F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 27.01.2009 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (già Presidente della Soc. US Sanremese Calcio Srl), GIANLUCA BARABINO (Presidente della Soc. Derthona FBC 1908), FRANCESCO MUSUMECI (Direttore Sportivo della Soc. Derthona FBC 1908) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 (nota n. 3189/1433pf/07-08/SP/AM/blp del 10.12.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 27.01.2009
(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (già Presidente della Soc. US Sanremese Calcio Srl), GIANLUCA BARABINO (Presidente della Soc. Derthona FBC 1908), FRANCESCO MUSUMECI (Direttore Sportivo della Soc. Derthona FBC 1908) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 (nota n. 3189/1433pf/07-08/SP/AM/blp del 10.12.2008)
Il deferimento Con provvedimento del 10.12.2008 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: - il signor Barillà Carlo, all’epoca dei fatti Presidente della US Sanremese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7 CGS per non aver informato senza indugio i competenti Uffici Federali pur essendo venuto a conoscenza di persone intente a porre in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese – Derthona del 4.5.2008, nonché della violazione dell’art. 5, comma 1 CGS per aver espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri tesserati (Calabria Giancarlo, Notari Arturo, Sguera Giuseppe, Fantini Marco e Barla Alessandro); - il signor Barabino Gianluca, all’epoca dei fatti Presidente della società Derthona FBC 1908, per rispondere della violazione di cui all’art. 7, comma 1 CGS per aver commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese – Derthona del 4.5.2008; - il signor Musumeci Francesco, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Derthona FBC 1908, per rispondere della violazione di cui all’art. 7, comma 1 CGS per aver commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese – Derthona del 4.5.2008; - la Soc. Derthona FBC 1908, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle condotte ascritte al Presidente e al Direttore Sportivo. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive, contestando gli addebiti e confermando le rispettive versioni dei fatti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni tre al Barabino e al Musumeci, per anni uno al Barillà (mesi otto per la violazione di cui all’art. 7, comma 7 e mesi quattro per l’ulteriore violazione di cui all’art. 5, comma 1 CGS), nonché la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica per la Soc. Derthona da applicarsi nella stagione in corso. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti Barabino, Musumeci e Soc. Derthona, nonché personalmente il sig. Barabino, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle rispettive memorie, si sono riportati alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, rileva quanto segue. Il deferimento degli incolpati origina dall’esposto presentato in data 3.6.2008 dal Presidente della Soc. Sanremese alcuni giorni dopo lo svolgimento della gara Sanremese- Derthona del 4.5.2008 che aveva visto la vittoria della squadra ospite. Il Barillà denunciava in particolare: - che in occasione della gara della Rivarolese-Sanremese del 27.4.2008 aveva incontrato il Direttore Sportivo della Soc. Derthona, sig. Musumeci, dal quale aveva ricevuto una richiesta esplicita di “concedere loro i tre punti” la successiva domenica, in considerazione dell’asserita necessità di tale ultima squadra di “salvarsi direttamente”; - che la proposta venne rifiutata; - che successivamente a tale evento, si era comunque incontrato una seconda volta con il Musumeci e con il Presidente del Derthona Barabino in Sanremo il giorno 30.4.2008; - che in detta occasione il Musumeci e il Barabino gli avevano offerto la somma di € 5.000,00; - che il giorno della gara, esaminando la formazione decisa dall’allenatore Calabria, si era reso conto “che ci poteva essere la combine tra i giocatori e il nostro allenatore” in particolare attraverso alcuni giocatori che avevano militato in entrambe le formazioni; - che all’esito della gara aveva richiesto spiegazioni all’allenatore sulla formazione scesa in campo, nella quale non risultavano inseriti calciatori giudicati particolarmente importanti; - che il successivo 19 maggio 2008, a seguito dell’esonero dell’allenatore da lui stesso deciso, altri cinque calciatori lasciavano la Società in segno di solidarietà; - che, successivamente, il vice allenatore Soncin gli aveva riferito di aver ricevuto le confidenze del portiere Fantini in ordine ad una somma di denaro ricevuta “per aver concesso” la vittoria alla squadra avversaria, analogamente agli altri calciatori che avevano “abbandonato la società” (cfr. esposto datato 29.5.2008 e depositato il 3.6.2008). Sentito in data 16.6.2008, il Barillà confermava il contenuto dell’esposto, allegando una memoria ulteriormente illustrativa e copia di alcuni documenti (tra i quali un biglietto da visita del Musumeci, un esposto datato 26.5.2008 e presentato il 29.5.2008 nei confronti di alcuni calciatori e le “distinte” relative ad alcune gare disputate dalla Sanremese in epoca anteriore al 4.5.2008). Precisava altresì che in occasione del primo incontro con Musumeci, quest’ultimo gli aveva detto di conoscerlo per aver visto la sua fotografia “sui giornali”; aggiungeva, inoltre, il Barillà di aver informato del contenuto del primo colloquio con il Musumeci il proprio allenatore, al quale aveva confermato che non avrebbe accettato la proposta ricevuta. Nella memoria allegata in sede di audizione, il Barillà precisava ancora che il secondo incontro con il Musumeci, al quale aveva partecipato anche il Barabino, era avvenuto il giorno 30 aprile e che per l’occasione aveva invitato anche il proprio allenatore, il quale tuttavia non si era presentato. Aggiungeva, inoltre, che nel corso di tale incontro il Barabino gli “offrì la somma di € 5.000,00 euro da regalare ai giocatori e per il sottoscritto lavori edili nella vicina Francia visto che entrambi operavamo in edilizia” (cfr. memoria 16.6.2008 cit.). Precisava, infine, di aver presentato un esposto nei confronti dei calciatori che si erano rifiutati di presentarsi alle sedute d’allenamento. La Procura federale avviava quindi indagini al fine di approfondire quanto dichiarato dal Barillà. Sentito in merito ai fatti di cui all’esposto, il proprietario delle quote della società Sanremese, signor Tonellotto, riferiva di aver ricevuto nella settimana dal 4 all’11 maggio 2008 una telefonata dall’allenatore Calabria, il quale lo “metteva in guardia” dalle persone a lui vicine e in particolare dal Barillà che – a dire del Calabria – “si sarebbe venduto la partita” (cfr. dichiarazioni 16.6.2008). Aggiungeva il Tonellotto di aver riferito al Calabria della necessità di un incontro chiarificatore alla presenza anche del Barillà, aggiungendo che, ove acclarato il fatto, avrebbe proceduto nei confronti dei responsabili. Precisava, ancora, che il Barillà, sentito lo stesso giorno, si era dichiarato disponibile all’ipotizzato incontro. Riferiva infine il Tonellotto che successivamente alle conversazioni di cui sopra, percepite ulteriori tensioni tra l’allenatore e il Presidente in merito alla gestione della società e della squadra, il Calabria venne esonerato. Con riferimento ai fatti oggetti dell’esposto, l’allenatore Soncin dichiarava di aver saputo dal portiere Fantini, da lui stesso interpellato, che la gara con la Derthona “era stata aggiustata” negando tuttavia di aver saputo della percezione di somme di denaro (cfr. dichiarazioni 16.6.2008). Precisava altresì il Soncin di non aver richiesto ulteriori conferme ad altri calciatori, di non ritenere direttamente coinvolto neppure il Fantini e di non aver avuto nessun sentore, nei giorni immediatamente precedenti la gara in questione, circa un possibile accordo sul risultato. Nella stessa giornata del 16.6.2008 venivano posti a confronto il Soncin e il Barillà sulle riferite confidenze del Fantini in merito al denaro ricevuto e, all’esito, il Barillà riconosceva la correttezza delle dichiarazioni dell’allenatore. Per parte sua il Musumeci negava decisamente gli addebiti di cui all’esposto. Sentito in data 18.5.2008 confermava di aver incontrato il Barillà in occasione della gara Rivarolese- Sanremese del 27 aprile 2008, ma escludeva di averlo mai visto in precedenza “neppure in fotografia”. Riferiva il Musumeci che in occasione di detto incontro, alla presenza del direttore sportivo della Rivarolese, il Barillà si era dimostrato interessato ad un incontro con il Presidente Barabino al fine di “poter allacciare proficui rapporti lavorativi nell’ambito edilizio”. Confermava, invece, il Musumeci di aver incontrato il Barillà -su sua insistente richiesta- insieme al Presidente Barabino alcuni giorni prima della gara oggetto del deferimento, escludendo tuttavia che nell’occasione si fosse fatto cenno all’imminente incontro e affermando che gli argomenti trattati erano limitati alle attività lavorative che il Barillà avrebbe voluto intraprendere in Costa Azzurra per il tramite di Barabino. Aggiungeva che quest’ultimo si era però immediatamente reso conto dell’impossibilità di avviare una qualsiasi attività edilizia con il presidente della Sanremese. Anche il Barabino, pur confermando l’incontro del 30 aprile con il Barillà, escludeva di aver mai promesso alcuna somma di denaro per ottenere la vittoria della propria squadra. Descriveva, inoltre, gli argomenti affrontati nel corso del colloquio come limitati all’attività lavorativa del Presidente della Sanremese, il quale – aggiungeva – si era probabilmente già in quell’occasione reso conto dell’impossibilità di collaborazione tra le rispettive imprese, di dimensioni assai diverse. A sua volta il Direttore Sportivo della Rivarolese, sig. Barbero, confermava il suo incontro con il Musumeci in occasione della gara Riverolese-Sanremese definendolo del tutto casuale ed escludendo decisamente che il dirigente del Derthona gli avesse richiesto di presentargli il Presidente della Sanremese. In merito ai fatti oggetto del deferimento veniva sentito anche il calciatore Fantini, il quale dichiarava di non aver avuto il sentore della possibilità di un accordo tra i propri compagni o altri per alterare il risultato della gara del 4.5.2008 e di non aver sentito alcuna voce in tal senso. Riferiva altresì che successivamente alla sconfitta il Presidente Barillà gli riferì la sua impressione circa l’“aggiustamento” della gara da parte di alcuni giocatori che “non avevano dato il massimo”, senza ulteriormente chiarire tale affermazione. Non ricordava, invero, il Fantini di eventuali confidenze al Soncin in merito alla denunciata combine, mentre escludeva di aver percepito denaro in relazione all’esito della gara. Da ultimo riferiva che nel mese di giugno aveva nuovamente incontrato il Barillà il quale gli aveva chiesto la restituzione del denaro a suo dire percepito dalla soc. Derthona in quanto a lui spettante. Sentito sui fatti oggetto dell’esposto, l’allenatore Calabria escludeva di aver percepito durante la settimana precedente la gara Sanremese-Derthona segnali circa un possibile accordo sul risultato, spiegando le scelte tecniche operate e le decisioni sulla formazione. Aggiungeva di aver ricevuto minacce dal Barillà in epoca successiva al suo esonero dalla Sanremese, tanto da aver sporto denuncia nei confronti del suo ex Presidente. Riferiva che analoghe minacce erano state subite dal calciatore Notari. Tutti i calciatori sentiti nel corso delle indagini (Notari, Lorieri, Barla, Sguera), hanno escluso qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto nella contestata condotta di alterazione del risultato sportivo, negando di aver percepito alcunché in tal senso nei giorni antecedenti la gara. Ritiene la Commissione che il deferimento sia fondato nei limiti di seguito evidenziati. Quanto alla posizione del Barabino e del Musumeci, cui è correlata quella della Soc. Derthona, il deferimento ha ad oggetto unicamente condotte poste in essere, secondo la prospettazione accusatoria, in epoca anteriore allo svolgimento della gara contestata, dovendosi al contrario ritenere che la stessa, anche nella prospettazione accusatoria della Procura Federale, si sia svolta in modo assolutamente regolare. Orbene, con riguardo a tali condotte, risulta provato che la settimana precedente la gara in contestazione vi fu un incontro tra il Presidente della Sanremese e il Direttore Sportivo della Soc. Derthona nel corso dell’incontro Rivarolese-Sanremese. Risulta altresì provato che pochi giorni dopo, il 30 aprile 2008, gli stessi soggetti, con l’aggiunta del Presidente Barabino, si incontrarono nuovamente, questa volta in Sanremo. Quanto alle ragioni e ai contenuti degli incontri in questione, peraltro non negati nella loro storicità da tutti gli interessati, gli elementi acquisiti consentono di ritenere riscontrata la ricostruzione offerta dal denunciante Barillà. Ed invero, quest’ultimo ha riferito che in occasione del primo incontro, il Musumeci gli si presentò sostenendo di conoscerlo per aver visto la sua fotografia sui giornali per vicende calcistiche, chiedendogli esplicitamente “i tre punti” per la domenica successiva. Il Musumeci ha opposto una diversa ricostruzione, negando di aver conosciuto in precedenza il Barillà e dichiarando che il Presidente della Sanremese gli fu presentato dal Direttore Sportivo della Rivarolese, presente in tribuna, ed aggiungendo che il colloquio con il Barillà fu limitato ad argomenti di carattere generale. Il Direttore Sportivo della Rivarolese ha tuttavia smentito la circostanza riferita dal Musumeci escludendo in maniera categorica di essere stato richiesto da quest’ultimo di presentargli il Barillà (“non mi è stato assolutamente chiesto dal Direttore Sportivo del Derthona che gli presentassi il Presidente della Sanremese”; cfr. dichiarazione Enzo Barbero in atti): se ne deve concludere che l’incontro in questione fu provocato e cercato dal Musumeci. Tale circostanza costituisce oggettivo riscontro del racconto del Barillà circa la proposta - seppur generica - ricevuta, perfettamente aderente ad un avvicinamento spontaneo del Direttore Sportivo al Presidente della prossima avversaria della sua squadra, alla quale la vittoria interessava al fine di ottenere direttamente la salvezza dalla retrocessione, senza dover partecipare ai play-out. A tale riguardo si deve osservare che, sebbene la salvezza diretta del Derthona fosse subordinata al verificarsi di determinati risultati nelle gare che riguardavano due squadre “concorrenti”, come rilevato dal difensore, la vittoria nella gara contro la Sanremese ne costituiva, in ogni caso, il presupposto indispensabile. Anche con riguardo al secondo incontro, avvenuto in Sanremo, la versione del Presidente della Sanremese risulta suffragata da sufficienti elementi di riscontro. Secondo quanto dichiarato dal Barillà, il mercoledì antecedente la gara tra la Sanremese e la Derhona si vide con il Presidente del club avversario e con il Direttore Sportivo Musumeci, ricevendo nell’occasione un’offerta di € 5.000,00 da devolvere ai propri giocatori e, per sé, la prospettiva di lavori edili in Francia. I deferiti Barabino e Musumeci oppongono una diversa ricostruzione degli eventi, sostenendo che l’incontro, concesso dal Barabino pur visibilmente seccato dall’insistenza del Barillà, ebbe esclusivamente ad oggetto l’attività imprenditoriale dei due presidenti. Ad avviso della Commissione, acquistano rilievo determinante ai fini probatori le circostanze di tempo, ovvero il fatto oggettivo ed incontestato che i principali esponenti delle due Società si siano incontrati in Sanremo solo tre giorni prima della gara, senza che vi fosse un valido e verosimile motivo alternativo ad illecite trattative inerenti allo svolgimento della gara. Al di là dell’argomento logico, pure rilevante ai fini della valutazione della condotta dei deferiti, per cui appare difficilmente credibile che pochi giorni prima di una gara sicuramente importante, quantomeno per una delle due formazioni (il Derthona, appunto), due presidenti avvertano l’urgenza di incontrarsi per motivi del tutto estranei agli interessi sportivi, potendosi tranquillamente vedere in occasione della gara stessa o in qualunque altro momento, si deve osservare che il Barabino ha ammesso di aver offerto al Barillà, nel corso dell’incontro, l’esecuzione di un modesto progetto rientrante nelle più ampie attività imprenditoriali da lui svolte sulla Costa Azzurra, giustificando tale offerta con la inverosimile necessità di “togliersi di torno” il Barillà, ritenuto inadeguato allo svolgimento di lavori di più ampia portata. Tale ammissione del Barabino conferma quindi, di fatto, quanto esposto dal Barillà in ordine alle offerte prospettatigli, anche sotto forma di opportunità lavorative . Altri elementi oggettivi confortano, ad avviso della Commissione, la versione accusatoria. Va anzitutto evidenziata la circostanza per cui al secondo incontro avrebbe dovuto partecipare anche l’allenatore Calabria, che poi declinò l’invito; circostanza che non avrebbe senso alcuno nell’ipotesi di un incontro esclusivamente lavorativo-imprenditoriale. Tale elemento appare suffragato dalle dichiarazioni del Tonellotto, il quale riferisce di aver ricevuto, in epoca successiva alla disputa della gara Sanremese – Derthona, un avvertimento proprio dall’allenatore Calabria circa presunti comportamenti illeciti dello stesso Barillà. Il che conferma che il Calabria era a conoscenza dell’incontro, avendone avuto notizia dallo stesso Barillà ed avendone quanto meno intuito l’oggetto. Ed ancora, ad ulteriore conforto dell’accusa, sono da richiamare le dichiarazioni del portiere Fantini con riguardo alla richiesta del Barillà di restituirgli il denaro asseritamene percepito per l’aggiustamento del risultato. Tale dichiarazione conferma che il Barillà era (erroneamente) convinto che il denaro da lui rifiutato fosse in qualche modo giunto ai propri calciatori per l’alterazione del risultato. Ritiene la Commissione che gli elementi appena evidenziati siano idonei a fondare un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e univocità circa la sussistenza dell’illecito sportivo contestato, a riscontro delle dichiarazioni del denunciante, e che – per converso - le diverse interpretazioni fornite dalla difesa dei deferiti siano, come evidenziato, contraddette e non logicamente credibili alla luce delle risultanze sopra delineate. Non ha rilevanza il fatto che la gara, come prospettato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, si sia svolta in modo regolare e ne sia conseguito un risultato non “combinato”. L’illecito sportivo si consuma, infatti, con il semplice compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ed il tentativo posto in essere dagli esponenti del Derthona nei confronti del Barillà integra ampiamente tale fattispecie. Risulta pertanto la prova della responsabilità dei deferiti Barabino e Musumeci in ordine all’illecito contestato, cui consegue la responsabilità della Società Derthona. Passando ad esaminare la posizione del Barillà, risulta evidente che fin dalla domenica antecedente la gara con il Derthona lo stesso fosse a conoscenza di condotte dirette in modo non equivoco al alterarne il risultato per aver egli stesso ricevuto una esplicita proposta di “concessione” della vittoria da parte del Direttore Sportivo della squadra avversaria. Conoscenza ancor più radicata in esito all’incontro del 30 aprile, in cui riferisce essergli stata formulata anche una proposta di corresponsione di denaro o di altra utilità. Tali elementi di conoscenza, tutt’altro che equivoci circa le intenzioni dei propri interlocutori, avrebbero dovuto essere oggetto di immediata denuncia da parte del tesserato, così come prescritto dalla normativa vigente. Non possono condividersi sul punto le giustificazioni del deferito nella memoria in atti. Al di là dei toni particolarmente accesi e delle considerazioni valutative esposte dall’incolpato, infatti, il Presidente Barillà si è limitato a dedurre di non sapere della necessità di un’immediata denuncia di fatti ipoteticamente costituenti illecito disciplinare e di aver cercato prima riscontri alla propria ricostruzione. E’ principio generale, espressamente richiamato dall’art. 2, comma 2 CGS, quello per cui ignorantia legis non excusat, sicchè non può ragionevolmente invocarsi l’ignoranza dell’obbligo di denuncia quale esimente della condotta. Vale poi la pena di sottolineare che risulta allegato dallo stesso Barillà un esposto, presentato in epoca anteriore a quello che ha originato il presente procedimento e avente ad oggetto un presunto comportamento antidoveroso dei propri calciatori dopo l’esonero dell’allenatore Calabria. Ciò rende non logicamente credibile che lo stesso Barillà ignorasse la necessità (o anche solo la possibilità) di informare gli Organi Federali delle condotte illecite, ben più gravi, di cui era invece stato diretto testimone. Ne deriva la piena responsabilità del deferito per la violazione ex art. 7, comma 7 CGS allo stesso contestata. Quanto all’ulteriore violazione di cui all’art. 5 CGS, il deferimento non può essere accolto. La condotta ascritta all’incolpato viene infatti descritta nella parte conclusiva del deferimento nei seguenti termini: “violazione dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri tesserati quali Calabria Giancarlo, Notari Arturo, Sguera Giuseppe, Fantini Marco e Barla Alesssandro, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata”. Rileva la Commissione che nella parte motiva del deferimento non vi è però alcun accenno alle espressioni e o ai rilievi che pubblicamente il Barillà avrebbe formulato nei confronti dei tesserati indicati e neppure alle occasioni in cui tali rilievi o giudizi sarebbero stati proferiti. Non potendosi ritenere che, con il richiamo all’art. 5, comma 1 CGS nella sola parte conclusiva del provvedimento, si sia inteso deferire il Barillà per il contenuto dell’esposto e/o della memoria del 16.6.2008, in quanto atti estranei all’area di applicabilità della fattispecie appena citata, ne deriva che la presunta condotta illecita dovrebbe dedursi dall’esame della corposa rassegna stampa versata in atti. Tale situazione, tuttavia, rende impossibile l’individuazione concreta e precisa dell’addebito mosso al deferito, il quale conseguentemente non è stato posto in grado di compiutamente difendersi. In relazione alle responsabilità riconosciute, sotto il profilo sanzionatorio la Commissione stima eque per i deferiti le sanzioni di cui al dispositivo. In particolare, per quanto riguarda la società Derthona, che risponde al duplice titolo di responsabilità diretta ed oggettiva dell’operato rispettivamente del proprio Presidente e del proprio Direttore Sportivo, appare congrua la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, come da richiesta del Procuratore Federale. Il dispositivo Per tali motivi, in parziale accoglimento del deferimento, la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere a Barabino Gianluca la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione, a Musumeci Francesco la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione, alla Soc. Derthona FBC 1908 la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, a Barillà Carlo la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione.
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