F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZlONE DELLA SOUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MORIERO FRANCESCOIN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE/ROMA DEL 24.9.1995 (Delíbera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com, Uff. n. 77 del 29,9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZlONE DELLA SOUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MORIERO FRANCESCOIN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE/ROMA DEL 24.9.1995 (Delíbera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com, Uff. n. 77 del 29,9.1995) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Cremonese/Roma, disputata per il Campionato dí Serie A il 24 settembre 1995, con decisíone pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 27 settembre 1995, irrogava al calciatore Moriero Francesco, dell'A.S. Roma, la sanzione della.squalifica per una giornata di gara ed ammonizione, con la seguente motivazione: "per proteste nei confronti deglí ufficiali di gara (seconda sanzione), perché dopo essersi insinuato tra due calciatori avversari, si gettava a terra in area di rigore avversaria senza peraltro subire alcun contatto se non nella fase finale della caduta (terza, quarta, quinta sanziorie)".. Avverso la predetta decisione I'A.S. Roma proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, che confermava la squalifica, .con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 29 settembre 1995. Nella decisione si affermano due principi il primo ribadisce, secondo canoni costantemente osservatí nella giurisprudenza sportiva, ché gli organi della disciplina sportiva non possono sindacare la decisíoni di natura tecnica e disciplinare dell'Ufficiale di gara, al quale compete, in via esclusiva, la valutazione dí quanto direttamenté rilevato; il secondo che, a norma dall'art. 9, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, pur dovendo corrispondere all'ammonizione inflitta dal gíudíce di gara uguale provvedimento dell'organo di giustizia sportiva, e data facoltà al Giudice Sportivo di infliggére una sanzione più grave. Di conseguenza venivano respinte tutte le deduzioni prospettate dall'A.S. Roma e, quindi sia la tesi secondo cui dal comportamento del Moriero non era possibile inferire un intento simulatorio, in quanto valutazione riservata al Direttore di gara, sia quella che contestava la determinazione del Giudíce Sportivo di attribuire alla semplice ammonizione adottata dal Direttore di gara "un valore diverso ed ulteriore rispetto al suo carattere oggettivo". Propone, ora, appello I'A.S. Roma,. reiterando sostanzialmente le tesi difensive già propugnate nel precedente grado di gíudizio. L'appello deve essere-parzialmente accolto: Stabilisce I'art. 9; comma 8, terzo cpv., del.Codice di Giustizia Sportiva che "si fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflltta dal giudice di gara corrisponde eguale provvedimento dell'organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giùdice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave". Ciò vuol dire che alla ammonizione ínflitta dall'arbítro corrisponde I'ammonizíone del Giudice Sportivo, fermo restando il potere di quest'ultímo di infliggere, tenuto conto dell'entità dell'ínfrazione quale si evince dal rapporto, in.luogo dell'ammonizione, una sanzione più grave fra quelle elencate nell'att. 9 (in ordine crescente ammonizíone con diffida, ammenda, ammenda con diffida, fino alla squalifica). In sostanza, dalla disposizíone innanzi riportata deriva come gia affermato da questa Commissione (cfr. decisione 9 settembre 1995 concernente il calciatore Delvecchio) e come, in linea di principio, ammesso anche nella decísíone della Commissíone Disciplinare impugnata in questa sede - olle all'ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde soltanto in via tendenzíale I'applícazione della medesima sanzione da parte del Giudice Sportivo, il quale ben può applicare una sanzione píù grave, graduandola in relazione all'entità ed alla rilevanza dell'infrazione commessa, qualora nei singoli casi sottoposti al suo esame, sulla base del rapporto dell'arbitro, né riscontri sussistenti i présupposti. Ciò permesso,.venendo all'esame del caso che ne occupa, deve osservarsi che la mancanza di un automatìsmo tra infrazione e sanzione determina l'esigenza di graduare la sanzione da irrogare a seconda della gravità del fatto imputabìle al calciatore, potendo i1 comportamento simulatorio atteggiarsi in forme di diversa gravità. Per quanto concerne, pertanto, il caso in esame, emergendo dal referto arbitrale la cìrcostanza chela simulazíone è avvenuta in area di rigore, dopo essersì il calc iatore insi- nuato fra due difensori, si deve affermare che il fatto commesso dal Moriero si rivela più grave di un semplice atteggìamento simulatorio punibile con la sola ammonizione, onde vanno in esso ravvisati i presupposti per I'irrogazione di una sanzìone più grave, ma non talì da gìustificare la squalìfica. ' Ritiene, pertanto, la C.A.F. che, in relazione all'entità dell'infrazione, sanzione con- grua sia quella dell'ammenda, quantificata in L. 3.000.000 (tremilioni), con diffida. Và da ultimo rilevato che tale sanzione concerne unicamente la simulazione, mentre le altre ammonízioni.in precèdenza.riportate dal calciatore saranno considerate nella competente sede alla stregua delle regole generali vigenti in materia: . Per questi motiví la C.A.F., in parziale accoglìmento dell'appello come sopra propo- sto dall'A.S. Roma, modifica la sanzione già ìnflìtta nei confronti del calciatore Moriero Francesco in quella dell'ammenda di L. 3.000.000 con diffida. Ordìna la restituzione della tassa versata.
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