F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 12/05/08 (286) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD NISCEMI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-NISCEMI DEL 5.5.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 49 del 24.4.2008 – (Campionato di Promozione).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 12/05/08
(286) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD NISCEMI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-NISCEMI DEL 5.5.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 49 del 24.4.2008 – (Campionato di Promozione).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE
- Con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 23.4.2008 e pubblicato in data 24.4.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Sicilia rigettava, in quanto inammissibile, il reclamo proposto dalla società USD Niscemi in merito alla irregolare pozione del calciatore Buccheri Salvatore – appartenente alla medesima società– nella gara del 05.04.2008 disputata tra l’odierna reclamante e la società USD NOTO e valevole per il Campionato Regionale di Promozione;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società USD Niscemi deducendo che o il reclamo alla CDT era stato fatto pervenire a mezzo telefax solamente alle ore 13.00 del 07.04.2008 in quanto il medesimo telefax del C.R. Sicilia era malfunzionante, tanto è vero che la medesima reclamante aveva tentato di farlo pervenire più volte, ma con esito negativo, già nelle ore antecedenti; o in ogni caso, il reclamo era pervenuto alla CDT solamente con un’ora di ritardo, e pertanto non poteva reputarsi violata la normativa dettata in materia di abbreviazione dei termini e di celerità dei procedimenti, atteso altresì che la stessa reclamante aveva anche provveduto ad inoltrare il proprio reclamo sia alla società controinteressata sia alla CDT con due distinte lettere raccomandate inviate in data 07.04.2008 dopo le ore 17.00; o nel merito, il calciatore Buccheri Salvatore aveva disputato la gara de qua in posizione irregolare, in quanto doveva ancora scontare un turno di squalifica;
- In forza di quanto sopra, l’odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse annullata la delibera della CDT del C.R. Sicilia di cui al C.U. n. 49 del 23.04.2008, pubblicato in data 24.04.2008, con contestuale rimessione degli atti e del merito del procedimento alla CDT;
- All’odierna udienza, per la società USD Niscemi è comparso il difensore che si è riportato alle argomentazioni di cui al reclamo. Il reclamo proposto dalla USD Niscemi a Codesta Commissione Disciplinare Nazionale è infondato e deve pertanto essere respinto. A tal fine occorre rilevare che, secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 67/A pubblicato in data 25.02.2008 e relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai comitati regionali e delegazioni provinciali o distrettuali “…gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale a norma dell’art. 46 comma 3, C.G.S. dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo..”. Tali termini e la relativa procedura – che non prevede l’invio per via telefax come unico modo di attivazione del reclamo - devono ritenersi perentori ed inderogabili, in quanto dettati al fine di garantire da un lato la celerità delle decisioni durante la predetta fase dei Campionati e dall’altro i diritti di difesa delle società controinteressate. Orbene, dagli atti risulta che l’odierna reclamante abbia inviato a mezzo telefax il proprio reclamo alla CDT solamente alle ore 13.00 del 07.04.2008, e quindi con un’ora di ritardo rispetto al termine perentorio stabilito dalla suddetta normativa . A ciò si aggiunga che dagli atti non risulta in alcun modo che l’odierna reclamante abbia inviato, nel termine di cui sopra, il proprio reclamo – attinente al giudizio davanti alla CDT - alla società USD Noto, con ciò configurandosi un’ulteriore violazione della predetta normativa. A nulla valgono le due lettere raccomandate effettuate dall’odierna reclamante, inoltrate verso le ore 17.00 del 7.4.2008, poiché la lettera raccomandata non è prevista come mezzo idoneo per la comunicazione del reclamo alle controparti in regime di abbreviazione dei termini, in ragione dei tempo incompatibili con la rapidità di tali provvedimenti. Pertanto, il reclamo doveva e deve ritenersi inammissibile e ben ha fatto la CDT a reputarlo tale. Tale motivo rende del tutto irrilevante e superfluo l’esame del merito del reclamo. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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