F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA : all. Giuseppe ALFANO / A.C.D. ALBENGA ( 36/89 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA : all. Giuseppe ALFANO / A.C.D. ALBENGA ( 36/89 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI Con ricorso del 18/06/08, l’allenatore Giuseppe Alfano, ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di far obbligo alla A.C.D. ALBENGA (squadra partecipante al campionato di promozione girone A Ligure) di pagargli l’importo di € 1000,00 (mille/00) quale saldo del premio di tesseramento relativo alla stagione sportiva 2007/2008, oltre gli interessi di mora e la svalutazione monetaria per il ritardato pagamento. A sostegno della sua richiesta, il ricorrente allega copia della scrittura privata e copia del- l’esonero comunicatogli dalla società in data 12/12/2007. L’accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale lordo pari a € 5000,00 (cinquemila) da pagarsi alle seguenti scadenze : € 1666,66 il 15/12/07 ; € 1666,66 il 15/03/08 ; € 1666,66 il 15/06/08. Il Collegio Arbitrale, al ricevimento della vertenza, constatato che il tecnico non aveva provve- duto ad inviarne copia alla società A.C.D. ALBENGA, la invitava a farlo nei tempi stabiliti rimettendo poi ricevuta della raccomandata al Collegio stesso, cosa successivamente ottempera- ta dal tecnico. La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni in data 7/10/08, non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa. Il 29/10/08, la Segreteria di questo Collegio richiedeva al C.R. Liguria l’avvenuto deposito dell’accordo economico, ricevendone conferma il 3/11/08. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce delle prove fornite dal ricorrente e dal comportamento omissivo della A.C.D. ALBENGA nei confronti del Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda dell’allenatore e pone dunque l’obbligo alla A.C.D. ALBENGA di corrispondere al signor GIUSEPPE ALFANO la somma di € 1000,00 (mille/00), oltre agli interessi legali, fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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