F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 5/C – RIUNIONE DEL 9 SETTEMBRE 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 1.500.000 INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE DELVECCHIO MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 dell’8.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 9 SETTEMBRE 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 1.500.000 INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE DELVECCHIO MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 61 dell'8.9.1995) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Marco Delvecchio del F.C. Internazionale Milano la squalifica per una giornata effettiva di gara è I' ammenda di L. 1.500.000 per simulazione di fallo in area di rigore avversaria; in occasione della gara Internazionale Vicenza del 27 agosto 1995. . Tale provvedimento veniva impugnato; con procedura d'urgenza, dall'interessato e dalla società di appartenénza. Nel reclamo si evidenziava la-mancata preventiva. informazione dell'orientamento mirato ad applicare all'ipotesi di simulazione sanzioni più gravi, con ciò violandosi il principio della legalità per innovazione della consuetudine venutasi a creare sulla materia de qua. Si faceva, altresi, presente la vulnerazione della certezza del diritto, perché la nuova sanzione verrebbe applicata soltanto nelle Serie A e B. Si concludeva chiedendosi il proscioglimento o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 61 dell'8 settembre 1995, respingeva il reclamo, confermando il provvedimento del Giudice Sportivo. Contro tale decisione hanno proposto ricorso a questa C.A.F. I'interessato e la Società, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni gia prospettate nel gravame presentato alla Commissione Disciplinare. II ricorso merita accoglimento nei sensi e nei limiti che verranno di seguito precisati. Infondata si appalesa innanzitutto la domanda principale dedotta nel reclamo, a sostegno della quale vengono invocati istituti cardine di ogni ordinamento, la cui non pertinenza , per altro, alla fattispecie è stata adeguatamente ed esaurientemente dimostrata nella decisione impugnata con argomentazioni che non meritano glossa alcuna e merita La questione sostanziale che viene, quindi, all'esame del Collegio è quélla relativa alla legittimità della sanzione irrogata nella fattispecie. AI riguardo è appena il caso di ricordare come per i principi generali I' applicazione dei meccanismi sanzionatori richieda una particolare rigorosa aderenza, nei profili procedimentali e sostanziali, a quelle che sono le norme e le disposizioni che tale materia disciplinano. Pertanto, pur apprezzandosi la tensione morale che è sottesa ad ogni iniziativa volta a preservare quei principi di lealtà e correttezza che devono essere osservati dai soggetti inseriti nell'ordinamento di settore e ché, nella misura in cui costituiscono sensori di una coscienza collettiva riprovativa di determinati comportamenti, costituiscono una spinta per I'adeguamento della normativa a situazioni dotate di una carica nuova per inserirsi in un contesio mutato, la.verifica a livello di organi giurisdizionali della legittimità dell'irrogazione delle sanzioni va pur sempre necessariamente condotta alla stregua della normativa vigente, che, nella materia de qua, va ribadito, è per sua natura di stretta interpretazione. Ciò premesso, si rileva che la Regola 12 delle Regole del Giuoco Calcio sanziona la condotta scorretta con I' ammonizione, mentre ricollega la sanzione dell'espulsione dai terreno di giuoco, tra I' altro all'ipotesi di condotta gravemente sleale" ovvero "di atteggiamento gravemente scorretto". L'att. 9 C.G.S. - a sua volta - stabilisce che "all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde eguale prevedimento dell'Organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del Giudice di gara, ritenga di dovere infliggere una sanzione più grave". La norma da ultimo citata contiene in sé due principi, fra di loro interconnessi: il primo è che non esiste un automatismo tra infrazione e sanzione, nel senso che quest' u ltima non può essere predeterminata in rapporto ad una tipologia astratta di infrazioni; la seconda è che la non sintonia tra sanzioni irrogate dal Giudice di gara e quelle del Giudice Sportivo è possibile nella ricorrenza di una duplice condizione: la prima, sostanziale, è che il Giudice Sportiva si sia fatto la convinzione che il comportamento sia punibile con una sanzione più grave; la seconda, formale, è che questo suo convincimento trovi esclusivo presupposto - nel che è il discrimen tra convinciemento ed arbitrio - nel rapporto del Giudice di gara. Sulla base di tali principi sarà la prassi, ivi compresa quella relativa alla redazione dei rapporti dei Giudici di gara, a fissare i parametri utilizzabili non tanto per I' irrogazione delle sanzioni più gravi quanto per la graduazione nei singoli casi delle sanzioni da irrogare, ivi compresa la squalifica. Venendo al caso di specie, è incontestabile che I 'unico elemento contenuto nel rapporto è che la simulazione è avvenuta in area di rigore, sicché tale circostanza, se è sufficiente per discostarsi dalla sanzione nella misura minima, non è idonea nella specie a giustificare I' irrogazione della sanzione della squalifica bensi solo quella dell'ammenda, che appare congruo quantificare nella misura di L. 1.500.000. Per questi motivi la C.A.F. accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il reclamo in esame e, per I' effetto, in sostituzione di tutte le sanzioni fin qui irrogate, dispone applicarsi esclusivamente la sanzione dell'ammenda nella misura di L. 1.500.000. Dispone la restituzione della tassa.
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