F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SALERNITANA SPORTAVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRO- CURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LOSCHIAVO ANTONIO E DI ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 32 del 18.8.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SALERNITANA SPORTAVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRO- CURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LOSCHIAVO ANTONIO E DI ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 32 del 18.8.1995) A seguito di deferimento da pane del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - con decisione pubblicata nel Com, Uff. n. 32 del 18 agosto 1995 - dichiarava la propria carenza di giurisdizione nei confronti dell'ex Amministratore delegato della società Salernitana Sport S.p.A., Antonio Loschiavo, ed infliggeva alla società medesima la sanzione della penalizzazione di quattro punti nella classifica del Campionato di Serie B 1995/96. La Commissione Disciplinare riteneva documentalmente provato, in fatto, che con lettera del 27.7.1994 il Loschiavo, nella qualità allora ricoperta, evidenziando al Banco di Napoli che l'iscrizione della società al Campionato di Serie B era stata temporaneamente sospesa, principalmente a causa dell'esistenza di una esposizione debitoria verso I'Istituto, proponeva a quest'ultimo un piano di smobilizzo del debito pari a L. 3.892.643.920 della durata di dodici mesi, da attuarsi mediante mandato irrevocabile (effettivamente rilasciato) al creditore di incassare, sino alla concorrenza di L. 3.650.000.000 i proventi televisivi che sarebbero spettati alla Salernitana Sport per la sua partecipazione a tale campionato (1994-95). In tale lettera si aggiungeva che, ove la procura all'incasso non avesse avuto il benestare o esecuzione da parte della Lega Nazionale Professionisti la società si sarebbe immediatamente impegnata a richiedere alla medesima I'autorizzazione alla cessione dei crediti su tali proventi, in favore dell'Istituto bancario. La proposta veniva accettata, con nota di adesione in calce datata 28.7.1994. In pari data, il Banco di Napoli indirizzava alla Salernitana Sport - che se ne avvaleva per chiedere ed ottenere I'iscrizione al Campionato - una nota dal cui contenuto appariva che esso, senza alcuna diretta contropartita, concedeva una postergazione del proprio credito della durata di dodici mesi, promettendo che in tale periodo e, comunque, fintantoché non fossero stati soddisfatti i terzi creditori, non avrebbe promosso azioni di alcun genere nei confronti della Salernitana Sport. Osservava la Commissione Disciplinare ché, in tal modo, la società rappresentava agli Organismi di Lega una gratuita postergazione del proprio debito, a mezzo della:quale otteneva I'iscrizione prima sospesa, ma la realtà era difforme dall'apparenza. Infatti, il piano di smobilizzo proposto dalla Salernitana Sport e accettato dalla Banca annullava I'efficacia della postergazione, essendosi la Società impegnata a sanare fa sua esposizione debitoria non gia dopo il termine della moratoria apparentemente concessale; ma in termini assai piu brevi, con obbligo di versare alla creditrice i suoi crediti futuri e peraltro condizionati alla ammissione al Campionato. L'effetto era quello di rafforzare ulteriormente le garanzie della Banca già costituite da fidejussioni personali, mentre da parte della Società si ometteva di evidenziare le reali obbligazioni assunte nei confronti dell'Istituto credito che, in concreto vanificavano la postergazione concessa dovendosi il debito ripianare non gia dopo dodici mesi ma, sia pure ratealmente entro tale termine. E seppure era vero che alla stregua delle disposizioni federali allora vigenti le operazioni finanziarie necessarie ad eliminare I'eccedenza di indebitamento - condicio sine qua non per I'iscrizione - erano indicate non tassativamente per cui anche la via apparentemente scelta dalla Salernitana Sport poteva essere idonea allo scopo, non poteva non rilevarsi che, in punto di cessione di crediti doveva trattarsi di importi certi ed esigibili, esistenti cioè al momento della domanda di ammissione, non già da maturare a seguito del suo accoglimento. Né d'altra parte era possibile affermare che la comunicazione della Banca ponesse nel nulla il piano di smobilizzo proposto dalla Società e da quella accettato, in quanto la data coeva dell'accettazione stessa e della postergazione assicurata,: dimostrava che questa era il corrispettivo della procura all'incasso di un credito futuro tanto vero che, in caso di mancato pagamento delle rate concordate d Banco sarebbe stato libero di agire sia verso i fidejussori che verso la Salernitana Sport senza dover attenderete i termini della postergazione. In definitiva, secondo la Commissione Disciplinare tale atto era stato richiesto alla Salernitana Sport e rilasciato dall'istituto bancario al solo fine di predisporre l'apparenza di una situazione finanziaria inidspensabile, per l'iscrizione al Campionato, ferma restando la piena efficacia del sottostante accordo relativo al piano di smobilizzo, da intendersi come negozio dissimulato, contenente l' effettiva disciplina dei rapporti economici fra le parti. Ciò integrava la contestata violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per la quale veniva applicata la sanzione sopra indicata. La decisione era gravata dinanzi a questa Commissione d'Appello dalla Salernitana Sport, la quale ne chiedeva in tesi I'annullamento e, in ipotesi, la mitigazione sanzionatoria, sostenendo: che la postergazione non costituiva un negozio simulato, ma corrispondeva alla reale volontà delle parti, in quanto, al di la della coincidenza delle date (la quale dimostrava soltanto che la società, nell'incertezza sull'accettazione del piano di smobilizzo, si era attivata per ottenere un documento ostensibile agli Organismi federali), era significativa !a circostanza che, pur avendo la Salernitana Sport estinto, nel termine concordato, solo una parte del debito, la banca non avesse intentato alcuna azione per I'ottenimento del credito residuo; che anzi, lo stesso Istituto aveva non solo rinnovato, per la stagione successiva, la postergazione, ma rilasciato dichiarazione scritta secondo la quale la rinuncia ad agire verso la Salernitana Sport, concessa con il documento del 28.7.1994, era dal medesimo intesa come presclusiva di qualunque azione prima della scadenza pattuita, anche perché l'esposizione della medesima era considerata dome sufficientemente garantita dalla fidejussione e dal pegno di titoli rilasciati da terzi. Alla seduta odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma della delibera impugnata, nonché quelli della Salernitana Sport, che si sono riportati alle conclusioni precisate bell'atto di appello. Osserva la C.A.F. che le doglianze della società appellante sono meritevoli di accoglimento solo riguardo all'aspetto sanzionatorio della decisione impugnata, dovendosi confermare la sussistenza della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. costituita dal comportamento, come sopra chiarito, della medesima società. Che essa abbia eluso la norma regolamentare, secondo cui la situazione debitoria esistente all'epoca le inibiva I'iscrizione al Campionato di Serie B, appare pacifico. Se veramente l'Istituto bancario creditore, avesse inteso accordare una postergazione del debito, in quanto gia sufficientemente garantito dalla fiidejussione e dal pegno di titoli preesistenti, non si spiegherebbe la coeva accettazione del piano di smobilizzo del debito stesso, proposto dalla società. E di tutta evidenza che la postergazione segui, in rapporto di causalità, tale accettazione, che ulteriormente garantiva la banca ma, al tempo stesso, produceva effetti eguali e contrari, se non peggiorativi, in relazione alla situazione debitoria che, neutralizzandosi gli effetti della postergazione, poneva la società nella situazione prevista dalla norma federale per la non iscrizione al campionato. Tanto e varo che mentre la dichiarazione di postergazione venne esibita agli organismi di controllo, al fine di garantire la situazione patrimoniale richiesta per la iscrizione, il piano di smobilizzo rimase nella carte della società e venne scoperto solo a seguito di ispezione della CO.VI.SO.C., dalla quale e poi originato il presente procedimento. Del resto, e tanto vera la situazione descritta nella delibera impugnata, che cioè la postergazione non liberava la società per il periodo della sua durata, che la medesima adempi, sia pure parzialmente, gli obblighi previsti nel piano di smobilizzo del debito accettato dalla banca, con ciò mutando negativamente la situazione patrimoniale falsamente prospettata all'atto della iscrizione al campionato. Che poi la banca abbia rinnovato la postergazione, e che, addirittura, abbia rilasciato (ma in data posteriore alla delibera impugnata) una dichiarazione autoinibitoria dell'intrapresa di azioni esecutive a tutela del proprio credito, non sposta i termini della questione, sia perché per i tempi ed i modi appare trattarsi di dichiarazione compiacente, sia perché la condotta sleale della società non ne esce negata, dal momento che la duplice documentazione, non integralmente resa nota agli organismi federali, resta violatrice delle disposizioni normative che regolano I'iscrizione stessa. Basterebbe, al riguardo, osservare che la società offriva in garanzia eroditi non maturati e che si sarebbero integrati a suo favore solo dopo I'ottenimento dell'iscrizione, restando quindi sempre aperto il deficit patrimoniale precedente ed inibente la stessa, poi ottenuta con il metodo non regolamentare sopra descritto. Accertata dunque la contestata violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio stabilito dalla Commissione Disciplinare appare sproporzionato alla entità dell'addebito, nonché eccessivamente afflittivo rispetto a precedenti analoghe situazioni, né comparabile a contestazioni afferenti, diversamente dalla presente, veri e propri illeciti amministrativi. Ritiene, pertanto, la C.A.F. che adeguata e proporzionata sanzione sia quella della inflizione di L, 200.000.000 di ammenda. In tali limiti accogliendosi I'appello, deve disporsi la restituzione della relativa tassa. Per i suesposti motivi, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Salernitana Sport di Salerno, commuta la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del Campionato di competenza 1995/96, gia inflitta alla ricor rente dai primi giudici, in quella dell'ammenda di L. 200.000.000. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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