F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO GIOVANNI GREGORIO (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. Juve Stabia SpA) E DELLA SOCIETA’ JUVE STABIA SpA (nota n. 688/111 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008
(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO GIOVANNI GREGORIO (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. Juve Stabia SpA) E DELLA SOCIETA’ JUVE STABIA SpA (nota n. 688/111 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)
Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti: 1) del sig. Ennio Giovanni Gregorio, amministratore unico e legale rappresentante della Juve Stabia SpA all’epoca dei fatti, per violazione di cui all’art.8, comma 5, CGS in relazione al par. V punto 1) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 207.000,00 e per violazione dell’art. 8, comma 5, CGS, in relazione al par. III,lett.B) punto 4 dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; 2) della Juve Stabia SpA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti Esaminata la memoria difensiva e relativi documenti depositati in giudizio dai soggetti deferiti Ascoltato il responsabile della COVISOC che ha fornito chiarimenti in ordine ai contenuti dei documenti ENPALS depositati in giudizio dai soggetti deferiti Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi otto al sig. Ennio Giovanni Gregorio; 2 (due) punti di penalizzazione alla Juve Stabia SpA da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009; Ascoltati altresì i difensori dei soggetti deferiti i quali hanno concluso per l’adozione di sanzioni disciplinari più favorevoli ai deferiti chiedendo in particolare le sanzioni della inibizione per mesi tre per il sig. Ennio Giovanni Gregorio e di 1 (uno) punto di penalizzazione alla Juve Stabia SpA da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009; Ritenuto che sul primo capo d’imputazione (mancato tempestivo deposito della fideiussione bancaria) v’è pieno riconoscimento dell’inadempimento da parte dei soggetti deferiti Valutato che sul secondo inadempimento (mancata attestazione del pagamento dei contributi Enpals) le tesi difensive dei soggetti deferiti, pur se formulate in modo suggestivo, non possono essere accolte. La documentazione prodotta , infatti, non attesta, come si vorrebbe, la regolare posizione contributiva della società deferita. Il documento 4 è infatti una attestazione dell’ENPALS di Napoli con cui si certifica la regolare posizione al mese di maggio 2007 (data ininfluente per la fattispecie in esame) ed il documento 5 è una attestazione dell’ENPALS di Napoli con cui si certifica che la Società ha regolarmente pagato le rate dovute con riferimento alla scadenza del mese di maggio 2006 e che dette rate sono state pagate con regolarità sino al mese di aprile 2008 Rilevato che nello stesso documento 5 si fa cenno ad una richiesta di nuova dilazione di pagamento dei contributi Enpals dovuti per il periodo dicembre 2007/maggio 2008 e che
detta dilazione risulta concessa con determinazione n. 830 del 14 luglio 2008 può ben affermarsi che alla data del 30 aprile 2008 la Juve Stabia non era in regola con il pagamento dei contributi ENPALS (ne’ può valere al riguardo la presentazione della istanza di dilazione di pagamento in data 27 giugno 2008 che non può essere considerata come adempimento) Considerato che non può nemmeno essere accolta la deduzione della difesa dei deferiti in virtù della quale le contestazioni dovrebbero essere considerate come “unico inadempimento” visto che l’una è regolata al par. V, punto 1) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 e l’altra al par. III, lett. B punto 4 dello stesso allegato. Ne’ possono valere al riguardo i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa dei deferiti in quanto tali precedenti si riferiscono a periodo storico regolato da diversa normativa; Ritenuto che accertata la responsabilità del sig. Ennio Giuseppe Gregorio, nella qualità, va sanzionata per responsabilità diretta anche la Juve Stabia SpA. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi 8 (otto) al sig. Ennio Giuseppe Gregorio 2 (due) punti di penalizzazione in classifica generale alla Juve Stabia SpA da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.
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