F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (109) – APPELLO DEL CALCIATORE EDOARDO NANI (tesserato per la Soc. ACD Pro Piacenza 1919) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – C.U. n. 23 del 3.12.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (109) – APPELLO DEL CALCIATORE EDOARDO NANI (tesserato per la Soc. ACD Pro Piacenza 1919) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - C.U. n. 23 del 3.12.2008). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del calciatore Edoardo Nani la squalifica per anni uno. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare il calciatore chiede in via principale il proscioglimento, in subordine la sanzione di cui all’art. 19 n. 4 lett. c) del CGS in ulteriore subordine una sanzione a tempo determinato in misura inferiore e ritenuta congrua alle risultanze in atti. In data odierna nessuno è comparso per il calciatore Nani, per la Procura federale è presente l’avv. Avagliano il quale ha eccepito il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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