F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACF Milan) E DELLA SOCIETA’ ACF MILAN (nota n. 4063/327pf08-09/GT/dl del 26.1.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009
(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACF Milan) E DELLA SOCIETA’ ACF MILAN (nota n. 4063/327pf08-09/GT/dl del 26.1.2009)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Francesco Crudo presidente della società ACF Milan e la società ACF Milan, contestando al primo la violazione all’art. 94 ter comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in conseguenza dell’addebito ascritto al proprio legale rappresentante. Era risultato che la società deferita non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici che, in accoglimento del ricorso della calciatrice Cristina Cassanelli, aveva condannato la società Milan Associazione Calcio Femminile al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.000,00. Era risultato altresì che la società deferita, nonostante tale decisione e la declaratoria d’inammissibilità dell’appello contro di essa proposta dalla società avanti la Commissione Vertenze Economiche, aveva dichiarato alla Procura Federale, quale organo inquirente investito del caso, che la somma dovuta alla calciatrice non era quella quantificata dalla Commissione, bensì altra di minor importo pari a € 5.100,00, sentendosi obbligata la pagamento solo di quest’ultima somma. Resiste al deferimento la società Milan Associazione Calcio Femminile con memoria, riassumendo i fatti e documentando di aver eseguito in data 26 gennaio 2009 il bonifico di € 10.000,00 a favore di LND Divisione Calcio Femminile con causale pagamento contratto economico stagione sportiva Cassanelli Cristina. Conclude per l’annullamento del deferimento in quanto carente di presupposti. All’udienza ordierna sono comparsi la Procura federale la quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti con le sanzioni di mesi sette di inibizione per il Presidente Francesco Crudo e la penalizzazione di due punti di penalizzazione in classifica per la Soc. ACF Milan. E’ comparso inoltre il Presidente Francesco Cruso il quale si è riportato integralmente alle proprie difesa in atti. Il deferimento è fondato. Non può revocarsi in dubbio che la società deferita non ha rispettato il termine di cui all’art. 94 ter comma 11 NOIF di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Vertenze Economiche per il pagamento in favore della calciatrice Cassanelli Cristina della somma accertata di € 10.000,00. Trovano pertanto applicazione al caso in esame le sanzioni previste dall’art. 8 commi 9 e 10 CGS, che vengono applicate in maniera ridotta rispetto alle richieste della Procura Federale per ragioni di equità. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infligge l’inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Francesco Crudo nella qualità di Presidente della società ACF Milan, nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della Società ACF ilan, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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