F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008 (317) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI PASQUALE FERRICELLI, ORSOLO POLISE, VINCENZINO CARBONE DELLA SOCIETA’ BOYS CALCIO BOSCOREALE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 88 del 17.4.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008 (317) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI PASQUALE FERRICELLI, ORSOLO POLISE, VINCENZINO CARBONE DELLA SOCIETA’ BOYS CALCIO BOSCOREALE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 88 del 17.4.2008). Con atto del 24.4.2008, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha prosciolto i Sigg.ri Ferricelli Pasquale, Polise Orsolo e Carbone Vincenzino nonché la ASD Boys Calcio Boscoreale dagli illeciti agli stessi ascritti con deferimento del 7.2.2008. Alla riunione del 24.9.2008, la Procura Federale ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado, con conseguente condanna dei deferiti alle pene già quantificate all’esito del dibattimento. Degli appellati era presente solo la Società la quale ha concluso per la conferma del proscioglimento. La vicenda ruota intorno ai fatti accaduti successivamente alla gara disputata, in data 11.3.2007, tra la ASD Boys Calcio Boscoreale e la Caprese. All’esito delle indagini sarebbe emerso, secondo le prospettazioni dell’accusa, che i calciatori Ferricelli, Polise e Carbone, tesserati con la ASD Boscoreale avrebbero inseguito il pullman con il quale la Società ospite si stava allontanando dal terreno di gioco e lo colpivano con lanci di pietre e di un catenaccio con il quale infrangevano i cristalli del veicolo. La Commissione di primo grado ha prosciolto i deferiti ritenendoli esenti da responsabilità degli stessi sia per l’assenza, dai luoghi nei quali sarebbe maturata l’aggressione, di un ciclomotore rosso utilizzato per l’inseguimento sia per la asserita contraddittorietà delle deposizioni rese dai tesserati della Caprese. L’appello è parzialmente fondato e viene accolto nel senso qui di seguito precisato. Questa Commissione ritiene che la responsabilità di due dei soggetti deferiti, il Ferricelli ed il Carbone, emerga in maniera netta dalle dichiarazioni dei Sigg.ri Zaccagnini, Pescina, Bladier e Giaquinto i quali, peraltro, ne hanno effettuato il riconoscimento fotografico. Le questioni relative al colore del mezzo utilizzato ed alle discrasie sulla vicinanza o meno al terreno di gioco risultano irrilevanti e sono inidonee ad inficiare l’identificazione degli autori dell’aggressione. La natura della competizione, trattandosi di campionato giovanile, l’età ed il ruolo rivestito dai dichiaranti, l’inesistenza di acredine nei confronti dei soggetti accusati e di altri particolari motivi per i quali i citati informatori avrebbero dovuto riferire circostanze non veritiere e, soprattutto, la concordanza e coerenza delle deposizioni in ordine alla identificazione degli autori degli illeciti non fanno dubitare né della genuinità del ricordo né della effettività e certezza del riconoscimento. Non può dirsi, altrettanto, del Polise. Agli atti non risulta alcun elemento che lo individui, anche come semplice spettatore dei fatti, non essendo sufficiente, ai fini della contestazione di responsabilità, la circostanza che lo stesso sia stato visto allontanarsi con uno dei due deferiti, atteso che nessuno dei testimoni lo ha riconosciuto quale partecipe all’inseguimento ed al lancio di oggetti. Pertanto l’appello nei confronti dello stesso andrà rigettato. L’individuazione del Ferricelli e del Carbone determina la conseguenziale responsabilità della Società per la quale gli stessi erano tesserati, ai sensi del previgente art. 2, co. 4, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Ferricelli la sanzione della squalifica per mesi 2 (due), al Sig. Carbone la sanzione della squalifica per 5 (cinque) giornate ed alla società ASD Boys Calcio Boscoreale la squalifica del campo per 3 (tre) giornate. Conferma il proscioglimento del Sig. Polise.
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