F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BUDEL (calciatore Soc. Empoli Football Club SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 5388/776 pf07-08/SP/blp del 9.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BUDEL (calciatore Soc. Empoli Football Club SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 5388/776 pf07-08/SP/blp del 9.6.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 9 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Budel Alessandro, calciatore della Società Empoli Football Club SpA, e la Società Empoli Football Club SpA, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 5, commi 1 e 4, del CGS per avere espresso giudizi lesivi dell’onore e della reputazione della Società Cagliari Calcio SpA e del suo Presidente sig. Cellino Massimo, mentre la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e dell’art. 5, comma 2, del CGS. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il sig. Budel Alessandro ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale si eccepisce l’insussistenza della violazione ascritta. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per entrambi. E’ comparso altresì il difensore del sig. Budel Alessandro, il quale, riportandosi alla memoria, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del calciatore, sig. Budel Alessandro riportate nell’articolo pubblicato sul sito web www.tuttomercatoweb.com dell’8 febbraio 2008, sono censurabili. Infatti, il sig. Budel, come tra l’altro dallo stesso ammesso, anche se parzialmente, ha usato, nell’intervista per cui è procedimento, giudizi ed espressioni lesive della reputazione di un tesserato e di una società quali, ad esempio: “A Cagliari secondo me ci sono state diverse situazioni gestite molto male. Colpa della Società. Il Presidente non ha di certo facilitato la situazione.” – “ Basti pensare al caso Foggia–Marchini, questo è uno dei problemi. E’ stato gestito male…. Sono stati incapaci di gestire la situazione. L’hanno danneggiato a livello d’immagine,ed anche Foggia non ne è uscito tranquillo…. La società ha fatto più danni che altro comportandosi in questo modo…”. E ancora a proposito degli allenatori a Cagliari: “Anche qui il problema è il rapporto con il Presidente… Magari un allenatore vuole fare di testa sua,è anche normale, ma questo probabilmente non va bene a Cellino.” E, infine, in merito al suo addio al Cagliari: “Chiedetelo al Presidente Cellino, è stato lui a proporre questa soluzione, l’ha voluta lui, mettendo in giro anche voci, tipo che io non volessi rimanere a Cagliari perché avevo paura di non salvarmi. Probabilmente mi ha fatto pagare anche la stessa amicizia con Marchini”. Tali affermazioni travalicano i lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Budel Alessandro, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto del tenore delle affermazioni fatte, appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ad Alessandro Budel ed € 1.000,00 (mille/00) per la Società Empoli Football Club SpA .
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