F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL’A-C. VENEZIA 1907 AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 ALLA SOCIETA INFUTTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL’8.3.2000 DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ARL 1 COMMA 3 ED A1 SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C-G-S., IN RELAZIONE AD INTERVISTA RADIOFONICA RESA DOPO LA GARA VENEZIA/JUVENTUS DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL'A-C. VENEZIA 1907 AVVERSO
LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E
DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 ALLA SOCIETA INFUTTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DELL'8.3.2000 DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE
PER VIOLAZIONE DELL'ARL 1 COMMA 3 ED A1 SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C-G-S.,
IN RELAZIONE AD INTERVISTA RADIOFONICA RESA DOPO LA GARA
VENEZIA/JUVENTUS DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000)
Con atto in data 0.3.2000. il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti. Zamparmi Maurizio, Presidente dall'A.C. Venezia 1907,
per avere, nel corso di dichiarazioni rese all'emittente 'Radio Capital', e riponete dal Corriere dello
Sport del 22.2.2000 e dell'8.3.2000, dopo la gara Venezia/Juventus del 20.2.2000. espresso giudizi
lesivi della reputazione dell'intera Organizzazione federale, di Società e di altri tesserati, nonché
l'A.C. Venezia 1907 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 409 del 14 aprile 2000,
infliggeva a Zamparini Maurizio la sanzione dell'inibizione per giorni quindici e all'A.C. Venezia
1907 I'ammenda di lire 15.000.000, aumentando tosi a due mesi e quindici glomi complessivi la
sanzione inflitta con altro provvedimento emesso nella stessa data.
Avverso tale decisione propongono appello Zamparini Maurizio e l'A.C. Venezia 1907, deducendo
a motivi:
- che l'art. 1. comma 3°. C.G.S. non poteva trovare applicazione in quanto in contrasto con le norme
di cui agli arti. 21 della Costituzione e 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. che
garantiscono la libertà di manifestazione del pensiero:
- che le affermazioni dello Zampanni erano state espressione del legittimo diritto di critica;
344/37
- che la sanzione inflitta era eccessivamente afflittiva e che non era stato applicato il vincolo della
continuazione con la sanzione inflitta in analogo procedimento instaurato a seguito di dichiarazioni
rese dopo la partita di Coppa Italia Fiorentina/Venezia.
II reclamo proposto da Zamparini Maurizio è infondato e va rigettato.
II rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo è caratterizzato dall'ampia autonomia che
si riconosce all'organizzazione dello sport, soprattutto in fase di normazione per la
regolamentazione delle attività agonistiche, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello disciplinare
ed economico, in ragione della meritevolezza sociogiuridica degli scopi perseguiti.
L'art. 1 C.G.S., che impone a tutti i soggetti dell'Ordinamento federale di mantenere un
comportamento improntato a lealtà, probità e rettitudine, costituisce legittima espressione
dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nella gestione delle attività agonistiche per la
realizzazione dei propri fini istituzionali.
Nel caso in esame, il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della
reputazione di altre persone o altri organismi operanti nell'ambito federale, sancito dal 3° comma
della norma citata, non si pone in rapporto di conflittualità con l'ordinamento generale e con i
principi costituzionali, in quanto rivolto non a reprimere la legittima e libera manifestazione del
pensiero, bensì i comportamenti che per loro valenza offensiva oltrepassano la soglia del diritto di
critica, trasmodando in una lesione del decoro e dell'onorabilità di soggetti dell'ordinamento
federale.
Si tratta pertanto di una norma che, nell'ambito dei poteri di gestione e organizzazione
dell'attività sportiva, anche e soprattutto sotto il profilo disciplinare, stabilisce corrette e appropriate
modalità di esercizio del legittimo diritto di manifestazione del pensiero, con riferimento alle
peculiari esigenze dell'ordinamento sportivo.
Va pertanto riaffermata la legittimità e la piena applicabilità dell'art. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva.
Quanto al secondo motivo di gravame deve rilevarsi che le espressioni pubblicamente usate dallo
Zamparini avanti agli Organi di Informazione non possono ritenersi espressione di un dissenso
motivato o ricostruzione di fatti che suonino come riprovazione morale dell'individuo, bensì come
aperta e gratuita, perché non provata. denigrazione degli organi della Federazione, degli arbitri, di
società e altri appartenenti all'Organizzazione federale
Espressioni come: "Ci vorrebbe una tangentopoli anche nel calcio: Va denunciato il sistema e non
un singolo arbitro. Questa situazione deriva da un sistema vecchio, che va cambiato, fatto di
irregolarità e favoritismi"; "E' vero, gli arbitri possono sbagliare ma quando lo fanno sempre a
favore delle grandi non si può più parlare di errori, bensì di atteggiamenti voluti"; "E' una porcheria:
quattro grandi club manovrano le designazioni", vanno ben al di là del pur legittimo diritto di critica
e costituiscono una grave lesione della immagine dell'intera Organizzazione federale, accusata di
parzialità e favoritismi nei confronti dei 'grandi', nonché della reputazione della classe arbitrale, di
altre società e di tesserati.
Del pari infondato è l'ultimo motivo di gravame.
L'istituto della continuazione, non previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, non può trovare
applicazione nel caso in specie, neppure in via analogica, in quanto trattasi di distinti
comportamenti denigratori, posti in essere in tempi diversi e nei confronti di distinti direttori di
gara, che non denotano un unico disegno antiregolamentare.
La sanzione in concreto inflitta appare congrua in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti
specifici dello Zamparini e non appare suscettibile di riduzione.
L'appello proposto dell'A.C. Venezia 1907 é inammissibile in quanto sottoscritto dal suo Presidente
Zamparini Maurizio, soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 23 C.G.S. perché sottoposto ad
inibizione.
Per questi motivi la C.A.F., sugli appelli come in epigrafe proposti dal Sig. Zamparini
Maurizio e dell'A.C. Venezia 1907 di Venezia, così decide:
- respinge quello del Sig. Zamparini Maurizio:
- dichiara inammissibile quello dall'A.C. Venezia 1907, perché sottoscritto da persona non
legittimata;
- ordina l'incameramento delle relative tasse.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL’A-C. VENEZIA 1907 AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 ALLA SOCIETA INFUTTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL’8.3.2000 DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ARL 1 COMMA 3 ED A1 SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C-G-S., IN RELAZIONE AD INTERVISTA RADIOFONICA RESA DOPO LA GARA VENEZIA/JUVENTUS DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000)"