F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 29/02/08 (103) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARCO BARANTANI (già tess. Pol. Lentigione ora FC Soragna) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 21 del 21.11.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 29/02/08
(103) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARCO BARANTANI (già tess. Pol. Lentigione ora FC Soragna) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 21 del 21.11.2007)
Il Procuratore federale, con provvedimento del 28.11.2007 n. 1413/723PF 06-07/SP/en, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna a mezzo della quale quest’ultima respingeva il deferimento presentato dalla stessa Procura federale a carico del calciatore Marco Barantani per violazione dell’art. 1 del CGS, prosciogliendo da ogni addebito lo stesso calciatore, non sussistendo alcun obbligo in capo al calciatore di seguire l’iter del proprio tesseramento, atteso altresì che l’art. 39 delle NOIF pone tale obbligo esclusivamente sulle società e non su altri soggetti. In particolare, nel predetto appello, il Procuratore federale rilevava che:
a) il calciatore, nella stagione sportiva 2006/2007, era stato utilizzato dalla società Polisportiva Dil. Lentigione Calcio in n. 14 gare di Campionato Promozione – Girone A, sebbene fosse in posizione irregolare di tesseramento, in quanto svincolato a far data dal 01.07.2006;
b) lo stesso calciatore, nella memoria difensiva depositata in primo grado, aveva sostenuto che era stata sua convinzione che, dopo aver sottoscritto il modulo di tesseramento, le procedure di completamento della medesima pratica di tesseramento dovessero essere svolte esclusivamente dalla società di appartenenza;
c) la stessa società – sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale per i
medesimi fatti con la penalizzazione di 14 punti in classifica e l’ammenda di €. 300,00 – si era assunta espressamente la responsabilità del mancato inoltro all’Ufficio Tesseramento del modulo comunque sottoscritto dal calciatore.
Ciò posto, il Procuratore Federale si doleva del fatto che la Commissione Disciplinare non avesse valutato in maniera corretta la responsabilità disciplinare del calciatore deferito – il quale aveva partecipato a n. 14 gare di campionato – in quanto quest’ultimo, pur avendo firmato il modulo di trasferimento e pur non essendo obbligato a depositare personalmente
il predetto modulo, non aveva ottemperato all’obbligo di verificare che il proprio tesseramento fosse stato effettivamente perfezionato prima di poter disputare le gare in questione. Pertanto, lo stesso Procuratore federale, rilevata la violazione di tale obbligo posto a carico del calciatore, chiedeva la riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e l’irrogazione della sanzione di mesi tre di squalifica al calciatore Marco Barantani – così come richiesta nel procedimento di primo grado – ovvero di quelle sanzioni ritenute di giustizia. Il deferito Marco Barantani, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire memoria difensiva. Il deferito, comparso in udienza con l’assistenza del proprio difensore, ha contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Marco Barantani in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di mesi tre di squalifica. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che l’impugnata decisione sia esente da vizi e/o censure e che pertanto vada confermata, con conseguente rigetto dell’odierno appello. E’ incontrovertibile che il calciatore Barantani Marco – il quale ha ammesso di aver sottoscritto il modulo di tesseramento presente in atti - sia stato utilizzato dalla società Polisportiva Dil. Lentigione Calcio in n. 14 gare della stagione sportiva 2006/20007 pur essendo in posizione irregolare di tesseramento, in quanto svincolato. La suddetta società, per tale comportamento, è stata sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale con la penalizzazione di 14 punti in classifica e l’ammenda di €. 300,00 e si è peraltro assunta espressamente la responsabilità del mancato inoltro all’Ufficio Tesseramento del modulo comunque sottoscritto dal calciatore. Ciò posto, occorre rilevare che l’art. 39 delle NOIF dispone testualmente al comma 1 che “I calciatori sono tesserati per la FIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite delle
società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva…” ed al comma 4 che “l’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società…”. Orbene, dal chiaro dato testuale della predetta norma – la quale prevede espressamente sanzioni esclusivamente a carico delle società in caso di violazione degli obblighi che regolano la procedura di tesseramento e ciò ad ulteriore riprova dei soggetti destinatari di tale obbligo - e come peraltro ben ha rilevato la Commissione Disciplinare Territoriale, tutti gli obblighi relativi al tesseramento di un calciatore, una volta che quest’ultimo abbia già firmato il modulo di tesseramento, incombono sulla società che intende avvalersi della sua prestazione sportiva, ivi compreso l’obbligo di trasmissione del modulo firmato all’Ufficio Tesseramento. Pertanto, e contrariamente a quanto dedotto dalla Procura Federale, non sussiste alcuna norma che ponga in capo al calciatore, una volta che quest’ultimo abbia sottoscritto il modulo di tesseramento, l’obbligo di seguire l’iter procedimentale del tesseramento e del relativo perfezionamento, atteso altresì che un calciatore non ha certamente alcun potere di sostituirsi alla società nell’adempimento di obblighi posti a carico ed eseguibili esclusivamente da quest’ultima. Del resto, e come già rilevato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, codesta Commissione si era già espressa in passato in tal senso: “…incombendo tutti gli oneri conoscitivi al riguardo sulla società che intende procedere al tesseramento…” (25.05.1995 app. G.S. Calcetto Valmontone). A ciò si aggiunga che nella fattispecie de qua non emerge dagli atti alcun elemento che possa anche solo far presumere una condotta del deferito contraria alla buona fede ovvero concorrente al mancato invio del modulo di tesseramento, atteso altresì che il deferito non aveva alcun elemento che gli potesse permettere di nutrire dubbi sul perfezionamento della procedura di tesseramento, atteso altresì che aveva firmato regolarmente il modulo previsto dall’art. 39 delle NOIF. Pertanto, nel caso di specie, non è configurabile alcuna responsabilità disciplinare in capo al deferito Marco Barantani. In forza di quanto sopra, le motivazioni addotte dalla Procura Federale non sono meritevoli di accoglimento e l’appello va dunque rigettato. P.Q.M. la Commissione rigetta l’appello e conferma l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna.
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