F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA), UGO POLETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA) E DELLA SOCIETA’ SS C. VENEZIA SpA (nota n. 684/107 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008
(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA), UGO POLETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA) E DELLA SOCIETA’ SS C. VENEZIA SpA (nota n. 684/107 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)
Con atto dell’11.08.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Poletti Arrigo ed il Sig. Poletti Ugo, il primo Presidente, il secondo Amministratore delegato ed entrambi legali rappresentanti della SSC Venezia e la SSC Venezia, per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, né la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00 né l’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti sino all’aprile del 2008. Alla riunione del 18.9.2008, la Procura Federale, ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti due (2) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per il Presidente e l’Amministratore Delegato l’inibizione per mesi otto (8) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento o, in via subordinata, per l’applicazione della sanzione nella misura minima previo riconoscimento dell’esistenza della sola violazione di cui al capo a) del deferimento. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. In relazione alla contestazione di cui al punto a), la violazione del termine risulta documentalmente provata dalla lettera del 9.7.2008, n. 2166, con la quale la Lega Professionisti ha comunicato alla COVISOC che la SSC Venezia, solo l’8.7.2008, aveva provveduto al deposito della fideiussione. La deferita, sul punto, non solo non ha depositato documentazione attestante il tempestivo adempimento ma ha ammesso la violazione. In relazione alla contestazione di cui al punto b), risulta evidente dalle comunicazioni dell’ENPALS prima – prot. n. 14487 dell’11.7.2008 – e dell’Equitalia poi – 14.7.2008 – che le istanze di rateizzazione dei contributi ENPALS erano state presentate dalla deferita rispettivamente in data 1.7 e 4.7.2008 (quindi oltre il termine di cui al CU di cui in epigrafe). Peraltro, solo l’ENPALS aveva concesso la dilazione con determinazione n. 800 del 9.7.2008 mentre l’Agente della Riscossione, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti prescritti per la rateizzazione, ha rimandato ad un secondo tempo l’emissione del formale provvedimento di dilazione. È opportuno rilevare che proprio la SSC Venezia, nel ricorso pervenuto alla COVISOC in data 15.7.2008, prot. N. 2334, ha espressamente riconosciuto di aver ottenuto la possibilità di rateizzazione del debito solo con comunicazione del 10.7.2008. Pertanto, alla data del 30.6.2008, la SSC Venezia non poteva aver assolto all’onere imposto dalla normativa federale, risultando prive di pregio le deduzioni difensive con le quali i deferiti invocano di essere adempienti in relazione alla contestazione effettuata dalla Procura con l’atto di deferimento, limitata, a detta degli stessi, alla semplice trasmissione della ripetuta attestazione alla COVISOC. Al riguardo, si rileva che la stessa, in presenza di rateazioni, di per sé, non è idonea a ritenere soddisfatto l’onere imposto se non confortata (come previsto dalle norme di cui al CU 93/A ed espressamente indicato in calce al modulo fornito dalla predetta Commissione) dall’allegazione dell’atto con il quale la rateazione è accordata. Risulta, altresì, infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata dal Sig. Arrigo Poletti che indica il Sig. Ugo Poletti come unico responsabile delle violazioni contestate, in quanto Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società. Contrariamente a quanto dedotto, i soggetti deferiti ne sono entrambi legali rappresentanti perlomeno sin dal 30.6.2007 e, pertanto, ad entrambi devono essere imputati gli addebiti, in forza dell’art. 8, co. 10, CGS. È evidente, difatti, che il legale rappresentante di una società, pur non essendo l’esecutore materiale dell’omissione, è responsabile degli atti, commissivi od omissivi, compiuti tanto più dalle persone con le quali condivide la sua qualità. L’accertamento della duplice violazione determina l’inflizione delle corrispondenti sanzioni previste dalle disposizioni violate, non rilevando le deduzioni difensive dei deferiti che, prospettando la unicità dell’inadempimento, insinuano l’applicabilità della punizione sportiva nella misura minima. Tale interpretazione non risponde, difatti, né al dato letterale della norma – che anzi lo esclude in presenza di fattispecie eterogenee – né a criteri di giustizia ed equità. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla SSC Venezia SpA la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009, ed ai Sig.ri Arrigo ed Ugo Poletti l’inibizione per mesi 8 (otto).
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