F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008 (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Soc. Castel San Pietro Terme Calcio SS) E DELLA SOCIETA’ CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO SS (nota n. 2430/521pf05-06/SP/en del 30.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008
(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Soc. Castel San Pietro Terme Calcio SS) E DELLA SOCIETA’ CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO SS (nota n. 2430/521pf05-06/SP/en del 30.1.2008)
la CD Nazionale; letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto il proscioglimento di entrambi i deferiti, osserva quanto segue. La decisione del presente procedimento non può prescindere da quella adottata dalla competente Commissione Disciplinare che ha vagliato la posizione dei sigg.ri Pasquale Traini e Andrea Orecchia; pertanto questo collegio ha disposto l’acquisizione di copia del CU n° 107 07/08 emesso dal Settore Tecnico Federale contenente i relativi provvedimenti, documento prodotto anche dalla Procura federale all’odierna riunione. Da tale documento si evince che al sig. Traini è stata applicata ex art. 23 CGS la sanzione della squalifica fino al 13.5.2008, mentre il sig. Orecchia è stato prosciolto con la motivazione dell’insufficienza probatoria in merito alla sussistenza del fatto addebitatogli. Come rilevato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, l’applicazione della sanzione ex art. 23 non vincola la posizione degli altri deferiti, che deve essere vagliata alla luce delle risultanze procedimentali. Orbene, nella fattispecie che ci occupa non appare raggiunta la prova della sussistenza dei fatti (scambio di mansioni tra allenatore in prima ed allenatore in seconda), né tantomeno della volontà o almeno consapevolezza del sig. Ricciardi circa il verificarsi dell’artifizio in parola. Dall’esame delle deposizioni raccolte dall’Ufficio Indagini, pur prescindendo da quelle rese dai deferiti, emerge che i due allenatori collaboravano tra loro ma che ogni decisione tecnica veniva adottata dal sig. Traini, mentre il sig. Orecchia si occupava principalmente degli aspetti fisico-atletici della preparazione. Non si rileva quindi alcun elemento che possa ricondurre all’effettività dei fatti contestati, specialmente per quanto concerne il sig. Ricciardi, che non può aver deciso e neppure solo avallato quello scambio di ruoli contestato nel deferimento; lo stesso deve essere pertanto prosciolto da ogni addebito. Alla luce delle risultanze dei due diversi procedimenti disciplinari ed in considerazione di quanto innanzi rilevato in merito alle conseguenze dell’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, anche la società deve essere mandata indenne da ogni declaratoria di responsabilità sia diretta che oggettiva. P. Q. M. Rigetta il deferimento e proscioglie il sig. Ricciardi Giuseppe e la SS Castel San Pietro Terme Calcio da ogni addebito loro mosso.
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