F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08 (219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e legale rappresentante Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 1 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 12 COMMA 1 CGS, E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS (nota n. 3276/664pf07-08/SP/ma del 4.3.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08
(219) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e legale rappresentante Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 1 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 12 COMMA 1 CGS, E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS (nota n. 3276/664pf07-08/SP/ma del 4.3.2008).
1. Il deferimento
Con provvedimento del 4 marzo 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: il Signor Pietro Lo Monaco, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società per azioni “Calcio Catania”, per rispondere a seguito di comportamenti non regolamentari, della violazione di cui all’art. 10, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ed oggi trasfuso nell’art. 12 comma 1 del vigente CGS e di conseguenza la società per azioni “Catania Calcio” per responsabilità diretta a causa dei fatti ascrivibili al Signor Pietro Lo Monaco, ai sensi dell’art. 2 comma 4 vigente all’epoca dei fatti, trasfuso nell’art. 4 comma 1 del vigente CGS.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Pietro Lo Monaco ed il Calcio Catania SpA facevano pervenire una memoria difensiva congiunta.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzionedell’inibizione di 1 mese e dell’ammenda per il Calcio Catania SpA di € 10.000,00. E’ comparso altresì il difensore del Signor Pietro Lo Monaco e del Calcio Catania SpA, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti, o in via subordinata dell’applicazione delle sanzioni minime previste dal CGS.
4. I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: i fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale riguardano la presunta concessione ad alcuni gruppi organizzati di tifosi etnei di abbonamenti per lo stadio. Le tessere, valide per la stagione 2006/2007 del campionato Italiano di Calcio di Serie A, permettevano infatti ad alcuni gruppi organizzati di entrare gratuitamente all’interno dello Stadio Comunale di Catania “Cibali – Angelo Massimino”, così come confermato dal Signor Pietro Lo Monaco, amministratore delegato e legale rappresentante del Catania Calcio SpA. A seguito di un accurato esame delle prove prodotte dalla procura federale, delle memorie difensive depositate dai deferiti, ed all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare che, il comportamento posto in essere da parte dal Signor Pietro Lo Monaco risulta essere contrario a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’ art. 12 comma 1 del vigente CGS; di conseguenza è configurabile una responsabilità diretta a carico del Calcio Catania SpA, per violazione dell’articolo 2 comma 4 del CGS vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1 del CGS.
5. il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Pietro Lo Monaco la sanzione dell’inibizione sino al 22 giugno 2008 ed al Calcio Catania SpA la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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