F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008 (12) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI I SIGG.RI ENRICO MAGNANI (allenatore squadra esordienti ASD San Gottardo), MASSIMILIANO SCARAMUCCI (dirigente ASD San Gottardo) E DELLA SOCIETA’ ASD SAN GOTTARDO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – C.U. n. 75 del 30.6.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008
(12) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI I SIGG.RI ENRICO MAGNANI (allenatore squadra esordienti ASD San Gottardo), MASSIMILIANO SCARAMUCCI (dirigente ASD San Gottardo) E DELLA SOCIETA’ ASD SAN GOTTARDO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - C.U. n. 75 del 30.6.2008).
La Procura Federale deferiva alla CD Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Enrico Magnani, allenatore della Società ASD San Gottardo, il sig. Massimiliano Scaramucci, dirigente della stessa Società ASD San Gottardo, i primi due per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, la terza per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Veniva contestato ai deferiti di aver fatto partecipare alla gara ASD San Gottardo – Assosangiorgina del 27.11.2008 Torneo Esordienti 7 c 7 un calciatore non identificato al posto del giovane tesserato di nome Tito Storti. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del padre di un calciatore della Assosangiorgina partecipante alla gara in oggetto, il quale denunciava di aver appreso dal figlio che, all’appello della gara, un bambino che egli non conosceva aveva risposto presente al posto di Tito Storti, suo compagno di classe, giocando per due tempi della partita. In seguito a tale segnalazione, pervenuta al Settore per l’attività giovanile e scolastica del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio Indagini, investito del caso rientrante nella tipologia di un calciatore impiegato sotto falso nome, sentite le persone informate dei fatti, accertava direttamente dalla Società San Gottardo e, più precisamente, dal dirigente che aveva arbitrato la gara, dall’allenatore della squadra, nonché dal padre di un altro calciatore, che il calciatore Tito Storti, anche se inserito nella distinta, non aveva partecipato alla gara non essendosi presentato al campo; che nessun altro calciatore si era dichiarato presente al posto suo e giocato; che, infine, per mera dimenticanza il nominativo dello Storti non era stato depennato dalla distinta. Lo stesso Storti, anch’egli sentito dall’Ufficio Indagini, ammetteva che in occasione della partita non si era presentato in campo, ma che non sapeva chi avesse potuto rispondere al posto suo. Il calciatore della Assosangiorgina Steno Tomizzo confermava ciò che aveva detto al padre e cioè che, quando venne chiamato il nome di Tito Storti, suo compagno di classe, un bambino che non conosceva e che non era Tito Storti rispose presente e con il numero 14 di maglia, corrispondente a quella dello Storti, partecipò a due tempi della gara. La circostanza, riferita dal calciatore Steno Tomizzo, al termine della gara era stata riportata dal padre di quest’ultimo all’allenatore della Società Assosangiorgina che la riportava all’Ufficio Indagini, a cui l’accompagnatore della stessa Società dichiarava che il fatto lo aveva appreso dal padre del Tomizzo alcuni giorni dopo la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 30.06.2008, disponeva il proscioglimento degli incolpati, motivando che non era emerso che la Società San Gottardo aveva effettivamente fatto partecipare alla gara un calciatore non identificato al posto dello Storti e che il fatto riferito dal calciatore Tomizzo, la cui buona fede non era in discussione, ben poteva dipendere da un malinteso e da uno scherzo. Aggiungeva che non risultava altresì provata l’ulteriore circostanza dell’utilizzo da parte della Società San Gottardo di tutti e 14 i calciatori indicati in lista, quindi anche di chi avrebbe preso il posto dello Storti, o di soli 13 effettivi, escludendosi in questo caso la partecipazione del calciatore non identificato, rimanendo soltanto accertata la grave mancanza del dirigente della San Gottardo, arbitro della gara, afferente l’omessa cancellazione dalla distinta della squadra del n. 14 corrispondente al nominativo dello Storti. Alla dichiarazione di tale dirigente-arbitro, sull’impiego di soli 13 calciatori da parte della San Gottardo e sull’assenza del calciatore Storti che non si era presentato al campo dove era atteso, l’Organo giudicante attribuiva peraltro piena prova ai sensi dell’art. 35 CGS, ritenendo ferma ed intangibile la presunzione di verità in essa contenuta, non risultando decisivi per l’affermazione del contrario gli atti offerti dalla Procura Federale. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, chiedendo la revoca della stessa e, per l’effetto, la dichiarazione di responsabilità disciplinare dei sigg. Enrico Magnani e Massimiliano Scaramucci, con conseguente inibizione di 1 anno per ciascuno, nonché della Società ASD San Gottardo, con conseguente ammenda di € 1.000,00, il tutto conforme alle istanze formulate in primo grado. Deduce la Procura che risultano inconfutabilmente provati i fatti oggetto del deferimento afferenti l’illegittima identificazione del giovane calciatore della Società San Gottardo con il numero di maglia 14 come Tito Storti pur essendo questi assente, nonché la partecipazione alla gara, con la maglia n. 14 dello Storti, di altro calciatore. Aggiunge la Procura che, a prescindere dalla effettiva partecipazione alla gara di un calciatore sprovvisto di titolo, la gravità del comportamento del dirigente-arbitro sig. Scaramucci, che non correggeva l’errore della distinta, né segnalava l’assenza del
calciatore Storti, sebbene avesse avuto almeno tre occasioni per farlo, confermava la rilevanza disciplinare imputata ai deferiti. All’udienza di discussione la Procura si è riportata ai propri scritti, insistendo nelle proprie richieste. Nessuno dei deferiti è comparso e ha fatto pervenire memorie. L’appello è parzialmente fondato. Appare adeguatamente motivata la decisione di 1° grado in punto di mancanza di prova certa sulla effettiva partecipazione alla gara del calciatore falsamente identificato per Tito Storti. Depongono a favore delle ragioni dell’Organo giudicante che il risultato della gara, terminata con il punteggio di 2 a 2, non era stato reclamato e che il solo giovane calciatore della Società Assosangiorgina Steno Tomizzo aveva per scienza diretta riferito il fatto, che era completamente sfuggito all’allenatore della squadra sig. Renzo Franco, presente in campo e, si presume, negli spogliatoi prima e dopo la gara, quindi in grado di cogliere eventuali irregolarità, che egli invece non aveva minimamente notato. Il Franco aveva appreso il fatto a fine gara in via informale dal padre del Tomizzo, a sua volta informato dal figlio, così come era accaduto al sig. Roberto Vezzio, accompagnatore della Assosangiorgina, che aveva saputo dell’accaduto alcuni giorni dopo la gara direttamente dal sig. Tomizzo. In questo contesto probatorio, nel quale si inserivano le concordi affermazioni dei contro interessati Scaramucci, Feresin e Magnati, che avevano dichiarato che la Società aveva utilizzato nella gara 13 e non 14 calciatori e che lo Storti, ancorché convocato e messo in lista, non si era presentato, né era stato sostituito, la decisione impugnata, avendo valutato il margine assai ridotto del deferimento, aveva fondatamente prosciolto tutti i deferiti. Tale decisione, tuttavia, appare suscettibile di riforma limitatamente al comportamento del dirigente-arbitro Massimiliano Scaramucci, il quale omettendo di cancellare dalla distinta dei calciatori della squadra il n. 14 ed il nome dello Storti, era venuto meno a precise norme regolamentari, quali quella afferente l’utilizzo di tutti gli elementi in distinta, che devono giocare almeno un tempo dei primi due (cfr. Regolamento Torneo Fair Play categoria Esordienti 2006/2007, pubblicato sul CU FIGC n. 15 del 29.11.2006). Con ciò determinando violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver contravvenuto ai principi ivi affermati. La sanzione della inibizione dev’essere commisurata alla effettiva rilevanza dell’episodio contestato allo Scaramucci, per la sua sola qualità di arbitro e va applicata in maniera ridotta rispetto al chiesto, P.Q.M. Accoglie parzialmente il ricorso ed, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Massimiliano Scaramucci l’inibizione di mesi 3 (tre). Ferma ogni altra statuizione.
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