F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca del fatto Direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Soc. Hellas Verona FC SpA), MARCO FERRANTE (calciatore pro-tempore della Soc. Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC SpA (nota n. 2585/077pf07-08/AM/ma del 17.11.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca del fatto Direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Soc. Hellas Verona FC SpA), MARCO FERRANTE (calciatore pro-tempore della Soc. Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC SpA (nota n. 2585/077pf07-08/AM/ma del 17.11.2008) Con atto del 17.11.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Cannella, all’epoca dei fatti direttore sportivo dell’Hellas Verona FC SpA con poteri di rappresentanza, il Sig. Marco Ferrante, all’epoca dei fatti tesserato per detta Società e l’Hellas Verona F.C. S.p.A. stessa, il primo ed il secondo per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS e 39 NOIF e la terza per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, per i comportamenti descritti in parte motiva. Alla riunione del 21.1.2009, la Procura Federale ha richiesto infliggersi al Sig. Giuseppe Cannella, non più tesserato, la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Ferrante la squalifica per mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 10.000,00 ed all’Hellas Verona FC SpA l’ammenda di € 10.000,00. I deferiti hanno invece chiesto il proscioglimento, invocando la legittimità dei comportamenti posti in essere. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti è opportuno effettuare una ricostruzione della vicenda e delle indagini. Il procedimento trae origine dalla decisione con la quale questa Commissione, interpretando diversamente dalla Procura Federale i fatti posti a base di altro deferimento, ha rimesso gli atti alla stessa per l’adozione dei provvedimenti di competenza. L’indagine è stata attivata su impulso della Hellas Verona FC SpA che, con nota del 2.7.2007, ha rappresentato alla Federazione che l’accordo economico datato 4.6.07, depositato dal Sig. Marco Ferrante in data 26.6.2007, era da ritenersi nullo in quanto stipulato dal Sig. Giuseppe Cannella, in quel momento soggetto alla sanzione della inibizione sino al 7.6.2007. La Lega, preso atto di tale dichiarazione, ha annullato il contratto di che trattasi in data 9.7.2007 ed inviato gli atti alla Procura Federale, con nota prot. n. 198 del 26.7.2007, per le verifiche ed i provvedimenti di competenza. L’attività inquirente ha permesso di accertare l’esistenza di tre accordi tra la Hellas Verona FC SpA ed il Ferrante, il n. 857 ed il n. 859 redatti su moduli forniti dalla Lega ed il n. 650 su modulo libero. Quest’ultimo, recante la data del 21.1.2007 ed avente ad oggetto le prestazioni del Ferrante sino al 30.6.2007, per l’importo di € 180.000,00 netti, non è stato autorizzato dalla Lega per la presenza di una condizione ritenuta non legittima perché peggiorativa, ovvero il rinnovo del contratto per la successiva stagione sportiva verso il corrispettivo di € 200.000,00 netti, solo nel caso in cui la Società avesse raggiunto la salvezza. Pertanto, con successivo contratto del 22.1.2007, n. 859, depositato in Lega, il Ferrante e l’Hellas Verona FC SpA si sono accordati sino al termine della stagione sportiva 2006/2007 per l’importo di € 90.000,00 netti. Contestualmente, è stato rilasciato dalla Lega altro modulo, contraddistinto con n. 857, quindi antecedente a quello depositato e valevole per la stagione in corso, che prevedeva l’accordo per la stagione sportiva 2007/2008 per l’importo di € 180.000,00 netti. Tale accordo, sul quale è stata apposta la data del 4.6.2007, è stato depositato il 26.6.2007. Successivamente, con nota pervenuta in Lega in data 6.7.2007, la Hellas Verona FC SpA comunicava che detto contratto sarebbe stato affetto da nullità in quanto stipulato in epoca nella quale il deferito era sottoposto alla sanzione della inibizione e, di conseguenza, la Lega provvedeva all’annullamento dello stesso. Il Cannella, in sede di indagini, ha dichiarato che il contratto n. 857 sarebbe stato stipulato nel gennaio del 2007, senza l’apposizione di alcuna data, al fine di garantire il Ferrante per la stagione successiva, e avrebbe avuto natura di preliminare divenendo operativo solo nel caso in cui il Verona avesse conseguito la permanenza in serie B. Le circostanze relative alla stipulazione contestuale dei tre contratti e della anteriorità del n. 857 è stata chiarita dal teste chiave della vicenda, Sig. Marzola, dirigente responsabile del settore amministrativo dell’Hellas Verona FC SpA, in data 14.9.2007, in occasione della quale ha depositato il modulo n. 650. Il Ferrante ha invece confermato solamente che il contratto gli sarebbe stato sottoposto il 3.6.2007, data della partita Pescara – Hellas Verona (vinta da quest’ultima con la unica segnatura del Ferrante), sul pullman che stava facendo ritorno a Verona e che, trattandosi di domenica, le parti decidevano di apporre la data del 4.6.2007. La ricostruzione dei fatti prospettata in sede di indagini dagli incolpati non è credibile, essendo evidente, non solo, la contestualità temporale dei tre contratti, anche per la successione numerica, ma soprattutto che le parti intendessero eludere il divieto posto dalla Federazione di stipulare l’accordo poi riproposto nel contratto lasciato in garanzia al Ferrante. Tra l’altro, è bene rilevare che detta ricostruzione è stata smentita anche dalla Società la quale ha sostanzialmente ammesso che l’accordo sarebbe stato raggiunto nel gennaio del 2007 e non più nel successivo mese di giugno, come precedentemente affermato. Pertanto, la strumentalizzazione, nel caso specifico, di istituti conformi alle norme federali per il perseguimento di scopi vietati se da un lato determina la nullità degli stessi dall’altro integra gli addebiti ascritti ai deferiti. L’esame della documentazione consente di affermare, con certezza, che la predisposizione del contratto n. 857, dissimulante la condizione contenuta nel contratto n. 650, e la consegna dello stesso al Ferrante siano avvenute nel gennaio 2007, al fine di eludere il provvedimento con il quale la Lega non aveva autorizzato la conclusione dell’originario accordo. Il contratto n. 857, pertanto, secondo l’intenzione delle parti, aveva natura preliminare e l’utilizzo di un modulo diverso da quello predisposto dalla Lega e, soprattutto, il preordinato scopo elusivo del divieto di apposizione della ripetuta condizione ne determinano la nullità. A tale conclusione si perviene anche attraverso la valutazione del contegno difensivo della Società. La stessa, nel precedente procedimento, invece di agire per la nullità del contratto sin da subito, se fosse stata vera la stipulazione del 4.6.2007, ha invece atteso la certezza della retrocessione (avvenuta il 21.6.2007) ed il deposito del contratto da parte del Ferrante per raggiungere lo stesso fine che avrebbe raggiunto invocando il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nel modulo n. 650, ritenuta dalla Lega non conforme perché peggiorativa. L’attribuzione degli addebiti ai deferiti, all’epoca dei fatti legale rappresentante e tesserato, determina la responsabilità diretta ed oggettiva della Società ai sensi delle vigenti norme. Questa Commissione, accertata la fondatezza del deferimento, ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura, all’infuori dell’ammenda nei confronti del sig. ferrante in quanto non attualmente tesserato, tenuto conto altresì del fatto che all’epoca degli illeciti i soggetti militavano nel Campionato professionistico di serie B. P.Q.M. Infligge al Sig. Giuseppe Cannella la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, al Sig. Marco Ferrante le sanzioni della squalifica per mesi 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento ed alla Soc. Hellas Verona FC SpA la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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