• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N.109/A – pubbl. su www.figc.it
Decisione della Commissione Agenti di Calciatori
Decisione Commissione Agenti di Calciatori
La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 3 dicembre 2003….nel procedimento disciplinare a
carico dell’Agente Avv. Claudio Pasqualin, tessera n.334, incolpato delle seguenti violazioni:
– violazione dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B al Regolamento per
l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, pubblicato a Roma il 22 novembre 2001), per non aver
dato spontanea esecuzione al lodo del 24 maggio 2002 (procedimento arbitrale n. 26-2001/2002), nel
termine dei previsti trenta giorni dalla comunicazione del lodo, informando tempestivamente
dell’adempimento la segreteria della Camera Arbitrale;
– violazione dell’art. 18, co. 3, Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori per
l’inosservanza del nuovo termine, sempre di trenta giorni, stabilito dalla Commissione in data 28.7.2003.
F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N.109/A – pubbl. su www.figc.it
Decisione della Commissione Agenti di Calciatori
Decisione Commissione Agenti di Calciatori
La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 3 dicembre 2003….nel procedimento disciplinare a
carico dell’Agente Avv. Claudio Pasqualin, tessera n.334, incolpato delle seguenti violazioni:
- violazione dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B al Regolamento per
l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, pubblicato a Roma il 22 novembre 2001), per non aver
dato spontanea esecuzione al lodo del 24 maggio 2002 (procedimento arbitrale n. 26-2001/2002), nel
termine dei previsti trenta giorni dalla comunicazione del lodo, informando tempestivamente
dell'adempimento la segreteria della Camera Arbitrale;
- violazione dell’art. 18, co. 3, Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori per
l’inosservanza del nuovo termine, sempre di trenta giorni, stabilito dalla Commissione in data 28.7.2003.
Premesso in fatto che
- in data 30 giugno 2003, con riferimento alla procedura arbitrale n. 26-2001/2002 pronunciata in Roma,
il 24 maggio 2002, il Sig. Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, controparte interessata all’esecuzione
del lodo, ex art. 11 co. 2, rilevato il difetto di esecuzione spontanea –essendo scaduto il termine di trenta
giorni dalla comunicazione senza alcun adempimento–, proponeva istanza per sollecitare la Camera
Arbitrale a trasmettere gli atti alla Commissione Agenti di Calciatori per favorire l’esecuzione coattiva
del lodo nell’ambito dell’ordinamento federale, nonché per l'adozione di provvedimenti disciplinari a
carico dell'agente Avv. Claudio Pasqualin;
- in data 24 luglio 2003 con raccomandata a.r. (ricevuta il 28 luglio 2003) la sollecitata Commissione
Agenti di Calciatori invitava l’agente Avv. Claudio Pasqualin a dare esecuzione al lodo de quo nei 30
giorni successivi al ricevimento della raccomandata, riservandosi l’adozione di provvedimenti
disciplinari ex art. 11;
- il nuovo termine di trenta giorni dal 28 luglio 2003 è decorso infruttuosamente;
- nessun rilievo ai fini del presente procedimento, instaurato ai sensi del già richiamato art. 11, può darsi
alla lettera dell’agente Avv. Claudio Pasqualin, recante data 2 settembre 2003, comunicata solo per
conoscenza alla Commissione con cui, rivolgendosi al Presidente Franco Carraro, invoca l’esenzione del
diverso procedimento di cui all’art. 23 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di
Calciatori, in tema di inosservanza agli impegni assunti mediante clausola compromissoria (fra cui il
ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria che prevede automaticamente la sospensione dall’Albo);
- nella seduta del 9.9.2003 veniva aperta dalla Commissione Agenti di calciatori il procedimento
disciplinare tramite incolpazione a carico dell’agente Avv. Claudio Pasqualin;
- con raccomandata in data 16.9.2003 (n. prot. 602.21 mc/GC), rendendo noti all’agente i capi di
incolpazione, si convocava formalmente l’agente Avv. Pasqualin a presentarsi avanti alla Commissione
in data 9 ottobre 2003, h. 14.30, per esporre, anche oralmente, argomenti a propria difesa, con
l’assistenza, ove ritenuto, di persona di Sua fiducia;
- in data 1.10.2003 veniva comunicata dall’agente Avv. Claudio Pasqualin la nomina come proprio
difensore dell’Avv. Eriberto Rosso del Foro di Firenze;
- nemmeno due giorni dopo, in data 3.10.2003 il difensore nominato chiedeva un primo rinvio
avanzando impedimenti professionali per altre cause da difendere in Firenze, cui si aggiunge vano
difficoltà dell’agente medesimo ad essere presente avanti la Commissione per la data della
convocazione;
- la Commissione individuava, con altro comunicato ufficiale, la nuova data per la comparizione del
Pasqualin nel giorno 22.10.2003;
- in data 8.10.2003, il difensore nominato, Avv. Eriberto Rosso, chiedeva un secondo rinvio avanzando
ancora una volta impedimenti professionali per altre cause da difendere in Firenze, ma non veniva fatto
alcun cenno ad eventuali impedimenti del Pasqualin;
- visto il tempo trascorso e l’urgenza del caso la Commissione, tenendo conto dell’ulteriore richiesta
individuava come data di comparizione il giorno 23.10.2003;
- in data 20.10.2003, l’Avv. Eriberto Rosso, presentava alcune memorie dichiarando implicitamente che
non sarebbe comparso nemmeno nell’ultima data indicata, né, ancora una volta veniva fatta menzione di
impossibilita o impedimenti per l’agente Avv. Pasqualin;
- nella data fissata per la convocazione dell’agente Avv. Pasqualin (23.10.2003) la Commissione si
riuniva per ascoltare gli eventuali argomenti a difesa, ma non essendo presenti né il procuratore né
l’interessato fissava termine per la presentazione di memoria scritta;
- in data 30.10.2003, l’Avv. Eriberto Rosso, presentava ulteriori memorie che si basano su tre motivi.
Motivi della decisione
L’esame delle due memorie, presentate il 20.10.2003 e integrate in data 30.10.2003, rivelano in sostanza
le medesime argomentazioni e perciò saranno trattate in modo unitario.
Nella memoria del 20.10.2003, in particolare, si paventa una ‘pregiudiziale’, un conflitto di interessi
all’interno della Commissione «prendendosi atto» della partecipazione all’adunanza nella quale si è
proceduto all’incolpazione di uno degli arbitri (peraltro l’arbitro di parte nominato dall’agente Avv.
Pasqualin). In merito va rilevato che detto Commissario, sebbene presente alla riunione in qualità di
membro della Commissione e come tale legittimato a partecipare alla discussione di tutti i punti
dell’ordine del giorno -dunque correttamente riportato come presente nell’intestazione del verbale-,
all’atto di esaminare la posizione disciplinare riguardante l’agente Avv. Claudio Pasqualin, si è, come
risulta dal verbale medesimo, astenuto dal partecipare alla discussione e alla votazione sul
provvedimento da adottare, allontanandosi fisicamente dall’aula.
Nel merito il primo dei motivi a difesa dell’agente Avv. Pasqualin si sviluppa attorno al concetto
secondo cui il Regolamento, «ovverosia il ‘sotto-ordinamento’ che si occupa delle procedure arbitrali, è
informato dal costante richiamo alle norme che il codice civile [sic!] dedica alla materia dell’arbitrato» e
dunque la prima questione da affrontare investe la «derogabilità delle norme del codice civile [ancora
sic!] da parte di un atto inter partes quale il Regolamento dell’attività di Agente di Calciatori e gli
allegati annessi». La derogabilità, ovviamente alla normativa del codice di procedura civile e non del
sistema sostanziale è negata, in modo immotivato sul semplice presupposto del «richiamo» evidenziato
ai principi generali, al punto che senza ulteriore motivazione si conclude affermando: «si perviene
quindi ad una prima certezza: il lodo arbitrale deliberato in conformità al richiamato allegato B non è
affatto esecutivo ».
La doglianza non può essere accolta perché mina alla base la natura stessa dell’ordinamento sportivo
quale ‘ordinamento interno’.
Il richiamo ai principi generali è sempre implicito in qualsiasi sistema ‘interno’ tuttavia, è altrettanto
noto che la deroga espressa ai principi, da parte di un ordinamento o di una regola speciale, è prevalente.
In pratica, quando si è di fronte ad un diritto speciale sono le norme di quest’ultimo che prevalgono sul
diritto comune o generale: in toto iure generi per speciem derogatur.
La prevalenza del diritto speciale su quello generale nota sin dai tempi del giureconsulto Paolo (ius
singolare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium
introductum est) viene riprodotta sino ad oggi nell’art. 14 disp. prel., che a contrario ne evidenzia
l’eccezionalità.
Una seconda osservazione mossa sin dalle prime memorie, riguardo alla circostanza secondo cui
l’esecutività del lodo, come garantita dal regolamento, ha come scopo «l’immediata efficacia delle
pronunzie nel merito e non già come istituto pattizio a presidio degli onorari dei professionisti», ma
l’osservazione finisce con il rivelarsi contraddittoria, o meglio controproducente dato che si sta trattando
di procedimento disciplinare connesso all’applicazione dell’artt. 11 del Regolamento per le procedure
arbitrali e 18 del Regolamento per l’esercizio dell’attività dei calciatori. In particolare detto
procedimento si attiva su istanza della parte interessata, controparte processuale, che chiede proprio
l’immediata efficacia della pronuncia di merito.
Si badi, la circostanza che nel procedimento arbitrale non vi sia una obbligazione di pagamento richiesta
con il lodo, per cui la decisione nel individuare la soccombenza dell’agente Avv. Pasqualin fa seguir e a
suo carico le spese non solo dell’avvocato di controparte, ma anche dell’intero procedimento, non
implica che il problema si debba ridurre «in punto di compensi degli arbitri», attenendo, invece, alla
struttura e alla funzione del contenuto precettivo del procedimento arbitrale che resta tale anche durante
la fase dell’impugnazione.
La condanna alle spese a carico del soccombente, infatti, in qualunque tipologia di controversia,
rappresenta, secondo il principio di causalità stabilito dall’art. 91 del codice di procedura civile, il
rimborso di quanto erogato per il riconoscimento giudiziale del proprio diritto che deve restare integro e
non decurtato dei costi del processo.
La censura urta, infine, con il disposto dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato
B al Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, pubblicato a Roma il 22 novembre
2001) secondo cui «le parti sono tenute a porre spontaneamente in esecuzione le decisioni degli arbitri
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, informando tempestivamente dell'adempimento la
segreteria della Camera Arbitrale».
Il precetto è assoluto al punto che, in mancanza di esecuzione spontanea è prevista una procedura di
esecuzione coercitiva «su istanza della parte interessata» e non degli arbitri, il come è avvenuto nel caso
di specie.
Il procedimento disciplinare in esame, pertanto, è del tutto indipendente da qualsivoglia impugnazione
eventualmente svolta del lodo. Non solo, un’impugnazione non sarebbe ammessa ai sensi dell’art. 23 del
Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente, perché il sistema fa scattare una sanzione
disciplinare. L’ordinamento sportivo -con l’espressa normativa interna riferita agli Agenti di Calciatori,
nella quale obbligatoriame nte si muovono gli Agenti, in quanto appartenenti ad un albo (con tutti i
vantaggi ma anche le regole)-, alla luce del combinato disposto dei menzionati art. 11 e art. 23, non
intende, in alcun caso, sospendere o ritardare il procedimento di esecuzione del lodo, sanzionando, in
modo pressoché automatico, i ritardi o i comportamenti contrari e non lasciando allo stato regolamentare
alcuno spazio per comportamenti difformi. La ratio di siffatta scelta si rinviene proprio nella circostanza
di porre rimedio ai fatti del passato, precedenti l’adozione della nuova normativa, evitando ritardi e
ingiustizie connesse soltanto al comportamento spesso pretestuoso delle parti soccombenti.
La terza doglianza, richiamandosi ancora una volta erroneamente alla prima, e cioè al principio per cui
le regole generali in materia arbitrale siano da considerare prevalenti, finisce con l’invocare il principio
di solidarietà con riferimento prima alle spese arbitrali e poi anche, forse per una sorta di provocatoria
par condicio, del procedimento disciplinare, chiedendo la sottoposizione a procedimento disciplinare
della controparte dell’agente Avv. Pasqualin.
La tesi non ha pregio, in primo luogo perché il principio di solidarietà con riferimento alle spese non può
essere richiamato in virtù della soccombenza. Se il collegio arbitrale, rigettando le richieste dell’agente
Avv. Pasqualin lo condanna alle spese non si vede quale solidarietà possa applicarsi.
Altresì è improponibile, l’estensione a controparte del presente procedimento disciplinare poiché si tratta
di soggetto non sottoposto alle norme del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori
in quanto non agente. Infatti, come si è già avuto modo di ricordare, la qualifica di agente, come attività
professionale iscritta ad un albo gode di vantaggi ed è sottoposta a regole (procedimenti disciplinari e
sanzioni) che non sono estensibili (ancora una volta per il principio di eccezionalità della regola speciale
fissata da un “ordinamento speciale” o “interno” che no n può essere estesa fuori dal suo ambito ex art.
14 disp. prel.) a persone estranee che non rivestano la qualifica di agente.
A giudizio di questa Commissione, pertanto, nessuno di motivi presentati, nel merito, a difesa
dell’agente Avv. Pasqualin ha trova to fondamento giuridico, né sono stati dedotti, in alcun modo fatti
che potrebbero giustificare la condotta dello stesso.
P.Q.M.
La Commissione, per la violazione degli art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B),
e dell’art. 18, co. 3, Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, visto l’art. 17 del
detto Regolamento, irroga all’agente Avv. Claudio Pasqualin la sanzione della deplorazione per il suo
comportamento, ed altresì lo sospende dall’Albo, a decorrere dalla data di comunicazione del presente
provvedimento e fino alla data in cui non avrà provveduto a dare formale notizia a codesta Commissione
dell’avvenuta esecuzione del lodo del 24.5.2002 (procedimento arbitrale n. 26-2001/2002).
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COMUNICATO UFFICIALE N.109/A – pubbl. su www.figc.it
Decisione della Commissione Agenti di Calciatori
Decisione Commissione Agenti di Calciatori
La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 3 dicembre 2003….nel procedimento disciplinare a
carico dell’Agente Avv. Claudio Pasqualin, tessera n.334, incolpato delle seguenti violazioni:
– violazione dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B al Regolamento per
l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, pubblicato a Roma il 22 novembre 2001), per non aver
dato spontanea esecuzione al lodo del 24 maggio 2002 (procedimento arbitrale n. 26-2001/2002), nel
termine dei previsti trenta giorni dalla comunicazione del lodo, informando tempestivamente
dell’adempimento la segreteria della Camera Arbitrale;
– violazione dell’art. 18, co. 3, Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori per
l’inosservanza del nuovo termine, sempre di trenta giorni, stabilito dalla Commissione in data 28.7.2003."