F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 29/02/08 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente del consiglio di amministrazione Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA FIGC (OGGI ART. 30) NONCHE’ ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 2218/397pf06- 07/SP/en del 21.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 29/02/08
(166) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente del consiglio di amministrazione Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA FIGC (OGGI ART. 30) NONCHE’ ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 2218/397pf06- 07/SP/en del 21.1.2008)
Il procedimento Con provvedimento del 21 gennaio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Cagliari Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell’art. 27 comma 2 (oggi art. 30), dello Statuto della FIGC, per aver violato l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché la Società Cagliari Calcio S.p.A. per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio Presidente. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che la Soc. Cagliari Calcio S.p.A., in persona del Signor Massimo Cellino, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e lo stesso Massimo Cellino personalmente, nel corso del 2007 avrebbero presentato, dinanzi alla Procura della Repubblica di Oristano, nei confronti del Signor Gianluca Grassadonia, all’epoca dei fatti Calciatore tesserato nel campionato di serie C1, una querela per diffamazione a mezzo stampa aggravata ex art. 595, commi 2 e 3 cod. pen., quale autore delle dichiarazioni apparse su un articolo lanciato il 7 febbraio 2007 dall’Agenzia di Stampa G.R.T., in difetto di preventiva autorizzazione federale. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si fa presente che la querela in questione ha rappresentato un atto inevitabile, spontaneo, “che doveva necessariamente ad immediatamente essere esperito” per ristabilire serenità nell’ambiente e nella tifoseria, turbati dalle dichiarazioni del Grassadonia, e si deduce la supremazia, indipendenza ed estraneità della giurisdizione penale rispetto al cd. vincolo di giustizia sportiva, sia nel merito che sotto il profilo processuale. Invero, di fronte a tale interesse pubblico superiore non avrebbe senso la distinzione che si trae nell’atto di deferimento, “dal momento che la perseguibilità d’ufficio o la querela di parte sono solo due modi diversi, comunque finalizzati alla obbligatorietà della punizione del reato”. A ciò si aggiunga l’erroneità dell’impostazione del deferimento improntata sulla considerazione della fattispecie come “un mero contenzioso di tipo civilistico – privatistico, relativo a diritti disponibili”, laddove la vicenda avrebbe “una connotazione eminentemente pubblicistica superiore od estranea al diritto sportivo”. Infine, si richiama l’attenzione su procedimenti giurisprudenziali relativi ai rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Per questi motivi si chiede, previa declaratoria della mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e stante, comunque, l’infondatezza del deferimento, il proscioglimento dei deferiti. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di un anno di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda per Massimo Cellino e di 3 punti di penalizzazione ed € 20.000,00 di ammenda per la Società Cagliari Calcio SpA. Per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato al contenuto della memoria difensiva e delle conclusioni in essa rassegnate. I motivi della decisione Preliminarmente occorre escludere l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 1 CGS quale norma a carattere generale, in presenza di una norma speciale quale l’art. 27, comma 2, (oggi 30) dello Statuto della FIGC. Nel merito la Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità di Massimo Cellino e della società Cagliari Calcio SpA, il quale ha adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria (nel caso di specie quella penale) in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale e, pertanto, in evidente violazione della clausola compromissoria. Nessuna rilevanza può essere attribuita agli assunti difensivi richiamati in narrativa laddove si consideri che: la clausola compromissoria non distingue tra diritti soggettivi e interessi legittimi o pubblici, sottoponendo ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi “giurisdizione statale”; la necessità di premunirsi di autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti dei soggetti offesi dalle dichiarazioni del Grassadonia, in quanto essi avrebbero potuto inoltrare, nell’immediatezza dei fatti, la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l’urgenza di una tempestiva risposta, stante il termine di 3 mesi, oltre il quale la presentazione della querela è tardiva; negli atti d’indagine non vi è traccia né dell’autorizzazione, né della sua richiesta; l’operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare; non vi è alcun contrasto tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo e la giurisdizione ordinaria, laddove spetta a quest’ultima accertare o meno la sussistenza dell’ipotesi di reato denunciato, mentre spetta al primo la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati. Sennonché, nel caso di specie, i fatti oggetto delle querele sporte da Massimo Cellino e dalla società Cagliari Calcio SpA poiché rientravano nell’ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva – trattandosi di presunti rapporti tra una parte della tifoseria e la società Cagliari Calcio SpA, nonché le modalità di analisi dirette ad accertare l’uso di sostanze dopanti da parte di un calciatore della società – avrebbero dovuto indurre, da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirenti designati dallo Statuto Federale della FIGC e, dall’altro, a richiedere l’autorizzazione a presentare la querela alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Poiché tale condotta integra la violazione egli artt. 27, comma 2 e 4, dello Statuto Federale (oggi art. 30), deve affermarsi la responsabilità di Massimo Cellino e della società Cagliari Calcio SpA. L’accertamento della responsabilità dei deferiti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 bis CGS (oggi art. 15 del CGS) ossia, oltre all’irrogazione di un’ammenda, la penalizzazione di almeno 3 punti in classifica per le Società; l’inibizione e la squalifica non inferiore a mesi 6 per i calciatori e gli allenatori e non inferiore a un anno per tutte le altre persone fisiche. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino la sanzione della inibizione di un anno e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla Società Cagliari Calcio SpA la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nell’attuale stagione calcistica e dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di responsabilità diretta.
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