F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente Soc. Taranto Sport Srl), GENNARO CESARE URINI (Responsabile organizzativo Soc. Taranto Sport Srl), VITTORIO GALIGANI (già Direttore generale Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 3183/690 pf07-08/SP/en del 17.3.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008
(257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente Soc. Taranto Sport Srl), GENNARO CESARE URINI (Responsabile organizzativo Soc. Taranto Sport Srl), VITTORIO GALIGANI (già Direttore generale Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 3183/690 pf07-08/SP/en del 17.3.2008)
Il deferimento
Con provvedimento del 17 marzo2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Blasi Luigi Vito, Presidente Taranto Sport Srl, il sig. Ursini Gennaro Cesare, responsabile organizzativo della Soc. Taranto Sport, il sig. Galigani Vittorio, già D.G. della Soc. Taranto Sport e la Società Taranto Sport Srl., per rispondere: i primi tre della violazione di cui all’art. 1 commi 1, del C.G.S., in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni Amministrative ed Organizzative della Lega Professionisti serie C sottoscritte in data 14 maggio 2007; circolare LP serie C n. 17 del 28 ottobre 2005; CU n. 2/C del 31 luglio 2006; Circolare n. 42 del 19 aprile 2007 (norme amministrative gare Play Off e Play Out), per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo permesso e consentito l’ingresso di almeno 13.000 spettatori, a fronte del numero limite di capienza di 9.904 autorizzato per lo stadio di Taranto; i sigg. ri Blasi Vito Luigi e Ursini Gennaro Cesare dell’ulteriore violazione dell’art. 1 comma 3 CGS, perché seppur ritualmente convocati per il giorno 17 dicembre 2007, non si presentavano davanti al Sostituto Procuratore Federale, né comunicavano la sussistenza di alcun impedimento; il sig. Galigani Vittorio della ulteriore violazione dell’art. 1 del CGS per aver tenuto in sede di audizione innanzi al Sostituto Procuratore Federale un comportamento non veritiero ed omissivo; la Società Taranto Sport della violazione dell’art. 4 comma 1, 2 e 3 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati ( Presidente e Dirigenti ), e persone comunque addette ai servizi. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per la Società Taranto Sport e a quelle dell’ammenda di € 5.000,00 e dell’inibizione per otto mesi al Presidente Luigi Vito Blasi, dell’inibizione per mesi sei a Gennaro Cesare Ursini e dell’ammenda di € 5.000,00 e dell’inibizione per mesi sei a Vittorio Galigani. E’ comparso, altresì, il difensore delle parti, il quale ha concluso per il proscioglimento dei dirigenti e il minimo edittale per la Società dallo stesso assistita. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, acquisiti anche in via formale presso la Questura di Taranto, nonché articoli di stampa, oltre alle notizie trasmesse dall’emittente privata “Studio 100 TV“e alle dichiarazioni rese dal DG Galigani, che il Presidente della Taranto Sport, Blasi Luigi, congiuntamente al Responsabile Organizzativo Urini Gennaro e al DG Galigani Vittorio, aveva posto in essere iniziative finalizzate a permettere l’ingresso alla gara ad almeno 3.000 spettatori in numero superiore al consentito, i quali avevano occupato settori non autorizzati, in spregio alle norme e disposizioni vigenti e al corretto svolgimento di tutti gli adempimenti collegati alla manifestazione organizzata e gestita dalla Lega di serie C, e ciò era stato realizzato attraverso: - l’impiego di guardie giurate in numero inferiore a quello delle altre gare casa; - il mancato annullamento dei ticket; - il ritardo nell’inviare in servizio sia le guardie giurate che il personale addetto allo strappo dei biglietti; - il comportamento ostruzionistico e non collaborativo tenuto dal DG Galigani Vittorio e dal Resp. Org. Ursini Gennaro Cesare e in particolare quello tenuto da quest’ultimo sia manifestando il suo disappunto riguardo all’annullamento dei biglietti operato dagli agenti di PS, sia avviando una violenta discussione ad uno dei varchi con il Dirigente dell’Ordine Pubblico della PS; - accertati i comportamenti non collaborativi da parte del Presidente Blasi e del Resp. Org. Ursini Gennaro Cesare, i quali, ritualmente convocati presso l’ufficio del Procuratore Federale, non si presentavano senza addurre alcuna giustificazione a tale grave mancanza, sanzionata dal vigente CGS ; - rilevato, inoltre il comportamento non veritiero ed omissivo, tenuto dal DG Galigani Vittorio, innanzi al Sostituto Procuratore Federale in sede di audizione, volto a coprire le gravi responsabilità della Società Taranto Sport; - tenuto conto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Blasi, del Responsabile Organizzativo Ursini e del Direttore Generale Galigani alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.
Il dispositivo
Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, di irrogare la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Società Taranto Sport Srl, dell’inibizione per mesi 8 (otto) e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) al Presidente Luigi Vito Blasi, dell’inibizione per mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) a Gennaro Cesare Ursini e dell’inibizione per mesi 6 (sei) a Vittorio Galigani.
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