F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’UDINESE CALCIO E DEL SIG. POZZO GIAMPAOLO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/EMPOLI DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 325 del 19.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'UDINESE CALCIO E DEL SIG. POZZO GIAMPAOLO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/EMPOLI DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 325 del 19.3.1999) Con provvedimento dei 21 gennaio 1999, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Giampaolo Pozzo, socio della Società Udinese Calcio e la stessa società per rispondere: il primo della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro; la Società della violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare deliberava di infliggere la sanzione dell'ammonizione con diffida per Giampaolo Pozzo e quella dell'ammenda di L. 10.000.000 alta Società Udinese Calcio (Com. Uff. n. 325 del 19 marzo 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la Società Udinese Calcio, deducendo: 1° - l'estraneità all'ordinamento sportivo del Pozzo che, all'epoca dei fatti, si era dimesso da amministratore e legale rappresentante della sociétà; 2° - l'incompetenza della Commissione Disciplinare rispetto al Pozzo e, conseguentemente, il venire meno della responsabilità oggettiva in capo alla Società; 3° - la mancata motivazione del provvedimento impugnato. La società Udinese Calcio chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento medesimo. L'appello è infondato. In relazione al primo argomento deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, C.G.S., "ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale...". I soggetti dell'ordinamento federale e la loro legittimazione passiva ad essere destinatari delle sanzioni in questione vengono determinati a norma dall'art. 9 C.G.S. nei "dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente...". Nel caso in esame il deferimento concerne un soggetto del quale non viene contestata la qualità di "socio" della Società Udinese Calcio. Quanto al secondo argomento, si osserva, dunque, che la competenza della Commissione Disciplinare non pare contestabile né rispetto alla violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S. compiuta dal "socio" della Società Udinese Calcio, Pozzo, né rispetto alla responsabilità oggettiva della società a norma dall'art. 6 comma 2. C.G.S. per il quale "le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari". In ordine al terzo argomento, si rileva che la decisione impugnata tiene esplicitamente conto degli atti e delle dichiarazioni delle parti e, in particolare, si sofferma sulle dichiarazioni rese dal Pozzo e riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere dello Sport - Stadio"e "La Gazzetta dello Sport" del 18 gennaio 1999, nonché sulla propria competenza in relazione alla posizione dello stesso Pozzo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Udinese Calcio di Udine e dal Sig. Pozzo Giampaolo ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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