F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CRISCI (Presidente della Soc. FC Pro Vasto Srl) E DELLA SOCIETA’ FC PRO VASTO Srl (nota n. 3634/043pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CRISCI (Presidente della Soc. FC Pro Vasto Srl) E DELLA SOCIETA’ FC PRO VASTO Srl (nota n. 3634/043pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009) Il deferimento Con provvedimento del 12.1.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione • il Sig. Crisci Domenico – Presidente della società Pro Vasto Srl - per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini consentiti al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con delibera prott. 60/CAE del 20.2.2008 e 63/CAE del 20.2.2008; • la società Pro Vasto Srl, ai sensi degli artt. 2, comma 4, CGS e 94 ter, comma 11, delle NOIF, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che con delibere della Commissione Accordi Economici presso la LND prott. 60/CAE e 63/CAE, comunicate ai deferiti con note del 27.2.2008 e ricevute dalla Società in data 3.3.2008 – e successivamente passate in giudicato come da C.U. n. 27/D della Commissione Vertenze economiche del 29.05.2008 - era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma €. 2.550,00 in favore del calciatore Marco D’Argenio e della somma di €. 2.300,00 in favore del calciatore Alessandro Marzuoli. Tuttavia la stessa società non aveva ottemperato al pagamento nei successivi 30 giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, i deferiti facevano pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale rilevavano che il Comunicato della Commissione Vertenze Economiche del 29.5.2008 – a mezzo del quale erano stati respinti i due ricorsi presentati dalla stessa società contro le due citate delibere della Commissione Accordi Economici - era stato loro inoltrato con lettera raccomandata del 09.6.2008 ricevuta in data 14.6.2008. Orbene, in data 12.7.2008, la stessa società aveva provveduto al pagamento delle predette somme mediante due assegni circolari intestati e consegnati ai due giocatori e questi ultimi avevano provveduto a sottoscrivere le relative liberatorie. Pertanto, essendo i suddetti pagamenti intervenuti prima della scadenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, i deferiti chiedevano il proscioglimento in ordine alla contestata violazione. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi otto del Sig. Crisci Domenico e della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell’ammenda di € 1.500,00 per la Società. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene non fondato il presente deferimento. A tal proposito occorre ricordare che l’art. 94 ter delle NOIF così dispone “…Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva…” Ciò posto, e venendo al caso di specie, con delibere della Commissione Accordi Economici presso la LND prott. 60/CAE e 63/CAE, comunicate ai deferiti con note del 27.2.2008 e ricevute dalla società in data 03.3.2008, era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma €. 2.550,00 in favore del calciatore Marco D’Argenio e della somma di €. 2.300,00 in favore del calciatore Alessandro Marzuoli. Successivamente, la stessa società, con due distinti ricorsi, aveva impugnato le predette delibere avanti la Commissione Vertenze Economiche e quest’ultima aveva respinto gli stessi gravami. La comunicazione della predetta decisione - tramite il Comunicato Ufficiale n. 27/D del 29.5.2008 – è avvenuta con lettera raccomandata A.R. del 09.6.2008, ricevuta dalla società deferita il successivo 14.6.2008. Pertanto è proprio dalla data del 14.6.2008 che decorreva per la società il termine utile di 30 giorni per provvedere al pagamento delle somme ingiunte, atteso che in caso di impugnazione lo stesso termine decorre dalla comunicazione della decisione dell’Organo d’Appello. Orbene, dalla documentazione depositata dalla società deferita risulta che tali pagamenti sono avvenuti in data 12.7.2008, giorno in cui la stessa società aveva provveduto a consegnare al calciatore Marco D’Argenio un assegno circolare di €. 2.550,00 e al calciatore Marzuoli Alessandro un assegno circolare di €. 2.300,00 e gli stessi calciatori avevano sottoscritto le relative liberatorie. Pertanto, risulta evidente che la Società deferita ha provveduto tempestivamente – e cioè entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, termine decorrente nel caso di specie dal ricevimento della comunicazione della decisione dell’Organo di Appello – al pagamento delle somme ingiunte Ne deriva che, allo stato degli atti, non sussistono le contestate violazioni e conseguentemente il deferimento deve essere rigettato. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it