F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 18.02.2009 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BARRETTO (Presidente della Soc. FB Brindisi 1912 Srl SD) E DELLA SOCIETA’ FB BRINDISI 1912 Srl SD (nota n. 3356/1430pf7-08/MS7dl del 18.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 18.02.2009 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BARRETTO (Presidente della Soc. FB Brindisi 1912 Srl SD) E DELLA SOCIETA’ FB BRINDISI 1912 Srl SD (nota n. 3356/1430pf7-08/MS7dl del 18.12.2008) Con provvedimento del 18 dicembre 2008, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Francesco Barretto, Presidente del Football Brindisi 1912 Srl e il medesimo Football Brindisi 1912 Srl. In particolare, emerge dall'atto di deferimento che la predetta società sportiva ha omesso di depositare, entro il termine perentoriamente previsto (12/07/2007) per la presentazione delle domande di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, s.s. 2007/2008, la regolare fideiussione bancaria, per l'importo di € 31.000,00, necessaria ai fini del perfezionamento dell'iter amministrativo, come stabilito dal C.U. Comitato Interregionale FIGC-LND n. 198 del 5.6.2008. Inoltre, emerge che la medesima Football Brindisi 1912 S.r.l. non ha provveduto allo specifico adempimento nemmeno entro la successiva data del 31/01/2008, come espressamente richiesto dal Comitato Interregionale con propria lettera del 24/01/2008. Nei termini assegnati, Il Sig. Barretto, in proprio, nonché la Società deferita, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: trenta giorni di inibizione a carico del Sig. Francesco Barretto; ammenda di € 2.000,00 a carico della Soc. FB Brindisi 1912 Srl; è altresì presente il Presidente Barretto, il quale si riporta integralmente alle memorie difensive in atti. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che il deferimento è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Infatti, la norma che si assume violata stabilisce chiaramente che “le domande di iscrizione dovranno essere depositate, presso al sede del Comitato Interregionale, entro il termine perentorio di giovedì 12 luglio 2007, ore 12. Tali domande, per tutte le società aventi diritto, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: ... omissis... d) fidejussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00, secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale e trasmesso alle stesse società”. Nel caso di specie è pacifico che la società sportiva deferita non ha agito in conformità della previsione contenuta nella richiamata disposizione normativa, non solo in considerazione dell'omesso deposito della garanzia fideiussoria entro il termine perentoriamente assegnato, ma anche tenuto conto che, a distanza di oltre 6 mesi, nonostante fosse stato previsto un ulteriore termine perentorio di adempimento (31.1.2008), la Football Brindisi Srl 1912 Srl non ha oltremodo provveduto al riguardo. Né a manlevare i soggetti deferiti in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti, risultano idonee le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni prodotte in giudizio, essenzialmente volte a sostenere il regolare adempimento sulla base dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 31.000,00 a mezzo di assegno circolare e, ad ogni buon conto, sulla base dell'asserita validità del deposito, pur tardivo, della garanzia fideiussoria, poiché, ad avviso dei deferiti, detta garanzia sarebbe stata concessa in proroga di quella già presentata relativamente alla stagione sportiva precedente (s.s. 2006/2007). In primo luogo, rilievo dirimente, a giudizio di questa Commissione, assume l’evidente inettitudine strutturale del predetto pagamento ad accreditare effetti conformi alle condizioni prescritte dalla disciplina di settore e, dunque, opponibili come rituale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa federale. Invero, ciò che la normativa domestica richiedeva non era tanto l'adempimento tout court (pagamento a mezzo assegno circolare), ma la garanzia dell'adempimento, al fine di favorire la regolarizzazione della posizione amministrativa del sodalizio deferito. Al riguardo, peraltro, non si può invocare la legittimità del deposito tardivo sol perché afferente ad una fideiussione valida in quanto oggetto di proroga rispetto ad altra rilasciata ai fini dell'iscrizione al campionato relativo alla s.s. 2006/2007; né, d'altro canto, parimenti, ai fini dell'esonero da responsabilità, è possibile invocare i tempi impiegati dall'Istituto di credito (Banca Antonveneta) in ordine al rilascio della predetta proroga. Diversamente, la previsione relativa all'obbligo di deposito della garanzia bancaria richiesta, cosi come previsto dalla normativa di settore, risulterebbe vanificata e, in ogni caso, potrebbe essere impunemente elusa adducendo gli effetti retroattivi della proroga di una fidejussione rilasciata ben oltre i termini perentoriamente previsti. Si fa osservare, inoltre, per mera completezza espositiva, come, “in termini giuridici, l'iscrizione al campionato sportivo è un'ammissione in senso tecnico al cui procedimento devono, perciò, applicarsi, i principi generali in materia di ammissioni, per cui: a) ogni soggetto deve rispettare, strettamente, le norme che disciplinano il procedimento, ovvero impugnarle; sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell'iscrizione abbia preveduto il rilascio (rectius, il deposito) di una fidejussione bancaria (a garanzia e secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale, nel caso di specie), per poter considerare valido l'adempimento deve essere prestata la garanzia richiesta e non altro; pertanto, del tutto correttamente è stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fidejussione, di un pagamento effettuato con bonifico bancario ...omissis...” (C.d.S., sez. VI, sent. n. 6083 del 12.10.2006). Quanto sopra, anche in ragione del fatto che la disposizione normativa violata, al pari di altre del medesimo genere, é finalizzata alla tutela e al perseguimento di interessi collettivi presenti nel mondo sportivo, ovvero all'ordinato svolgimento delle attività sportive o la solidità economico-finanziaria dei clubs, necessaria per un regolare svolgimento delle competizioni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge la sanzione di giorni 10 (dieci) di inibizione al Sig. Francesco Barretto, ed alla Società FB Brindisi 1912 Srl SD l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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