F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL’A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 2, A DECORRERE DAL 18.4.2000, AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL’AMMENDA DI L. 25.000.000 ALLA SOCIETA’ INFLITTE, A SEGUITO DI DERIMENTO DEL 23.2.2000 DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 ED AI SENSI DELL’ARL 6 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA GARA VENEZIA/JUVENTUS DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL'A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO LE
SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 2, A DECORRERE DAL 18.4.2000, AL SIG.
ZAMPARINI MAURIZIO E DELL'AMMENDA DI L. 25.000.000 ALLA SOCIETA' INFLITTE,
A SEGUITO DI DERIMENTO DEL 23.2.2000 DEL PROCURATORE FEDERALE,
RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 ED AI SENSI DELL'ARL 6
COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA
GARA VENEZIA/JUVENTUS DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000)
Con atto in data 23.2.2000, iI Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti, Zamparini Maurizio, Presidente deII' A.C.
Venezia 1907. per avere espresso. nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, dopo
la gara Venezia/Juventus del 202.2000, giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara, nonché
l'A.C. Venema ~907. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente
La Commissione Disciplinare. con decisione pubblicata sul C.U. n. 409 del 14 aprile 2000,
infliggeva a Zamparini Maurizio la sanzione dell'inibizione per mesi due e all'A.C. Venezia 1907
I'ammenda di lire 25.000.000.
Avverso tale decisione propongono appello Zamparini Maurizio e l'A.C. Venezia t907. deducendo a
motivi:
che l'art, comma 3°. C.G.S. non poteva trovare applicazione in quanto in contrasto con le norme di
cui agli em. 21 della Costruzione e 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che
garantiscono la libertà di manifestazione del pensiero:
che le affermazioni dello Zamparini erano state espressione del legittimo diretto di critica: che la
sanzione inflitta era eccessivamente afflittiva e che non era stato applicato il vincolo della
continuazione con analogo Procedimento instaurato a seguito di dichiarazioni rese dopo la partita di
Coppa Italia Fiorentina/Venezia.
II reclamo proposto da Zamparini Maurizio é infondato e va rigettato.
II rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo è caratterizzato dall'ampia autonomia che
si riconosce all'organizzazione dello sport, soprattutto in fase di normazione per la
regolamentazione delle attività agonistiche, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello disciplinare
ed economico. in ragione della meritevolezza sociogiuridica degli scopi perseguiti.
L'art. 1 C.G.S., che impone a tutti i soggetti dell'Ordinamento federale di mantenere un
comportamento improntato a lealtà, proibità e rettitudine, costituisce legittima espressione
dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nella gestione delle attività agonistiche per la
realizzazione dei propri fini istituzionali.
Nel caso in esame, il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della
reputazione di altre persone o altri organismi operanti nell'ambito federale. sancito dal 3° comma
della norma citata, non si pone in rapporto di conflittualità con l'ordinamento generale e con i
principi costituzionali, in quanto rivolto non a reprimere la legittima e libera manifestazione del
pensiero, bensì i comportamenti che per loro valenza offensiva oltrepassano la soglia del diritto di
critica, trasmodando in una lesione del decoro e dell'onorabilità di soggetti dell'ordinamento
federale.
Si tratta pertanto di una norma che, nell'ambito dei poteri di gestione e organizzazione
dell'attività Sportiva, anche e soprattutt0 sotto il profilo disciplinare, Stabilisce corrette e
appropriate modalità di esercizio del Iegittimo diritto di manifestazione del pensiero. con
riferimento alle peculiari esigenze dell'ordinamento sportivo.
Va pertanto riaffermata la legittimità e la piena applicabilità dall'art. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva.
Quanto al secondo motivo di gravame deve rilevarsi che le espressioni pubblicamente usate
dallo Zamparini avanti agli Organi di Stampa non possono ritenersi espressione di un dissenso
motivato o ricostruzione di fatti che suonino come riprovazione morale dell'individuo, bensì come
aperta e gratuita, perché non provata denigrazione del Direttore di gara accusato apertamente di
parzialità e di favoritismo nei confronti della squadra avversaria.
Espressioni come. 'Probabilmente la Juventus avrebbe vinto ugualmente, perché é forte, ma proprio
perché è forte non ha bisogno di certi regali'; 'esistono condizionamenti evidenti"; 'i direttori di gara
sanno come si fa carriera non fischiando un rigore dubbio al Venezia, ma uno contro'; 'sono sempre
le piccole società a pagare", travalicano il legittimo diretto di cotica e costituiscono una grave
lesione della reputazione dell'Arbitro.
La gravità e la valenza offensiva delle espressioni usate deve essere valutata. Nel caso
specifico, oltre che per il loro oggettivo significato. anche per il riferimento soggettivo alla figura
dell'Arbitro, la cui funzione precipua è appunto quella di dirigere le gare con imparzialità ed
equidistanza tra le squadre contendenti. Accusare pertanto un Arbitro di parzialità e favoritismi,
sulla base soltanto di personali convinzioni suscitate da eventi sfavorevoli per la propria squadra,
significa in definitiva ledere non solo il prestigio dell'ArD~tro stesso, ma minare alle fondamenta
tutto il sistema calcistico, che si basa sulla correttezza e sul regolare andamento delle competizioni
agonistiche
Del pari infondato è l'ultimo motivo di gravame
L'istituto della continuazione, non previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, non può trovare
applicazione nel caso in specie, neppure in via analogica, in quanto trattasi di distinti
comportamenti denigratori, posti in essere in tempi diversi e nei confronti di distinti Direttori di
gara, che non denotano un unico disegno antiregolamentare
La sanzione in concreto inflitta appare congrua in relazione alla gravità dei fatti e ai
precedenti specifici dello Zamparini e non appare suscettibile di riduzione.
L'appello proposto dell'A.C. Venezia 1907 è inammissibile in quanto sottoscritto dal suo Presidente
Zampanni Maurizio, soggetto non legittimato ai sensi dell'art.. 23 C.G.S. perché sottoposto ad
inibizione.
Per questi motivi la C.A.F., sugli appelli come in epigrafe proposti dal Sig. Zamparmi Maurizio e
dell'A.C. Venezia 1907 di Venezia, tosi decide:
- respinge quello del Sig. Zamparmi Maurizio;
- dichiara inammissibile quello dall'A.C. Venezia 1907, perché sottoscritto da persona non
legittimata;
- ordina l'incameramento delle relative tasse.
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