F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ARDERSSON KENNET AVVERSO L’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commíssione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 233 del 2.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ARDERSSON KENNET AVVERSO L'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commíssione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 2.2.1996) II calciatore Kennet Andersson, tesserato per I'A.S. Bari S.p.A., ha proposto appello a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al Com. Uff. n. 233 del 2 febbraio 1996, con la quale è stato ritenuto responsabìle della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., e perciò sanzionato con I'ammenda di L. 5.000.000. Quanto sopra in relazione a dichiarazioni rese ad un giornalista al termine della gara Juventus/Bari, e pubblicate su "II Corriere dello Sport" del 15.1.1996, ritenute lesive della reputazione dell'arbitro. Sostiene I'Andersson nel proprio appello di non parlare né comprendere la lìngua italiana se non in maniera superficiale e di non aver quindí potuto fare le dettagliate affermazioni riportate nell'articolo in questione; riferisce invece di aver risposto, °in termini necessàriamente stringati" o "con un sorrìso di assenso" "alla ricostruzione dell'episodio" ed ai "concettì" che gli venivano sottoposti dall'interlocutore. L'appello merita di essere parzialmente accolto. Ritiene la C.A.F. plausibili le circostanze e lo svolgimento dei fatti come riferiti dalI'appellante, con conseguente attenuazione della responsabilità del tesserato in riferimento alle dichiarazioni contestategli, la cuí provenienza non può tuttavía essere negata, per la quale cosa appare equo ridurre la sanzione a L. 2.000.000. Per i suesposti motivi la C.A.E,. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Ardersson Kennet, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta dai primi giudìci al reclamante, físsandola ín L. 2.000.000. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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