F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 28/C – RIUNIONE DEL 10 APRILE 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTI AL CALCIATORE PETRUZZI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 314 del 5.4.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 10 APRILE 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTI AL CALCIATORE PETRUZZI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 314 del 5.4.1996)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito dell'esame del referto di un guardalinee della gara Bari/Roma, disputata per il Campionato di Serie A il 31 marzo 1996, irrogava al calciatore Petruzzi Fabio dell'A.S. Roma la squalifica per due giornate di gara, "per avere colpito un avversario con una gomitata con la palla non a distanza di giuoco" (Com. Uff. n. 311 del 3 aprile 1996).
La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Roma (Com. Uff. n. 314 del 5 aprile 1996).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I' A.S. Roma, deducendo: 1 - che il Petruzzi aveva solo allargato il braccio destro per allontanare un avversario che lo aveva colpito con un pestone, come lo stesso avversario ha poi confermato nelle interviste ai giornali sportivi; 2 - che il guardalinee, che ha ammesso nel supplemento di rapporto di non essere in grado di stabilire se il gesto fosse stato commesso con il gomito o con la mano, non era in grado, stante la distanza dal luogo in cui il fatto è accaduto, di rendersi conto se il gesto era stato volontario o deliberatamente offensivo; 3 - la eccessività della sanzione rispetto ad altre fattispecie certamente più gravi punite con la squalifica di una sola giornata; 4 - che non si è tenuto conto che per essere stato il calciatore espulso al 44' del primo tempo, in sostanza, già aveva scontato quanto meno "una mezza giornata di gara".
L' appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In relazione ai primi due argomenti va rilevato che sia il referto del giudice di linea sia il supplemento di rapporto reso alla Commissione Disciplinare dallo stesso ufficiale di gara sono univoci nel rappresentare la intenzionalità del gesto. La circostanza che il guardalinee abbia avuto dubbi nello stabilire se il colpo sia stato inferto con la mano o con il gomito, come esattamente evidenziato dal Giudice di Secondo Grado, si rivela del tutto ininfluente e non può valere ad inficiare la percezione dell' ufficiale di gara sulI' azione posta in essere dal Petruzzi. È indifferente, poi, ai fini della qualificazione del fatto come antiregolamentare, se I' azione del colpire sia stata attuata con la mano o con il gomito. Né il gesto del Petruzzi può trovare giustificazione nel "pestone" che gli sarebbe stato affibbiato dall'avversario successivamente colpito con il gomito (o con la mano).
Come ripetutamente affermato da questa C.A.F la scorrettezza posta in essere da un avversario non può mai costituire, per il calciatore che I' ha subita, circostanza attenuante dell'atto di violenza in ritorsione (Cfr, per tutte: App. S.S.C. Napoli S.p.A., in Com. Uff. n. 17/C del 6 dicembre 1985).
Quanto alla deduzione sub 3, deve osservarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva, in sede di quantificazione delle sanzioni non si possono istituire raffronti con altre fatti specie, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettivi propri e peculiari, che non possono essere comparati. Importante è invece, che la sanzione sia congrua rispetto alla infrazione commessa. Nella specie, peraltro, il Giudice Sportivo si è attenuto ai criteri retributivi costantemente affermati dagli organi della Giustizia Sportiva per i quali il colpire,un avversario a giuoco fermo ed intenzionalmente, salvo diverse circostanze che possano portare ad un aggravamento della sanzione, comporta la squalifica per due giornate di gara.
Quanto all'ultimo rilievo relativo alla "mezza giornata di squalifica" va detto che la nozione è del tutto estranea all'ordinamento calcistico e, pertanto, esattamente non è stata presa in alcuna considerazione dalla Commissione Disciplinare.
Per la reiezione del reclamo deve disporsi I' incameramento della tassa relativa.
Per questi motivi la C.A.F respinge I' appello come sopra proposto dall' A.S. Roma di Roma e dispone I' incameramento della tassa versata.
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