• Stagione sportiva: 2008/2009
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009
(92) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS POL. CICOGNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2008/2009 E € 1.500,00 DI AMMENDA E LE SANZIONI IRROGATE AI TESSERATI MARCO DAMIANI (squalifica mesi 4), GIANCARLO TORCOLETTI (inibizione mesi 4), GUGLIELMO BELLAGAMBA E DINO GENTILI (inibizione mesi 1), PALMERINO BROCCHINI (inibizione mesi 2) E EMANUELE GUIDUCCI (inibizione mesi 6) INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera CD Territoriale presso il CR Marche – C.U. n. 73 del 21.11.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009
(92) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS POL. CICOGNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2008/2009 E € 1.500,00 DI AMMENDA E LE SANZIONI IRROGATE AI TESSERATI MARCO DAMIANI (squalifica mesi 4), GIANCARLO TORCOLETTI (inibizione mesi 4), GUGLIELMO BELLAGAMBA E DINO GENTILI (inibizione mesi 1), PALMERINO BROCCHINI (inibizione mesi 2) E EMANUELE GUIDUCCI (inibizione mesi 6) INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera CD Territoriale presso il CR Marche - C.U. n. 73 del 21.11.2008).
La Procura Federale l’11 settembre 2008 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche il calciatore Marco Damiani, all’epoca dei fatti tesserato per l’AS Polisportiva Cicogna Calcio, i sigg.ri Emanuele Guiducci, Palmerino Bocchini, Franco Dini, Guglielmo Bellagamba, Dino Gentili, quali dirigenti accompagnatori della AS Polisportiva Cicogna Calcio, il sig. Giancarlo Torcoletti, all’epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Cicogna Calcio, la società Polisportiva Cicogna Calcio, contestando al calciatore la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 6 stesso codice nonché agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale; ai dirigenti accompagnatori la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, nonché all’art. 61 NOIF; al Presidente la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale; alla AS Polisportiva Cicogna Calcio la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS per il fatto ascritti al presidente ed ai dirigenti. Era accaduto che la Società Cicogna Calcio, partecipante al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2006/2007, aveva impiegato in gare di campionato il calciatore Damiani in posizione irregolare in quanto privo di tesseramento. Tale calciatore, difatti, tesserato per la società Cicogna Calcio stagione 2005/2006, aveva in precedenza chiesto lo svincolo per decadenza ai sensi dell’art. 32 bis NOIF e la società non lo aveva tesserato per la successiva stagione 2006/2007. La società Cicogna Calcio avanti il primo giudice contestava la fondatezza del deferimento ed eccepiva che il calciatore non l’aveva informata dell’iniziativa assunta, per cui non lo aveva tesserato per la stagione 2006/2007 perchè lo riteneva a tutti gli effetti già tesserato in forza del modulo di richiesta di tesseramento sottoscritto dal calciatore per la stagione 2005/2006. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 21 novembe 2008, accoglieva parzialmente le richieste sanzionatorie della Procura federale e, per l’effetto, squalificava per mesi 4 il calciatore Marco Damiani; inibiva per mesi 4 il presidente Giancarlo Torcoletti, per mesi 1 ciascuno i dirigenti Guglielmo Bellagamba e Dino Gentili, per mesi 2 il dirigente Palmerino Brocchini, per mesi 6 il dirigente Emanuele Guiducci; comminava alla società Polisportiva Cicogna Calcio la penalizzazione di 10 punti nella classifica del campionato di competenza della stagione 2008/2009 e le comminava l’ammenda di € 1.500,00. Avverso tale decisione ricorre la Società Polisportiva Cicogna Calcio, per il calciatore Damiani per il Presidente Torcoletti, per i dirigenti Guiducci, Bellagamba, Brocchini e Gentili, concludendo gradatamente per l’applicabilità al caso in esame degli art. 17 n. 5, 29 n. 7 e 46 n. 6 CGS; per l’assoluzione perché il fatto non sussiste; per la improcedibilità del provvedimento a carico del Presidente e dei dirigenti della Società in quanto la violazione dell’art. 17 n. 5 nella ipotesi dell’art. 46 n. 6 CGS è contestabile soltanto alla Società medesima ed al calciatore con conseguente assoluzione dei medesimi; in subordine, per l’irrogazione di una sanzione tra quelle previste dagli art. 18 lettere A), B), C), per la Società e 19 lettere A ) e B) per il calciatore, ovvero e comunque per la riduzione al minimo della pena applicata. All’udienza di discussione del deferimento, la Procura federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione di primo grado. Sono altresì comparsi i ricorrenti, i quali, a mezzo del proprio difensore, si sono riportati al ricorso, istando per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Tanto esposto in premessa, osserva questa Commissione che il ricorso per Guglielmo Bellagamba e Dino Gentili, inibiti ciascuno per mesi 1, è inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 b CGS, il quale prevede la non impugnabilità di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Il ricorso della Società Polisportiva Cicogna Calcio, del Presidente Torcoletti, dei dirigenti Brocchini e Guiducci, nonché del calciatore Damiani è infondato. Per stessa ammissione dei ricorrenti, il nominativo del calciatore Marco Damiani era stato inserito nell’elenco dei calciatori svincolati, pubblicato al n. 1936 pag. 38 del Comunicato Ufficiale n. 9 del 24 agosto 2006 del Comitato Regionale Marche, per cui il calciatore stesso, per essere utilizzato dalla società Polisportiva Cicogna Calcio nella stagione 2006/2007, avrebbe dovuto tesserarsi per tale Società, sottoscrivendo la relativa richiesta, cosa che con tutta evidenza non è stata fatta. Non può ritenersi fondata l’eccezione dei ricorrenti sulla mancata conoscenza di tale Comunicato Ufficiale, atteso che esso fa fede e si presume noto (presunzione assoluta) a far data dalla sua pubblicazione (art. 22 comma 11 CGS). Il Comunicato, peraltro, come da prassi era stato inviato in copia a tutte le Società, sicchè la mancata conoscenza da parte della Polisportiva Cicogna Calcio del dato
afferente lo svincolo del calciatore Damiani non poteva che essere imputato a fatto e colpa della Società medesima. Parimenti infondate risultano le ulteriori eccezioni sollevate dai ricorrenti. Il deferimento è stato promosso in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Procura federale, dai quali era emerso che il calciatore Damiani aveva disputato con la società
Polisportiva Cicogna Calcio n. 28 gare del Campionato 2006/2007 senza essere tesserato. Le distinte dei calciatori partecipanti ad ogni singola gara erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori della squadra, il Guiducci per 18 gare, il Brocchini per 5 gare, il Dini per 3 gare, il Bellagamba ed il Gentili per una gara ciascuno. Tali dirigenti, sottoscrivendo le distinte, avevano certificato il regolare tesseramento dei calciatori partecipanti alle gare e quindi anche del Damiani. La violazione contestata ai dirigenti e per altro motivo al Presidente della Società e al calciatore Damiani non può che essere quella afferente l’art. 1 comma 1 CGS a cui ha fatto seguito la responsabilità soggettiva e oggettiva della Società ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Risulta conforme alla norma il deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale della Procura federale, che è stato attivato ai sensi dell’art. 32 commi 1 e 4, 35 comma 4.1 in relazione all’art. 30 comma 1 CGS, così come appaiono conformi all’art. 1 comma 6 CGS con riferimento agli art. 18 comma 1 lettere b) e g), 19 comma 1 lettere e) ed h) le sanzioni contenute nella decisione impugnata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso della Società Polisportiva Cicogna Calcio proposto per i sigg.ri Guglielmo Bellagamba e Dino Gentili; rigetta il ricorso per il Presidente sig. Giancarlo Torcoletti, per i dirigenti sigg.ri Palmerino Bocchini, Emanuele Guiducci e il calciatore Marco Damiani. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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(92) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS POL. CICOGNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2008/2009 E € 1.500,00 DI AMMENDA E LE SANZIONI IRROGATE AI TESSERATI MARCO DAMIANI (squalifica mesi 4), GIANCARLO TORCOLETTI (inibizione mesi 4), GUGLIELMO BELLAGAMBA E DINO GENTILI (inibizione mesi 1), PALMERINO BROCCHINI (inibizione mesi 2) E EMANUELE GUIDUCCI (inibizione mesi 6) INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera CD Territoriale presso il CR Marche – C.U. n. 73 del 21.11.2008)."