F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 18.02.2009 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO DI CORCIA (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Soc. Renato Curi Angolana Srl, attualmente tesserato per la Soc. ACD Virtus Entella) E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA Srl (nota n. 3411/1218pf07-08/AM/ma del 19.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 18.02.2009 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO DI CORCIA (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Soc. Renato Curi Angolana Srl, attualmente tesserato per la Soc. ACD Virtus Entella) E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA Srl (nota n. 3411/1218pf07-08/AM/ma del 19.12.2008) Il deferimento Con provvedimento del 19.12.2008 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il calciatore Di Corcia Sergio per rispondere della violazione di cui all’art. 7, comma 1, CGS per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e/o il risultato della gara Renato Curi Angolana–Olimpia Agnonese del 13.4.2008, nonché la Società Renato Curi Angolana Srl per responsabilità oggettiva ex artt. 7, comma 4 e 4, comma 2, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione il Di Corcia ha fatto pervenire memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di anni tre di squalifica per il calciatore Di Corcia e sei punti di penalizzazione per la Società. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti, i quali hanno illustrato le rispettive argomentazioni, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva. E’ pacifico e incontestato che il giorno precedente la gara Renato Curi Angolana–Olimpia Agnonese il Di Corcia, in forza alla Soc. Renato Curi Angolana, contattò telefonicamente il calciatore Covelli, tesserato per la formazione avversaria; altrettanto pacifico e non contestato è che il deferito contattò nuovamente il Covelli il giorno seguente, poco prima dell’inizio della gara. Tali contatti, nella loro storicità, sono infatti confermati dal Covelli, dal Presidente della Società Olimpia Agnonese e dallo stesso Di Corcia. Se dunque non v’è dubbio circa l’effettiva sussistenza delle telefonate in discorso, altrettanto non può dirsi rispetto al relativo contenuto, cui è connessa la contestazione oggetto del presente procedimento. Il Di Corcia ha infatti negato di aver mai formulato richieste illecite all’amico ed ex compagno di squadra Covelli, affermando di essersi limitato a parlare del campionato in corso e della situazione delle rispettive formazioni. D’altra parte, il Covelli nei descrivere i colloqui intercorsi con il deferito ha fatto riferimento a generiche affermazioni (“mi ha anche chiesto se potessi impegnarmi di meno o se avessi potuto evitare di segnare”) riconducendole ad un contesto non certo minaccioso “ma piuttosto ironico e qualche volta serio”. Nulla aggiunge al quadro appena descritto la testimonianza del Presidente della Soc. Olimpia Agnonese, il quale ha conoscenza meramente indiretta dei fatti oggetto del deferimento per averli appresi proprio dal Covelli. Gli elementi sopra evidenziati non costituiscono, ad avviso della Commissione, un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza, ben potendo essere le conversazioni intervenute tra i due calciatori alternativamente ricondotte all’ironico scambio di battute descritto dal Di Corcia e confermato, in sostanza, dal Covelli. In conclusione, non risulta raggiunta la prova di una condotta del Di Corcia idonea ad influenzare lo svolgimento o l’esito della gara per cui si procede. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere entrambi i deferiti dalle violazioni ad essi rispettivamente ascritte.
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