F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008 (355) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ US G URBINO TACCOLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’8.6.2009 INFLITTA AL CALCIATORE MARINO ANDREI (delibera GS CU n. 48 dell’8.5.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 52 del 5.6.2008 – Torneo Juniores “Paterni”).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008
(355) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ US G URBINO TACCOLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’8.6.2009 INFLITTA AL CALCIATORE MARINO ANDREI
(delibera GS CU n. 48 dell’8.5.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 52 del 5.6.2008 – Torneo Juniores “Paterni”).
Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società US G Urbino Taccola ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Toscana che ha respinto il ricorso della stessa avverso la squalifica fino all’8.6.2008 del calciatore Andrea Marino inflitta dal Giudice Sportivo; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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