F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FOGGIA CALCIO/BRESCIA DEL 28.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 10.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FOGGIA CALCIO/BRESCIA DEL 28.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 132 del 10.11.1995) La gara del Campionato di Serie B Foggia Calcio/Brescia veniva disputata il 28 ottobre 1995 e si concludeva con il risultato di 0-5. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professíonisti, provvedendo in ordíne alla suindicata gara, infliggeva al. Foggia Calcio la squalifica del campo di giuoco per una giornata e I'ammenda di L. 20.000.000 con diffida, il tutto a causa di gravi intemperanze attuate da sostenitorí della Società medesima (C.U. n. 111 pubblicato il 31 ottobre 1995). Avverso la predetta delibera il Foggia Calcio inoltrava reclamo alla competente Commissione Disciplinare e negata la gravita dell'addebito, chiedeva la revoca della squalifica di campo e della diffida. L'adita Commissione Disciplinare,in parziale accoglimento del reclamo annullava I'ammenda con diffida confermando la squalifica di campo (C.U. n.32 publicato il 10 novembre 1995). Contro tale conferma il Foggia Calcío ha proposto appello alla C.A.F e, ribadite le argomentazioni svolte nel precedente grado del procedimento, ha chiesto la conversione della squalifica di campo in una sanzione meno afflittiva. II proposto appello non merita di essere accolto. Invero la condotta tenuta dai sostenitori del Foggia Calcio si è. estrinsecata in occasione della gara, in molteplici manifestazioni di intemperanza la cui gravità non può revocarsi in dubbio. AI ríguardo vanno sottolineatí.i fatti seguenti. A partire dal 16° minuto del primo tempo, sostenitori del Foggía Calcio lanciavano numerosi oggetti in direzione dell'arbitro, di un Guardalinee e di alcuni calciatori. AI 18° minuto del primo tempo, una lattina.piena di liquido,cadeva in prossimità del dischetto di una delle aree di rigore. AI 32° minuto del primo tempo,una bottiglia di plastíca semipiena dí liquido cadeva vicino ad una bandierina d'angolo, sfiorando alcuni calciatori. . Nel corso del secondo tempo, contro uno dei Guardalínee venivano lanciati,una diecina di volte, oggetti vari fra cui bottiglie dí plastica e lattine dí diverso formato ed anche piene di liquido. II suddetto Guardalinee veniva colpito ripetutamente. All'indirizzo del medesimo Guardalinee venivano poi lanciati numerosi petardi che esplodevano a breve distanza. AI 33° minuto del secondo tempo, un sostenítore del Foggia Calcio, scavalcata la rete di protezione, si fermava a pochi metri dal Guardalinee sopra citato ínvenendo per alcuni mínuti. Alla fine della gara, sostenitori del Foggia Calcio persistevano nella loro condotta violenta lanciando verso I'entrata del sottopassaggio alcune poltroncine divelte, cosi da costríngere I'Arbitro ed un Guaidalinee a rimanere per alcuní.minuti al centro del campo. Questi i fatti più rilevanti fra quelli desunti dagli atti ufficiati. Relativamente all'entità della squalifica inflitta, la medesima non si appalesa eccessiva, tenuto conto della gravità della commessa infrazione e della recidiva. . Ne consegue la conferma dell'impugnata delíbera, con I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respínge I'appello come sopra proposto dal Foggia calcio di Foggia e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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