F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.109/A – pubbl. su www.figc.it Decisione della Commissione Agenti di Calciatori Decisione Commissione Agenti di Calciatori La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 3 dicembre 2003….nel procedimento disciplinare a carico dell’Agente Avv. Claudio Pasqualin, tessera n.334, incolpato delle seguenti violazioni: – violazione dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B al Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, pubblicato a Roma il 22 novembre 2001), per non aver dato spontanea esecuzione al lodo del 24 maggio 2002 (procedimento arbitrale n. 26-2001/2002), nel termine dei previsti trenta giorni dalla comunicazione del lodo, informando tempestivamente dell’adempimento la segreteria della Camera Arbitrale; – violazione dell’art. 18, co. 3, Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori per l’inosservanza del nuovo termine, sempre di trenta giorni, stabilito dalla Commissione in data 28.7.2003.

F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.109/A – pubbl. su www.figc.it Decisione della Commissione Agenti di Calciatori Decisione Commissione Agenti di Calciatori La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 3 dicembre 2003….nel procedimento disciplinare a carico dell’Agente Avv. Claudio Pasqualin, tessera n.334, incolpato delle seguenti violazioni: - violazione dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B al Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, pubblicato a Roma il 22 novembre 2001), per non aver dato spontanea esecuzione al lodo del 24 maggio 2002 (procedimento arbitrale n. 26-2001/2002), nel termine dei previsti trenta giorni dalla comunicazione del lodo, informando tempestivamente dell'adempimento la segreteria della Camera Arbitrale; - violazione dell’art. 18, co. 3, Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori per l’inosservanza del nuovo termine, sempre di trenta giorni, stabilito dalla Commissione in data 28.7.2003. Premesso in fatto che - in data 30 giugno 2003, con riferimento alla procedura arbitrale n. 26-2001/2002 pronunciata in Roma, il 24 maggio 2002, il Sig. Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, controparte interessata all’esecuzione del lodo, ex art. 11 co. 2, rilevato il difetto di esecuzione spontanea –essendo scaduto il termine di trenta giorni dalla comunicazione senza alcun adempimento–, proponeva istanza per sollecitare la Camera Arbitrale a trasmettere gli atti alla Commissione Agenti di Calciatori per favorire l’esecuzione coattiva del lodo nell’ambito dell’ordinamento federale, nonché per l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'agente Avv. Claudio Pasqualin; - in data 24 luglio 2003 con raccomandata a.r. (ricevuta il 28 luglio 2003) la sollecitata Commissione Agenti di Calciatori invitava l’agente Avv. Claudio Pasqualin a dare esecuzione al lodo de quo nei 30 giorni successivi al ricevimento della raccomandata, riservandosi l’adozione di provvedimenti disciplinari ex art. 11; - il nuovo termine di trenta giorni dal 28 luglio 2003 è decorso infruttuosamente; - nessun rilievo ai fini del presente procedimento, instaurato ai sensi del già richiamato art. 11, può darsi alla lettera dell’agente Avv. Claudio Pasqualin, recante data 2 settembre 2003, comunicata solo per conoscenza alla Commissione con cui, rivolgendosi al Presidente Franco Carraro, invoca l’esenzione del diverso procedimento di cui all’art. 23 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, in tema di inosservanza agli impegni assunti mediante clausola compromissoria (fra cui il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria che prevede automaticamente la sospensione dall’Albo); - nella seduta del 9.9.2003 veniva aperta dalla Commissione Agenti di calciatori il procedimento disciplinare tramite incolpazione a carico dell’agente Avv. Claudio Pasqualin; - con raccomandata in data 16.9.2003 (n. prot. 602.21 mc/GC), rendendo noti all’agente i capi di incolpazione, si convocava formalmente l’agente Avv. Pasqualin a presentarsi avanti alla Commissione in data 9 ottobre 2003, h. 14.30, per esporre, anche oralmente, argomenti a propria difesa, con l’assistenza, ove ritenuto, di persona di Sua fiducia; - in data 1.10.2003 veniva comunicata dall’agente Avv. Claudio Pasqualin la nomina come proprio difensore dell’Avv. Eriberto Rosso del Foro di Firenze; - nemmeno due giorni dopo, in data 3.10.2003 il difensore nominato chiedeva un primo rinvio avanzando impedimenti professionali per altre cause da difendere in Firenze, cui si aggiunge vano difficoltà dell’agente medesimo ad essere presente avanti la Commissione per la data della convocazione; - la Commissione individuava, con altro comunicato ufficiale, la nuova data per la comparizione del Pasqualin nel giorno 22.10.2003; - in data 8.10.2003, il difensore nominato, Avv. Eriberto Rosso, chiedeva un secondo rinvio avanzando ancora una volta impedimenti professionali per altre cause da difendere in Firenze, ma non veniva fatto alcun cenno ad eventuali impedimenti del Pasqualin; - visto il tempo trascorso e l’urgenza del caso la Commissione, tenendo conto dell’ulteriore richiesta individuava come data di comparizione il giorno 23.10.2003; - in data 20.10.2003, l’Avv. Eriberto Rosso, presentava alcune memorie dichiarando implicitamente che non sarebbe comparso nemmeno nell’ultima data indicata, né, ancora una volta veniva fatta menzione di impossibilita o impedimenti per l’agente Avv. Pasqualin; - nella data fissata per la convocazione dell’agente Avv. Pasqualin (23.10.2003) la Commissione si riuniva per ascoltare gli eventuali argomenti a difesa, ma non essendo presenti né il procuratore né l’interessato fissava termine per la presentazione di memoria scritta; - in data 30.10.2003, l’Avv. Eriberto Rosso, presentava ulteriori memorie che si basano su tre motivi. Motivi della decisione L’esame delle due memorie, presentate il 20.10.2003 e integrate in data 30.10.2003, rivelano in sostanza le medesime argomentazioni e perciò saranno trattate in modo unitario. Nella memoria del 20.10.2003, in particolare, si paventa una ‘pregiudiziale’, un conflitto di interessi all’interno della Commissione «prendendosi atto» della partecipazione all’adunanza nella quale si è proceduto all’incolpazione di uno degli arbitri (peraltro l’arbitro di parte nominato dall’agente Avv. Pasqualin). In merito va rilevato che detto Commissario, sebbene presente alla riunione in qualità di membro della Commissione e come tale legittimato a partecipare alla discussione di tutti i punti dell’ordine del giorno -dunque correttamente riportato come presente nell’intestazione del verbale-, all’atto di esaminare la posizione disciplinare riguardante l’agente Avv. Claudio Pasqualin, si è, come risulta dal verbale medesimo, astenuto dal partecipare alla discussione e alla votazione sul provvedimento da adottare, allontanandosi fisicamente dall’aula. Nel merito il primo dei motivi a difesa dell’agente Avv. Pasqualin si sviluppa attorno al concetto secondo cui il Regolamento, «ovverosia il ‘sotto-ordinamento’ che si occupa delle procedure arbitrali, è informato dal costante richiamo alle norme che il codice civile [sic!] dedica alla materia dell’arbitrato» e dunque la prima questione da affrontare investe la «derogabilità delle norme del codice civile [ancora sic!] da parte di un atto inter partes quale il Regolamento dell’attività di Agente di Calciatori e gli allegati annessi». La derogabilità, ovviamente alla normativa del codice di procedura civile e non del sistema sostanziale è negata, in modo immotivato sul semplice presupposto del «richiamo» evidenziato ai principi generali, al punto che senza ulteriore motivazione si conclude affermando: «si perviene quindi ad una prima certezza: il lodo arbitrale deliberato in conformità al richiamato allegato B non è affatto esecutivo ». La doglianza non può essere accolta perché mina alla base la natura stessa dell’ordinamento sportivo quale ‘ordinamento interno’. Il richiamo ai principi generali è sempre implicito in qualsiasi sistema ‘interno’ tuttavia, è altrettanto noto che la deroga espressa ai principi, da parte di un ordinamento o di una regola speciale, è prevalente. In pratica, quando si è di fronte ad un diritto speciale sono le norme di quest’ultimo che prevalgono sul diritto comune o generale: in toto iure generi per speciem derogatur. La prevalenza del diritto speciale su quello generale nota sin dai tempi del giureconsulto Paolo (ius singolare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est) viene riprodotta sino ad oggi nell’art. 14 disp. prel., che a contrario ne evidenzia l’eccezionalità. Una seconda osservazione mossa sin dalle prime memorie, riguardo alla circostanza secondo cui l’esecutività del lodo, come garantita dal regolamento, ha come scopo «l’immediata efficacia delle pronunzie nel merito e non già come istituto pattizio a presidio degli onorari dei professionisti», ma l’osservazione finisce con il rivelarsi contraddittoria, o meglio controproducente dato che si sta trattando di procedimento disciplinare connesso all’applicazione dell’artt. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali e 18 del Regolamento per l’esercizio dell’attività dei calciatori. In particolare detto procedimento si attiva su istanza della parte interessata, controparte processuale, che chiede proprio l’immediata efficacia della pronuncia di merito. Si badi, la circostanza che nel procedimento arbitrale non vi sia una obbligazione di pagamento richiesta con il lodo, per cui la decisione nel individuare la soccombenza dell’agente Avv. Pasqualin fa seguir e a suo carico le spese non solo dell’avvocato di controparte, ma anche dell’intero procedimento, non implica che il problema si debba ridurre «in punto di compensi degli arbitri», attenendo, invece, alla struttura e alla funzione del contenuto precettivo del procedimento arbitrale che resta tale anche durante la fase dell’impugnazione. La condanna alle spese a carico del soccombente, infatti, in qualunque tipologia di controversia, rappresenta, secondo il principio di causalità stabilito dall’art. 91 del codice di procedura civile, il rimborso di quanto erogato per il riconoscimento giudiziale del proprio diritto che deve restare integro e non decurtato dei costi del processo. La censura urta, infine, con il disposto dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B al Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, pubblicato a Roma il 22 novembre 2001) secondo cui «le parti sono tenute a porre spontaneamente in esecuzione le decisioni degli arbitri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, informando tempestivamente dell'adempimento la segreteria della Camera Arbitrale». Il precetto è assoluto al punto che, in mancanza di esecuzione spontanea è prevista una procedura di esecuzione coercitiva «su istanza della parte interessata» e non degli arbitri, il come è avvenuto nel caso di specie. Il procedimento disciplinare in esame, pertanto, è del tutto indipendente da qualsivoglia impugnazione eventualmente svolta del lodo. Non solo, un’impugnazione non sarebbe ammessa ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente, perché il sistema fa scattare una sanzione disciplinare. L’ordinamento sportivo -con l’espressa normativa interna riferita agli Agenti di Calciatori, nella quale obbligatoriame nte si muovono gli Agenti, in quanto appartenenti ad un albo (con tutti i vantaggi ma anche le regole)-, alla luce del combinato disposto dei menzionati art. 11 e art. 23, non intende, in alcun caso, sospendere o ritardare il procedimento di esecuzione del lodo, sanzionando, in modo pressoché automatico, i ritardi o i comportamenti contrari e non lasciando allo stato regolamentare alcuno spazio per comportamenti difformi. La ratio di siffatta scelta si rinviene proprio nella circostanza di porre rimedio ai fatti del passato, precedenti l’adozione della nuova normativa, evitando ritardi e ingiustizie connesse soltanto al comportamento spesso pretestuoso delle parti soccombenti. La terza doglianza, richiamandosi ancora una volta erroneamente alla prima, e cioè al principio per cui le regole generali in materia arbitrale siano da considerare prevalenti, finisce con l’invocare il principio di solidarietà con riferimento prima alle spese arbitrali e poi anche, forse per una sorta di provocatoria par condicio, del procedimento disciplinare, chiedendo la sottoposizione a procedimento disciplinare della controparte dell’agente Avv. Pasqualin. La tesi non ha pregio, in primo luogo perché il principio di solidarietà con riferimento alle spese non può essere richiamato in virtù della soccombenza. Se il collegio arbitrale, rigettando le richieste dell’agente Avv. Pasqualin lo condanna alle spese non si vede quale solidarietà possa applicarsi. Altresì è improponibile, l’estensione a controparte del presente procedimento disciplinare poiché si tratta di soggetto non sottoposto alle norme del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori in quanto non agente. Infatti, come si è già avuto modo di ricordare, la qualifica di agente, come attività professionale iscritta ad un albo gode di vantaggi ed è sottoposta a regole (procedimenti disciplinari e sanzioni) che non sono estensibili (ancora una volta per il principio di eccezionalità della regola speciale fissata da un “ordinamento speciale” o “interno” che no n può essere estesa fuori dal suo ambito ex art. 14 disp. prel.) a persone estranee che non rivestano la qualifica di agente. A giudizio di questa Commissione, pertanto, nessuno di motivi presentati, nel merito, a difesa dell’agente Avv. Pasqualin ha trova to fondamento giuridico, né sono stati dedotti, in alcun modo fatti che potrebbero giustificare la condotta dello stesso. P.Q.M. La Commissione, per la violazione degli art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali (Allegato B), e dell’art. 18, co. 3, Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, visto l’art. 17 del detto Regolamento, irroga all’agente Avv. Claudio Pasqualin la sanzione della deplorazione per il suo comportamento, ed altresì lo sospende dall’Albo, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento e fino alla data in cui non avrà provveduto a dare formale notizia a codesta Commissione dell’avvenuta esecuzione del lodo del 24.5.2002 (procedimento arbitrale n. 26-2001/2002).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it