F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DELL’A.S.D. BORGOLAVEZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGOLAVEZZARO/FARESE DEL 30.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 22 del 01.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06
APPELLO DELL’A.S.D. BORGOLAVEZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGOLAVEZZARO/FARESE DEL 30.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 22 del 01.12.2005)
Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Borgolavezzaro ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, C.U. n. 22 dell’1 dicembre 2005, che aveva respinto il ricorso dalla stessa presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara Borgolavezzaro/Farese del 30.10.2005, ricorso tendente ad ottenere l’adozione del provvedimento della perdita della gara nei confronti della Farese ed in subordine la ripresa della gara col risultato di 2 – 1 in suo favore, disputando i soli minuti finali di recupero. Preliminarmente si osserva come l’appello sia inammissibile, avendo la reclamante, in questa sede, riproposto gli stessi motivi di merito enunciati davanti la Commissione Disciplinare. Trattandosi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 31.1 C.G.S., che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attenenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Borgolavezzaro di Borgolavezzaro (Novara), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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