F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 29.01.2009 (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE IALONGO (calciatore tesserato per la Soc. UC Sampdoria SpA), ALDO JACOPETTI (all’epoca dei fatti, dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA), ALESSANDRO TERZI (segretario del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ UC SAMPDORIA SpA (nota n. 2313/1084pf07-08/SP/blp del 6.11.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 29.01.2009
(79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE IALONGO (calciatore tesserato per la Soc. UC Sampdoria SpA), ALDO JACOPETTI (all’epoca dei fatti, dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA), ALESSANDRO TERZI (segretario del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ UC SAMPDORIA SpA (nota n. 2313/1084pf07-08/SP/blp del 6.11.2008)
Il deferimento Con provvedimento del 6 novembre 2008, il Procuratore federale ha deferito innanzi questa Commissione i sigg.ri Terzi Alessandro quale segretario del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria, Jacopetti Aldo come dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria all’epoca dei fatti, Ialongo Davide in qualità di calciatore tesserato per la Soc. UC Sampdoria, nonché la Società UC Sampdoria; per rispondere i primi tre della violazione dell’art. 40, comma 3, delle NOIF, in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del CGS, a seguito della nota del 31 marzo 2008 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con la quale si segnalava la possibile predetta violazione per il tesseramento del calciatore Ialongo, mentre la Soc. Sampdoria per responsabilità oggettiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti e l’irrogazione della sanzione di giorni quindici di squalifica per il calciatore Davide Ialongo; l’inibizione di mesi sei per i dirigenti Aldo Iacopetti e Alessandro Terzi e la sanzione di € 45.000,00 per la Soc. Sampdoria. E’ comparso altresì il difensore della Soc. Sampdoria e dei sigg.ri Terzi Alessandro e Ialongo Davide, il quale preliminarmente ha eccepito la nullità dei verbali di audizione dello Ialongo e della di lui madre sig.ra Spirito Francesca, con conseguente inutilizzabilità degli stessi; in subordine riportandosi alle memorie depositate, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Le eccezioni preliminari avanzate dalla difesa dello Ialongo, non possono trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto allo stato non vi è alcuna norma che censuri e/o renda inutilizzabili i verbali di audizione raccolti dal collaboratore della Procura federale, con il modus operandi posto in essere. A seguito di un controllo effettuato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emergeva che il calciatore Ialongo Davide dalla stagione 2002/2003 alla stagione 2006/2007 era stato tesserato per la Soc. Nuova Itri avente sede nella provincia di Latina; invece il tesseramento annuale per la stagione 2007/2008 era stato effettuato in favore della Soc. Sampdoria, a seguito della sottoscrizione del cartellino da parte del papà Ialongo Maurizio e dalla mamma Spirito Francesca, accompagnato da una certificazione del Comune di Genova che attestava l’iscrizione anagrafica di una famiglia composta da: Ialongo Armida, Spirito Francesca e Ialongo Davide. Pertanto, alla luce della predetta certificazione risultava che il calciatore non risiedeva nella nuova residenza con il suo intero nucleo familiare, contravvenendo così a quanto disposto dall’art. 40,comma 3 delle NOIF. Orbene, l’art. 40 comma 3 delle NOIF vieta il tesseramento di calciatori infra sedicenni presso Società che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia del calciatore ovvero in una provincia confinante. Appare evidente come tale divieto, quanto meno nel caso sopraccitato, sia stato eluso e che tale violazione sia stata occultata mediante fittizi trasferimenti della residenza anagrafica, che nel caso di specie non ha interessato tutta la famiglia ma solo parte di essa. Appare evidente che il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento del “giovane di serie“ essendo invece necessario che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l’educazione e l’integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori. Infine, per quanto sopra dedotto ed argomentato, appare del tutto provata la responsabilità oggettiva della Soc. Sampdoria, che è tenuta a rispondere del comportamento dei propri tesserati. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) per i dirigenti Alessandro Terzi e Aldo Jacopetti, la squalifica per 2 (due) gare effettive di Campionato al calciatore Davide Ialongo nonché l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Società UC Sampdoria SpA.
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