F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO SOARES DOS SANTOS (calciatore della LND Divisione Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1673/732pf06-07/SP/en del 13.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08 (119) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO SOARES DOS SANTOS (calciatore della LND Divisione Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1673/732pf06-07/SP/en del 13.12.2007) Visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore federale, in data 13.12.2007, ritualmente notificato, ex art. 38, c. 8 , lett. c), CGS, nei confronti del Sig. Rodrigo Soares Dos Santos; osservato che il soggetto deferito non ha depositato alcuna memoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, avv. Giua, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità del deferito, chiedendo, a suo carico, l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi sei; la Commissione ritiene che il comportamento e la conseguente violazione ascritta al soggetto indicato risultino pacificamente comprovati da quanto é emerso all'esito delle conclusioni formulate dal collaboratore dell’Ufficio indagini in seno alla relazione del 3.4.2007. Infatti, il quadro ricostruttivo delle circostanze oggetto di contestazione, così come individuabile, in particolare, alla luce delle dichiarazioni rese, in sede di accertamento, dal Presidente della AS Napoli Calcio a 5 al collaboratore dell'Ufficio indagini, non lascia adito a dubbi di sorta in ordine all'attribuzione di responsabilità, come specificamente enucleate nell'atto di deferimento, a carico dei Sig. Rodrigo Soares Dos Santos. L'atleta, dopo il perfezionamento del relativo tesseramento per la s.s. 2006/2007, inopinatamente, nel mese di novembre 2006, abbandonava la società di appartenenza, nonostante avesse percepito, tra l'altro, sino a quel momento, un corrispettivo di importo pari a € 8.000,00, a titolo di rimborso anticipato, come risulta dalle ricevute di pagamento prodotte. La circostanza, poi, che il deferito non abbia risposto alle convocazioni regolarmente inviategli dalla società sportiva di appartenenza, come risulta dai telegrammi versati in atti, non costituisce altro che la conferma di un comportamento tenuto dal Sig. Rodrigo Soares Dos Santos non solo in violazione dell'art. 1, c. 1, ma anche, sotto il profilo più specificamente connesso al rapporto giuridico in essere tra il tesserato e la società sportiva di appartenenza, dell'art. 92, c. 1, NOIF . P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere al Sig. Rodrigo Soares Dos Santos la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).
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