritto e depositato. Non vengono riconosciute le rate di Maggio e Giugno 2008 , poiché lo stesso risulta essere inibito dalla Commissione disciplinare territoriale. P. Q. M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso prodotto e dichiara l’obbligo della ASD SPORTING PONTECORVO di pagare all’allenatore DEL SIGNORE MARIO la somma residua di € 4.150,00 oltre € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, a saldo di quanto pattuito. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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