F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08 (173) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ GS PEGLIESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 26 del 6.12.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08
(173) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ GS PEGLIESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 26 del 6.12.2007)
Letto il ricorso, esaminati gli atti e udito il rappresentante della Procura federale, la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione del GS Pegliese, deferito per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione della clausola compromissoria posta in essere dal proprio calciatore sig. Andrea Montefiori. In prime cure la Società è stata prosciolta in considerazione della circostanza che il comportamento del tesserato non poteva ricadere sulla società stessa, giacché l’atleta avrebbe agito nell’ambito della propria sfera soggettiva e personale. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura federale eccependo la contraddittorietà della motivazione fornita dal primo giudice, in quanto ogni infrazione disciplinare del tesserato (dovendosi ritenere tale quella nella fattispecie riconosciuta a carico del calciatore, che infatti in relazione ad essa è stato sanzionato) ricadrebbe in via oggettiva sul sodalizio di cui egli fa parte. La tesi posta alla base del gravame appare fondata. Invero, la Commissione territoriale ha considerato come violazione disciplinare la condotta tenuta dal calciatore, valutandola quindi come rientrante nell’ambito dell’attività agonistica, e conseguentemente lo ha sanzionato, ma poi, nel valutare la posizione del GS Pegliese, ha operato una radicale inversione di indirizzo e ha ricondotto l’illecito commesso dal sig. Montefiori alla sfera soggettiva e personale di questi. Delle due l’una: o quanto posto in essere dal calciatore ha comportato la violazione della clausola compromissoria, ed allora andava dichiarata la responsabilità oggettiva del sodalizio, ovvero il tutto doveva ricondotto al di fuori dell’attività federale. Orbene, il fatto in relazione al quale il sig. Montefiori ha proposto la querela è avvenuto nel corso di una partita ufficiale e quindi nell’ambito dell’attività agonistica; pertanto, è stato palesemente violato dal calciatore il c.d. vincolo di giustizia con conseguente illecito disciplinare, del quale deve rispondere, in via oggettiva, anche la società per cui egli è tesserato. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, quantificate ai sensi dell’art. 15 CGS. P. Q. M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Liguria pubblicata sul CU n. 26 del 6.12.2007, dichiara la responsabilità oggettiva del GS Pugliese ai sensi dell’art. 2, comma 4 (oggi art. 4, comma 2) CGS, infliggendole la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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