F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 27/C – RIUNIONE DEL 5 APRILE 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPIOLI MASSIMILIANO (Delibera della.Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff: n. 305 del 29.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 5 APRILE 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPIOLI MASSIMILIANO (Delibera della.Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff: n. 305 del 29.3.1996) La A.S. Roma ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 305 del 29 marzo 1996, relativa alla conferma nella sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara comminate al calciatore Massimiliano Cappioli dal Giudice Sportivo di detta Lega "per avere, a giuoco fermo, colpito un avversario con una gomitata al volto" in occasione della gara Roma/Piacenza del 24.3.1996. Sostiene la ricorrente che non può considerarsi "a giuoco fermo" un fatto intervenuto nell'area di rigore, mentre si stava battendo un calcio d'angolo e che, pertanto, la "gomitata" inferta dal Cappioli all' avversario doveva essere considerata casuale e, comunque, priva di qualsiasi intenzione offensiva ove si tenga anche conto della concitazione che precede I' esecuzione dei calci d'angolo. Ritiene questa Commissione che la tesi dell' A.S. Roma, possa ritenersi in parte fondata in quanto, come chiaramente risulta dal referto arbitrale, I' episodio si è verificato proprio mantre stava per essere battuto un calcio d' angolo, in quella fase, cioè, particolarmente concitata, in cui un sempre cospicuo gruppo di calciatori, ammassati nell'angusto spazio della c.d. "area piccola" cercano, sgomitando e spingendosi, di liberarsi dalla stretta guardia dell'avversario. Tale fase può quindi considerarsi, agli effetti della valutazione della gravità del fallo, alla stregua di una "fase di giuoco" con conseguente minor peso, rispetto allo stesso tipo di fallo commesso a giuoco fermo. Non può, invece, accogliersi la tesi della "casualità" del fatto in quanto dal citato referto risulta che il Cappioli agì deliberatamente nel colpire I' avversario. Si ritiene, alla stregua di quanto sopra esposto, di ridurre la squalifica da due ad una giornata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell' appello come saprà proposto dall'A.S. Roma di Roma, riduce da due ad una giornata la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Cappioli Massimiliano ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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