F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008 (13) – RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO FINIGUERRA (tesserato US Viguzzolese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO MESI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. – C.U. n. 54 del 19.6.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008
(13) - RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO FINIGUERRA (tesserato US Viguzzolese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO MESI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - C.U. n. 54 del 19.6.2008).
letto il reclamo proposto dal calciatore Marco Finiguerra avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. pubblicata sul CU n. 54 del 19.6.2008, con la quale veniva inflitta la squalifica per otto mesi a seguito di deferimento del Procuratore Federale. considerato che il reclamante ha preannunciato reclamo e richiesto copia degli atti in data 7.7.2008, ritualmente trasmessi dalla Segreteria di questa Commissione e ricevuti dallo stesso in data 18.7.2008; rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di ricezione degli stessi, a termini del disposto di cui all’art. 37, comma 1 CGS, applicabile al procedimento de quo per effetto del combinato disposto di cui all’art. 36, 10° e 11° comma, CGS; rilevato che il reclamo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 26.7.2008, dopo la scadenza del termine di cui al comma indicato e comunque senza prova dell’invio di copia alla Procura federale. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Marco Finiguerra e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata.
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