F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (calciatore tesserato AS Roma SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AS ROMA SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3254/890pf07-08/SP/en del 3.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (calciatore tesserato AS Roma SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AS ROMA SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3254/890pf07-08/SP/en del 3.3.2008) La CD, letti il deferimento e la memoria difensiva depositata dai soggetti deferiti, visti gli atti, ascoltati il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000 a carico sia del calciatore Francesco Totti che della AS Roma SpA, ed il difensore di questi ultimi, avv. Antonio Conte, che ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa CD il calciatore Francesco Totti, tesserato con l’AS Roma SpA, e quest’ultima società, per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, “per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali”, la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS, “a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato”. A sostegno dell’atto di deferimento, la Procura Federale ha riportato una serie di dichiarazioni rese dal calciatore, riprese dagli organi di informazione in data 12 febbraio 2008 e successivamente allo svolgimento della gara Inter – Roma del 27 febbraio 2008. Rispetto a dette dichiarazioni, la difesa dei deferiti ha rilevato come le stesse debbano essere qualificate, nel loro insieme, quali espressioni di dissenso nell’esercizio del diritto di critica e, come tali, non censurabili, non avendo le stesse, in quanto tali, alcuna idoneità lesiva. Il deferimento è fondato e va accolto. Difatti, se è vero, come correttamente evidenziato dalla difesa dei deferiti, che parte delle dichiarazioni contestate al calciatore e poste a base della contestazione non possano essere ritenute lesive , in quanto espressioni del diritto di critica (si fa riferimento, in particolare, a quelle relative all’espulsione del calciatore Mexes ovvero al valore calcistico della squadra dell’Inter), altre, viceversa, non possono essere che lette, nel loro univoco significato, come tendenti a negare la regolarità del campionato e, conseguentemente, idonee a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti dichiarazioni: a) “… oggi come oggi non posso fare a meno di pensare che qualcosa sotto ci sia. Cosa? Beh, mi pare che qualche aiutino lo hanno avuto”; b) “… gli errori, insomma, ci stanno, ma quando però sono tutti dalla stessa parte un po’ ti fa pensare… poi loro vincono perché sono forti o perché hanno qualche aiuto. La Roma, quando sbaglia, le partite le perde … All’Inter non capita mai…”. Dette dichiarazioni, difatti, non lasciano dubbi sulla volontà del calciatore di denunciare l’esistenza di un atteggiamento, quantomeno da parte della classe arbitrale, tendente a favorire la squadra dell’Inter, al di là dei suoi meriti sportivi (che il calciatore non nega), nello svolgimento delle gare e, conseguentemente, di denunciare la non regolarità dello stesso campionato. In conseguenza di quanto sopra, il deferimento deve trovare accoglimento e le sanzioni dell’ammenda nelle misure richieste dalla Procura Federale devono essere ridotte – stante che parte delle dichiarazioni poste a base dell’addebito, come sopra detto, risultano legittime - nell’importo di € 10.000,00, sia per il calciatore che per la Società di appartenenza. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto, ed infligge al calciatore Francesco Totti la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla AS Roma SpA la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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