F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (287) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ US AS REAL SAN BARTOLOMEO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SAN BARTOLOMEO-MIRABELLO DEL 6.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 107 del 24.4.2008 – (Campionato di 1^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (287) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ US AS REAL SAN BARTOLOMEO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SAN BARTOLOMEO-MIRABELLO DEL 6.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 107 del 24.4.2008 – (Campionato di 1^ Categoria). La CD Territoriale presso il CR Molise, con decisione del 24 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Mirabello e, per l’effetto, sanzionava la Società Sanbartolomeo con la punizione sportiva della perdita della gara Real Sanbartolomeo – Mirabello del 6 aprile 2008 Campionato prima categoria perché alla stessa aveva partecipato il calciatore Neddal Omar, nato il 1° marzo 1993, non ancora sedicenne, sprovvisto dell’autorizzazione prevista dall’art. 34 NOIF. La C.D.T. comminava altresì l’inibizione di gg. 15 a carico del dirigente accompagnatore Reino Domenico. Ricorre la Società Sanbartolomeo, chiedendo la revoca della decisione, deducendo che il calciatore Neddal Omar è nato il 1° marzo 1992, come da carta d’identità dello stesso n. AO 2535688 che produce e che la data di nascita del calciatore, recante l’anno 1993, era stata trascritta per errore nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara in oggetto. Deduce altresì che il Reino Domenico era stato ingiustamente sanzionato in quanto egli aveva svolto le funzioni di guardalinee e non quelle di dirigente accompagnatore ufficiale, di cui peraltro la Società era nell’occasione sprovvista. Il ricorso è fondato. La ricorrente ha provato che in effetti l’anno di nascita del calciatore è il 1992 per cui, avendo egli compiuto il sedicesimo anno d’età alla data della gara (6 aprile 2008), la sua partecipazione alla gara stessa era del tutto regolare, dovendosi imputare la compilazione della distinta ad un mero errore materiale. La circostanza è confermata dalla documentazione proveniente dall’Ufficio tesseramento centrale della FIGC afferente il tesseramento del calciatore, acquisita in atti da questa Commissione dalla quale risulta che la data di nascita del calciatore è il 1.3.1992. L’accoglimento del motivo principale del ricorso assorbe quello afferente l’inibizione di Reino Domenico. P.Q.M. accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata, ripristina il risultato della gara conseguito sul campo Real San Bartolomeo-Mirabello del 6.4.2008 (5-0). Nulla per la tassa non versata.
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