F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 SpA (nota n. 140/1378pf07-08/SP/ma dell’8.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 SpA (nota n. 140/1378pf07-08/SP/ma dell’8.7.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 8.7.2008 nei confronti di Roberto Benigni (Presidente della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’art. 8 comma 15 CGS e della Società Ascoli Calcio 1898 SpA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS (pena base: per il Benigni ammenda di € 9.000,00 ridotta a € 6.000,00 e per la Soc. Ascoli ammenda di € 9.000,00 ridotta a € 6.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: al sig. Roberto Benigni l’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00); alla Società Ascoli Calcio 1898 SpA l’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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