F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SANTO ALLEGRA (AE della Sezione AIA di Catania) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 40 COMMI 1 E 2 PUNTO G) DEL REGOLAMENTO DELL’AIA (oggi art. 40 commi 1 e 3 punto h))(nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08
(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SANTO ALLEGRA (AE della Sezione AIA di Catania) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 40 COMMI 1 E 2 PUNTO G) DEL REGOLAMENTO DELL’AIA (oggi art. 40 commi 1 e 3 punto h))(nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.2007)
Con provvedimento del 20 Dicembre 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Santo Allegra, A.E. della Sezione A.I.A. di Catania, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti non regolamentari, nonché dell’Art. 40 Commi 1 e 2 punto G) del regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti, trasfuso nell’art. 40 commi 1 e 3 punto h) del vigente regolamento A.I.A.. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Santo Allegra faceva pervenire una dichiarazione del Signor Ignazio Terranova, titolare del ristorante “La Trattoria” di Modica. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per 6 mesi. E’ comparso altresì personalmente il Signor Santo Allegra unitamente al proprio difensore il quale ha richiesto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda, nei confronti del proprio assistito. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale riguardano un’infrazione commessa dall’arbitro effettivo Santo Allegra della Sezione AIA di Catania, il quale ha presentato una richiesta di rimborso spese all’Ufficio Rimborso Spese dell’AIA. Tale richiesta veniva formulata con l’allegazione della ricevuta n. 928 del 25/10/06, emessa dal titolare del ristorante “La Trattoria” di Modica. A seguito di alcuni accertamenti, tale documento fiscale risultava visibilmente alterato e modificato nell’importo originario pari ad euro 15,00, con il differente importo di euro 45,00, in seguito richiesto dall’incolpato nella propria nota spese. I fatti contestati al deferito, sono stati confermati dallo stesso, il quale si è detto pentito della leggerezza commessa. Il comportamento posto in essere dal deferito comporta la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come previsto dall’art.1 comma 1 del CGS, nonché dall’art. 40 commi 1 e 2 punto g) oggi trasfuso nell’art. 40 commi 1 e 3 punto c) del vigente regolamento AIA. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga al sig. Santo Allegra la sanzione della sospensione dall’attività sino al 30 giugno 2008.
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