F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 4500/990 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008
(295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 4500/990 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 30.4.2008 nei confronti di Lamberto Maggini per rispondere della violazione dell'art. 85, lett. B), par. V delle NOIF e della Società AS Viterbese Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante; ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: a Lamberto Maggini: inibizione per giorni 40 (quaranta); alla AS Viterbese Calcio Srl: ammenda di € 6.600,00 (seimilaseicento/00). Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.
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