F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 06/03/08 (177) – RECLAMO DELLA SOCIETA MONTESANTO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SANTA MARIA APPARENTE-MONTESANTO DEL 19.1.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche – C.U. n. 105 del 15.2.2008 – Campionato 2^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 06/03/08 (177) - RECLAMO DELLA SOCIETA MONTESANTO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SANTA MARIA APPARENTE-MONTESANTO DEL 19.1.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 105 del 15.2.2008 – Campionato 2^ Categoria). Con ricorso del 21.2.2008, l’ASD Montesanto Calcio ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Marche ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso l’esito della gara di cui in epigrafe, con il quale aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore Simone Preani, che aveva preso parte alla stessa sebbene squalificato, come risultante dal CU n. 85 del 18.1.2008. Detta squalifica era stata causata dall’erronea indicazione del suddetto Preani Simone (n. 7) come ammonito al posto del calciatore effettivamente sanzionato ovvero Petrini Cristian (n. 5). Tale motivazione era stata posta a fondamento delle difese della Società S. Maria Apparente la quale aveva altresì chiarito di non aver dubitato della possibilità di schierare il calciatore in quanto, nella copia della distinta consegnata dall’Arbitro al termine del gara, lo stesso non risultava ammonito, e per tale motivo di non essere stata indotta a consultare il CU per verificare la presenza di squalifiche a carico dello stesso. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Fatta salva qualsiasi considerazione in merito alla tempestività ed alla natura del provvedimento di revoca adottato dal GS, è innegabile che, alla data di disputa della gara, il Sig. Preani risultasse squalificato con comunicato ufficiale la cui conoscenza , ai sensi dell’art. 2, co. 3, CGS, si presume assoluta dalla data di pubblicazione e, nel caso di specie, non può essere esclusa dalla buona fede invocata. Tra l’altro, è opportuno osservare che l’unico rimedio utile per modificare la decisione ritenuta erronea, peraltro solo uno volta che la stessa sia diventata definitiva, è la revocazione prevista dall’art. 39 CGS, per la quale risulta essere decorso infruttuosamente il termine di proposizione. PQM Accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, infligge alla S. Maria Apparente la punizione sportiva della perdita della gara S. Maria Apparente – ASD Montesanto con il punteggio di 0 – 3. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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