F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009 (123) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GREGORIO-CS LAZZARO DEL 2.11.2008 (delibera G.S. CU n. 56 del 13.11.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria CU n. 75 del 23.12.2008 – Campionato di Promozione).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009 (123) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GREGORIO-CS LAZZARO DEL 2.11.2008 (delibera G.S. CU n. 56 del 13.11.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria CU n. 75 del 23.12.2008 – Campionato di Promozione). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società AS Lazzaro ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria, che ha accolto, confermando il risultato acquisito sul campo San Gregorio-Comprensorio Lazzaro 3-0, il reclamo della Soc. San Gregorio che ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo (CU n. 56 del 13.11.2008), che aveva inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, onde il ricorso si appalesa inammissibile; considerato, altresì, che nel caso in questione si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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