F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’A.S. ROMA E DEL SIG. ZEMAN ZDENEK AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 1, COMMA 3, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 227 del 29.12.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL'A.S. ROMA E DEL SIG. ZEMAN ZDENEK AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 1, COMMA 3, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.12.1998)
II Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Zeman Zdenek, allenatore della squadra della A.S. Roma, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'Organizzazione Arbitrale e dell'intera Organizzazione Federale, e l'A.S. Roma per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 2 dello stesso Codice, per responsabilità oggettiva nella violazione commessa dal proprio allenatore.
La Commissione Disciplinare, rilevato che alle espressioni attribuite allo Zeman, quali "penso che non sia integrale... Vengono scelti tre arbitri per una partita... Non è così? Allora c'è un'informazione sbagliata... comunque è un sistema da migliorare. II sorteggio è stato attuato solo per cancellare certi sospetti... Non intendo comunque legare l'equilibrio del Campionato con l'attuazione del sorteggio arbitrale anche se continuo a pensare che non sia integrale", non possa non adombrare il sospetto che l'operazione di sorteggio degli arbitri, designati a dirigere le partite di calcio non vengano svolte in torma assolutamente trasparente ed immune da condizionamenti, infliggeva a ciascuno degli incolpati l'ammenda di L. 10.000.000.
La A.S. Roma ed il Sig. Zeman hanno proposto appello a questa C.A.F., sostenendo che non è possibile ritenere alcun profilo di responsabilità nei confronti dell'intervistato, in quanto è oggettivamente esatto che il sorteggio arbitrale non è integrale, essendo previste specifiche eccezioni dirette ad evitare inconvenienti di vario genere e concludendo che la responsabilità era stata affermata in base ad una soggettiva opinione, attribuendo finalità diffamatorie ad affermazioni invece oggettivamente esatte e comunque espressive di una non completa conoscenza delle modalità del sorteggio.
La C.A.F. ha preliminarmente disposto la riunione degli appelli. La decisione impugnata non merita censura.
Anche questa Commissione ritiene che le espressioni riportate dagli Organi di Stampa abbiano natura diffamatoria, perché fanno insorgere il sospetto sulla trasparenza del sorteggio degli arbitri.
II sospetto è ingenerato soprattutto dall'affermazione che per ogni gara vengono sorteggiati tre arbitri, intendendo con ciò che la nomina dell'arbitro per ciascuna gara è effettuata mediante scelta arbitraria tra uno dei tre, contrariamente alle disposizioni federali.
il Sig. Zeman, quindi, non ha inteso riferirsi alla mancanza dell'integralità del sorteggio per le specifiche eccezioni previste per le eventuali e necessarie correzioni, ma all'arbitrarietà della scelta.
Non si può poi escludere l'intento diffamatorio per il dubbio che il Sig. Zeman ha a causa dell'informazione "forse sbagliata. In tal caso egli avrebbe dovuto usare una maggiore diligenza nonché previdenza prima di esprimere giudizi avventati e lesivi della reputazione di persone e di Enti.
D'altra parte, egli, anche nel prospettare il dubbio, ha ostinatamente confermato il suo convincimento con l'affermazione: "anche se continuo a pensare che (il sorteggio) non sia integrale...".
Da quanto sopraesposto, emerge la responsabilità dello Zeman cui consegue quella oggettiva della Società, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S..
Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti, dall'A.S. Roma di Roma e dal Sig. Zeman Zdenek, li respinge ed ordina l'incameramento delle relative tasse.
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