F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO RICCARDI (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota n. 687/111 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008
(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO RICCARDI (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota n. 687/111 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)
Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti: 1) del sig. Angelo Riccardi, Presidente e legale rappresentante della SS Manfredonia Calcio Srl, per violazione di cui all’art. 8, comma 5, CGS in relazione al par. III lett. C) punto 1) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato presso la COVISOC nei termini previsti dalla normativa federale la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c.; 2) della SS Manfredonia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Esaminata la memoria difensiva depositata in giudizio dai soggetti deferiti Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei al sig. Angelo Riccardi 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale alla SS Manfredonia Calcio Srl da scontare nella stagione sportiva 2008/2009. Ascoltati altresì i legali dei soggetti deferiti i quali hanno concluso per il proscioglimento dei deferiti. Ritenuto che sul capo d’imputazione (mancato tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c.) la difesa dei deferiti eccepisce che la SS Manfredonia Calcio avrebbe tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni essendosi tenuta in data 27 giugno 2008 dinanzi al Notaio Antonio Rizzo Corallo l’Assemblea della Società nel corso della quale sarebbe stato deliberato di azzerare il capitale sociale e di ricostituire il capitale sociale fino ad un massimo di euro 800.000,00 mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni e che con fax del 4 luglio 2008 (dunque nel rispetto del termine del 5 luglio 2008) sarebbe stata trasmessa la relativa documentazione alla COVISOC.
Valutato che non risulta dagli atti del giudizio che il verbale della Assemblea sia stato trasmesso alla Covisoc nei termini previsti, accertato che la documentazione trasmessa via fax in data 4 luglio 2008 non mostra attinenza con la menzionata Assemblea; Considerato che quanto deliberato nella Assemblea del 27 giugno 2008 non costituisce superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c. in quanto la Società deferita non ha comprovato alcuna sottoscrizione del nuovo capitale sociale da parte dei soci così da rendere assolutamente ininfluente quanto deliberato in Assemblea. Riscontrato, peraltro, dagli atti del procedimento che gli unici versamenti che sarebbero intervenuti in conto capitale dopo l’Assemblea dei Soci del 27 giugno 2008 nel termine previsto del 5 luglio 2008 ammonterebbero ad euro 7.500,00 (da parte del sig. Pietro Schiavone) ed euro 10.000,00 (da parte del deferito sig. Angelo Riccardi), somme inidonee a porre in una situazione regolare la Società deferita; Ritenuto che accertata la responsabilità del sig. Angelo Riccardi, nella qualità, va sanzionata per responsabilità diretta anche la SS Manfredonia Calcio Srl. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Angelo Riccardi; 1 (uno) punto di penalizzazione alla SS Manfredonia Calcio Srl da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.
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