F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (calciatore della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 2698/824pf07-08/SP/blp del 5.12.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009
(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (calciatore della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 2698/824pf07-08/SP/blp del 5.12.2008)
Il deferimento Con provvedimento del 5 dicembre 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Alessandro Pellicori, calciatore, tesserato della US Avellino Spa, per aver rilasciato a vari quotidiani e anche nel corso di un’intervista televisiva, dichiarazioni lesive della reputazione dell’allenatore del Cesena Signor Fabrizio Castori. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il deferimento del Signor Alessandro Pellicori per i suddetti comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all’art. 5, comma 1 e 4, CGS con il conseguente deferimento della U.S. Avellino Spa, per responsabilità oggettiva a causa dei fatti ascritti al proprio tesserato, ai sensi dell’art. 4 comma 2, e dell’art. 5 comma 2, CGS. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 per il Signor Alessandro Pellicori e dell’ammenda per la US Avelino Spa di € 6.000,00. E’ comparso altresì il difensore del Signor Alessandro Pellicori e della US Avellino Spa, il quale ha pregiudizialmente eccepito l’improcedibilità del deferimento per decorrenza del termine previsto dall’art. 32, comma 11, CGS. Secondo il suddetto legale la Procura Federale non avrebbe concluso le indagini nei termini previsti dal CGS e inoltre avrebbe comunicato il deferimento agli incolpati solo in epoca posteriore all’inizio della successiva stagione sportiva. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione pregiudiziale formulata dal legale dei deferiti non può essere accolta perché la Procura Federale ha terminato le indagini entro il 30 giugno 2008 e i deferiti non hanno fornito alcuna prova contraria a quanto dichiarato dalla Procura. Inoltre, l’art. 32 del CGS non impone un obbligo di comunicazione del deferimento agli incolpati entro alcun termine perentorio. Nel merito si osserva che i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, riguardano alcune dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Alessandro Pellicori e pubblicate da alcuni quotidiani e riprese anche sul sito intenet www.avellinofans.net. Tutte le dichiarazioni contengono giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione dell’allenatore Signor Fabrizio Castori, che travalicano il diritto di critica. In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare oltre ogni ragionevole dubbio che il comportamento posto in essere da parte dal Signor Alessandro Pellicori risulta essere contrario a quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 4, CGS, con la conseguente responsabilità oggettiva per l’US Avellino SpA a causa dei fatti ascritti al proprio tesserato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, CGS. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) sia al Signor Alessandro Pellicori, sia alla US Avellino SpA.
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