F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 12/05/08 (298) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS SCORDIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCORDIA-D’ANNUNZIO DEL 20.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 50 del 2.5.2008 – (Campionato di 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 12/05/08
(298) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS SCORDIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCORDIA-D’ANNUNZIO DEL 20.4.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 50 del 2.5.2008 – (Campionato di 1^ Categoria).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE
- Con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 30.04.2008 e pubblicato in data 02.05.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla società ASD D’Annunzio in merito alla irregolare pozione del calciatore Monteleone Claudio – appartenente alla Società SS Scordia – nella gara del 20.04.2008 disputata tra l’odierna reclamante e la medesima società ASD D’Annunzio e valevole per il Campionato Prima Categoria, girone F, Play-Off ed infliggeva alla SS Scordia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società SS Scordia deducendo che nel procedimento di I° Grado, la società ASD D’Annunzio non aveva inviato copia del proprio reclamo alla stessa società SS Scordia e che pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale non poteva pronunciarsi d’ufficio su un reclamo inammissibile per violazione della
procedura prevista in materia di reclami.
- In forza di quanto sopra, l’odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità del reclamo proposto dalla società ASD D’Annunzio e che fosse annullata la delibera della CDT del CR Sicilia di cui al CU n. 50 del 30.4.2008, pubblicato in data 2.5.2008;
Il reclamo proposto dalla SS Scordia a questa Commissione Disciplinare Nazionale è inammissibile e deve pertanto essere respinto. A tal fine occorre rilevare che, secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 68/A pubblicato in data 25.02.2008 e relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play-off e play-out, “…l’eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale…deve essere proposto con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell’atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale…”. Orbene, dagli atti, risulta che l’odierna reclamante abbia inviato in proprio atto alla Società D’Annunzio non a mezzo telefax, bensì a mezzo raccomandata del 3.5.2008, con ciò violando la norma sopra richiamata, che prevede esclusivamente e tassativamente l’utilizzo del telefax per l’inoltro dei reclami alla controparte e ciò a tutela delle esigenze di celerità nella discussione e decisione dei reclami durante la fase dei play-off e play-out ed a garanzia della pienezza dei diritti di difesa della controparte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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